Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22481 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato SASSO

FRANCESCA ROMANA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI PIETRO

GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., R.C.V., SOCIETA’ REALE 2000 MUTUA

DI ASSICURAZIONI, GENERTEL SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 170/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

30/06/09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando il dispositivo di quella del Tribunale di Rovereto, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello principale del G., così come quelli proposti dalle altre parti, modificando la motivazione della sentenza stessa, nel senso che riteneva raggiunta la prova della pari responsabilità dei due automobilisti coinvolti, mentre il primo giudice era pervenuto al medesimo risultato su base presuntiva, affermando che nessuno dei due protagonisti era stato in grado di fornire la prova liberatoria.

2 – Ricorre per cassazione il G., con due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3.1. – Il ricorso denuncia: 1. violazione art. 2054 c.c. e art. 116 c.p.c. ed insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa il ritenuto concorso di colpa, per non aver considerato il carattere sussidiario della disposizione di cui all’art. 2054 c.c. e per aver trascurato gli elementi descritti alle pag. 8 e 9 del ricorso; 2.

Violazione art. 191 c.p.c. e motivazione contraddittoria su punto decisivo, per non aver motivato in ordine alla mancata ammissione di CTU sulla dinamica del sinistro.

3.2. Le censure – da trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo entrambe volte a contestare la ricostruzione dell’incidente – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07;

4009 e 4660/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

3.3. Quanto al secondo motivo, va ribadito che “la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorie (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Cass. n. 9461/10;

15219/07; 4660/06; 6479/02).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che, a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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