Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22482 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9483 – 2011 proposto da:

DALMINE S.P.A C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GHERA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCO JANNONI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.G.E. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrente –

contro

A.R., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/11/2010 r.g.n. 258/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato GHERA FEDERICO per delega GHERA EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 30 novembre 2010, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello proposto da Dalmine s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in favore di A.R. ed altri trentotto dipendenti, della retribuzione giornaliera per la festività del (OMISSIS), in quanto dovuta ai sensi dell’art. 7, comma 2, CCNL industria metalmeccanica, anche se avevano rifiutato di rendere la prestazione lavorativa richiesta dalla società datrice.

La Corte territoriale condivideva la statuizione del Tribunale di spettanza ai lavoratori dell’emolumento, per la derogabilità del diritto soggettivo al riposo nei giorni di festività infrasettimanale, ferma la sua disponibilità in virtù di accordi tra le parti, soltanto per effetto, non già di solo accordo sindacale (neppure se sottoposto a referendum), ma di accordo individuale ovvero collettivo cui il lavoratore presti specifico consenso; con la conseguente illegittimità, in difetto di una tale prova e di previsioni normative che lo consentano, di una riduzione unilaterale della retribuzione ordinaria da parte del datore di lavoro, in relazione ad istituti che presuppongano la mancanza di prestazione lavorativa: come anche evincibile da una corretta interpretazione della L. n. 90 del 1954, art. 2.

Con atto notificato il 8 aprile 2011, Dalmine s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono B.C. e gli altri venticinque dipendenti indicati in epigrafe con controricorso; sono rimasti intimati A.R. e gli altri dodici pure indicati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, L. n. 90 del 1954, artt. 2 e 3, artt. 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c., in riferimento all’artt. 5 p. spec., sez. 3 e 8, comma 14, p. spec. CCNL 7 maggio 2003 industria metalmeccanica privata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione della rinunciabilità del diritto soggettivo al godimento delle festività infrasettimanali per mutuo consenso delle parti, come previsto dalle norme di accordo collettivo (quale applicazione di legittima eccezione alla regola legale), in presenza di comprovate esigenze aziendali.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, L. n. 90 del 1954, artt. 2 e 3, 12 prel. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’inestensibilità del trattamento delle festività, secondo un canone interpretativo di stretta letteralità (omesso dalla Corte territoriale), anche al lavoratore assente ingiustificato o per sospensione dal lavoro dipendente dalla sua volontà.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, L. n. 90 del 1954, artt. 2 e 3, artt. 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c., in riferimento agli artt. 5 p. spec., sez. 3 e 8, comma 14, p. spec. CCNL 7 maggio 2003 industria metalmeccanica privata, per la rinunciabilità del diritto soggettivo al godimento delle festività infrasettimanali per mutuo consenso delle parti, come previsto dalle norme di accordo collettivo, in presenza di comprovate esigenze aziendali, è infondato.

Si premetta che la L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 3 (come modificata dalla L. n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, il che esclude eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline.

In particolare, la L. n. 260 del 1949 non ha esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni all’inderogabilità previste da una legge anteriore (la n. 370/34) per il riposo domenicale.

Con legge successiva (n. 520/52) è stato sancito soltanto che per “il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private” sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività (“nel caso che l’esigenza del servizio non permetta tale riposo”) in presenza di esigenze di servizio.

A sua volta il diritto del lavoratore di non lavorare nei giorni di festività infrasettimanale non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù d’una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 16592/15; Cass. n. 16634/05; Cass. n. 4435/2004; Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 5712/1986).

In sintesi, il costante orientamento di questa Corte – cui va data continuità – è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro accordo.

Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.

Ne discende la nullità delle clausole di contratti collettivi che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori – indisponibile, giova ribadire, da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit.) – di astenersi dalla prestazione.

Ed è poi vano in questa sede indagare sull’esatta interpretazione dell’art. 8, comma 14, parte speciale, CCNL industria privata metalmeccanica (“Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”), trattandosi di clausola che, per le ragioni anzidette, in nessun caso potrebbe valere al fine di negare al lavoratore l’esercizio del diritto di astenersi dal prestare servizio nei giorni di festività infrasettimanale.

Infine, si noti che il D.Lgs. n. 66 del 2003, emesso in attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nulla aggiunge alla specifica disciplina sulle festività infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale e alla possibilità che esso possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.

Anche il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, L. n. 90 del 1954, artt. 2, 3 e 12 prel. c.c., per l’inestensibilità del trattamento delle festività anche al lavoratore assente ingiustificato o per sospensione dal lavoro dipendente dalla sua volontà, è infondato.

E ciò per il dirimente rilievo che esso si basa sul presupposto (erroneo, per le ragioni illustrate in riferimento al mezzo che precede) dell’esistenza d’un obbligo del lavoratore di eseguire la propria prestazione in occasione di festività infrasettimanali su richiesta unilaterale del datore di lavoro.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Dalmine s.p.a. alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti in solido, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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