Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22481 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13127-2012 proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO DEL FEDERICO;

– ricorrente –

contro

VERDEMARE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 06/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Comune di San Benedetto del Tronto notificava alla società Verdemare s.r.l. un avviso di accertamento mediante il quale, per l’anno 2003, veniva contestato l’insufficiente versamento dell’imposta relativa a vari cespiti immobiliari, iscritti, a seguito di ristrutturazione, con il metodo Doc-Fa di cui al D.M. n. 701 del 1994. Il Comune procedeva all’accertamento della imposta determinata facendo applicazione della rendita maggiore risultante dalla rettifica dell’Agenzia del Territorio, D.M. n. 701 del 1994, ex art. 1, comma 3, messa in atti il 3.4.2003, notificata il successivo 10.2.2004 ed oggetto di conciliazione giudiziale intervenuta in data 23.11.2004. La società contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che gli atti modificativi delle rendite catastali iscritte in catasto con il metodo Doc-Fa erano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari. La CTP di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dal Comune di San Benedetto del Tronto, che riteneva che la rettifica da parte dell’Agenzia del Territorio della rendita indicata dalla società contribuente con il metodo Doc Fa non poteva non esplicare i suoi effetti a far data dalla proposizione del Doc Fa. La CTR delle Marche rigettava l’appello. Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Falsa applicazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, e L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, atteso che la decisione della CTR appare viziata per falsa applicazione delle norme indicate in rubrica, laddove fa discendere dalla circostanza che la rendita rettificata sia stata notificata alla società oltre il termine dell’anno, previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, l’impossibilità di far retroagire gli effetti della nuova rendita sin dal momento della presentazione del Doc-Fa.

3. Il motivo è infondato.

In tema di catasto di fabbricati, la procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva. La norma ha, infatti, introdotto la procedura cd. DOCFA per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; ne consegue che il termine massimo (entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni) di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3 D.M. per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto- ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali (Cass. n. 6411 del 2014; Cass. n. 16824 del 2006).

Peraltro, ove l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva (Cass. n. 16824 del 2006; Cass. n. 6411 del 2014; Cass. n. 16242 del 2015).

4. La CTR si è uniformata ai principi enunciati, avendo affermato che deve ritenersi vigente fino alla eventuale successiva rettifica la rendita catastale dichiarata dalla parte, se entro i 12 mesi indicati dalla norma non sia stato posto in essere alcun atto di rettifica, che per come testualmente affermato nella motivazione della sentenza impugnata ed illustrato in ricorso: “è avvenuta in data 10 febbraio 2004 e successivamente conciliata”.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso. Non vi è obbligo a provvedere alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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