Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22482 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il sig. MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dagli avvocati PAONE ANTONIO, LARCINESE GIUSEPPE, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E’LAMINIA 56,

presso lo studio dell’avv. MARA FIOCCA, rappresentata e difesa

dall’avv. RUSTIGNOLI SILVIO, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

M.M. (OMISSIS);

– Intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 371/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

16.2.2010, depositata il 05/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, ritenuto che l’odierno ricorrente avesse fornito prova appagante del fatto lamentato e, soprattutto, del nesso causale tra quel fatto ed i danni di cui chiede il ristoro, nesso da individuarsi nel versamento di apprezzabili quantitativi di liquidi che, sommandosi all’acqua di falda, potesse aver aggravato la fisiologica instabilità di quel versante collinare e provocato le lamentate lesioni alla gradinata ed i danni alla vigna. Al punto 7.6.

(p. 9) della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha spiegato perchè ha ritenuto inammissibili gli ulteriori capitoli di prova orale dedotti in appello dall’odierno ricorrente.

2 – Ricorre per cassazione M.B. con quattro motivi, deducendo:

1 in relazione alle immissioni ed allo scarico delle acque meteoriche: violazione di legge, contraddittorietà della motivazione; omessa valutazione di fatti decisivi; errore e travisamento nelle conclusioni della CTU;

2. circa il versamento e scarico di acque inquinate vizio di motivazione su fatti decisivi; omessa motivazione su valutazione prova testimoniale, prova documentale e fotografica, errore e travisamento dei fatti su risultanze CTU;

3. omessa motivazione sulla responsabilità attribuita dal CTU agli allevamenti; omessa motivazione in ordine al dissenso;

4. omessa motivazione sulla condanna alle spese legali ed illogicità della condanna.

L’intimata T. ha resistito con controricorso, con cui propone anche ricorso incidentale per violazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine all’ammissibilità in appello dei documenti tardivamente presentati da M.B. in primo grado. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

3.1. – Le prime tre censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione – sono manifestamente prive di pregio. Come emerge dalla motivazione innanzi riepilogata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti dando conto del perchè riteneva insussistente il nesso causale. Nei punti da 7.1 a 7.3 perchè le risultanze della CTU, considerate quelle della prova per testi, non sono state considerate decisive.

3. I ricorsi vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

3.2. Rispetto alla congrua e corretta ricostruzione della causa delle infiltrazioni operata dal giudice di appello, le censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione;

n. 5797/05; 15693/04). I vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla, prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886//08 e 21062/09, in motivazione). La sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dai lamentati vizi motivazionali, invece, ha congruamente ispiegato le ragioni della propria decisione. Non è ammesso dedurre, inoltre, travisamenti dei fatti nè del materiale probatorio, trattandosi di censure eventualmente deducibili con il rimedio della revocazione per errore di fatto, mai con il ricorso per cassazione.

3.2. Anche la quarta censura del ricorso principale è manifestamente priva di pregio, non essendo posta in rilievo alcuna significativa ragione che induca a dolersi della lineare applicazione del principio della soccombenza da parte della Corte territoriale.

Anche il ricorso incidentale è manifestamente privo di pregio. La Corte territoriale, pur avendo ammesso detti documenti, la ha considerati “superati” dalla CTU disposta nel corso del giudizio.

Ne deriva che il resistente non ha provato la sussistenza del proprio interesse ad impugnare sul punto.

4. – Il relatore propone la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio ai sensi o degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. con la riunione ed il rigetto di entrambi.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite, le quali hanno entrambe prodotto memoria.

La memoria presentata dal ricorrente non inficia quanto osservato nella relazione, nella parte in cui viene sottolineato come sia adeguatamente motivata nella sentenza impugnata la ritenuta mancanza del nesso causale.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che i ricorsi devono perciò essere riuniti e rigettati essendo manifestamente infondati; che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA