Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22481 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 417-2012 proposto da:

T.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato LENTI LUCILLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNETTI FILIPPO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

e da

MONTAIR SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19 presso lo studio

dell’Avvocato LENTI LUCILLA, rappresentato e difeso dall’Avvocato

BRUNETTI FILIPPO giusta delega a margine;

– ricorso successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2010 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 03/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito per il resistente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il rigetto

di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il signor T.A.P., in proprio, e la Montair s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 128/36/2010, depositata il 3 novembre 2010, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettata l’originaria impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo all’anno 2002,

2. Il ricorso del T. è affidato a un unico motivo, quello della Montair s.r.l. a otto motivi.

3. L’Agenzia delle entrate si è costituita in vista della discussione orale in relazione al primo ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo e unico motivo, T.A.P. lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata, sul punto decisivo della qualità da lui rivestita di legale rappresentante della Montair s.r.l. in liquidazione.

5. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

6. L’inammissibilità discende dalla carenza di interesse del T. a impugnare una sentenza che ha affermato la sua estraneità al giudizio, con ciò escludendolo dal novero dei destinatari di un atto potenzialmente pregiudizievole, com’è l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

7. L’infondatezza è invece conseguenza del fatto che i vizi della motivazione denunciati, riportati peraltro erroneamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non sussistono.

8. La CTR ha escluso la legittimazione attiva dell’odierno ricorrente sulla base dell’argomento, espresso in modo chiaro e congruente, che l’avviso di accertamento gli era stato notificato nella veste di legale rappresentante della società, mentre l’impugnazione dell’atto impositivo e quella della sentenza di primo grado erano state proposte dal T. in proprio, in una veste cioè nella quale egli non era stato coinvolto dall’Amministrazione finanziaria.

9. Quanto al ricorso della Montair s.r.l., con il primo motivo essa prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, per avere il giudice d’appello erroneamente escluso la nullità dell’avviso di accertamento, notificato senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dalla norma citata.

10. Il motivo è fondato e assorbente.

11. Nella materia in esame, la giurisprudenza di questa S.C. ha ormai consolidato i suoi orientamenti, che sono così riassumibili: a) l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., Sez. Un., 29/07/2013, n. 18184 e molte altre successive, tra cui Cass., Sez. V, 09/07/2014, n. 15634; Cass., Sez. V, 30/10/2018, n. 27623); b) l’illegittimità sussiste anche quando l’atto impositivo sia stato emanato prima della scadenza del termine dilatorio, benchè notificato successivamente, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto (Cass., Sez. V, 12/07/2017, n. 17202; Cass., Sez. V, 31/07/2018, n. 20267); c) l’onere di dimostrare le ragioni dell’urgenza grava sull’Amministrazione finanziaria tenuta al rispetto di detto termine,

secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni (Cass., Sez. V, 05/02/2014, n. 2587; Cass., Sez. V, 07/09/2018, n. 21815); d) la regola si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perchè la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perchè, anche in caso di accesso breve, si verifica l’intromissione autoritativa dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato art. 12 (Cass., Sez. V, 09/07/2014, n. 15624; Cass., Sez. VI, 17/01/2017, n. 1007; Cass., Sez. V, 21/11/2018, n. 30026; Cass., Sez. VI, 12/04/2019, n. 10388).

12. Nella specie, a fronte di un processo verbale di constatazione redatto dalla Direzione regionale delle entrate il 19 ottobre 2007, l’avviso di accertamento impugnato è stato emanato dall’Agenzia delle entrate il 30 novembre 2007 e notificato alla contribuente il 17 dicembre 2007, in entrambi i casi senza il rispetto del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

13. Benchè sollecitata con espresso motivo d’appello, la CTR non ha approfondito tale aspetto, limitandosi ad affermare che l’avviso di accertamento “è stato emesso in base a fatti e circostanze emerse da un’indagine penale; per il che, non essendo stata svolta dall’Amministrazione alcuna attività ispettiva, non sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione delle constatazioni (per altro già a conoscenza della contribuente, in quanto accertate in sede penale)”.

14. La CTR sembra aver cioè ritenuto che il mancato svolgimento di un’attività ispettiva diretta da parte dell’Amministrazione finanziaria e il fatto che l’accesso sia stato eseguito nell’ambito di indagini penali esonerino la stessa dal rispetto delle garanzie previste dall’art. 12, comma 7.

15. In realtà, al di fuori delle ipotesi di indagini cd. a tavolino (Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27420; Cass., Sez. VI, 27/07/2018, n. 20036), la necessità di rispettare le garanzie procedimentali dell’art. 12, comma 7, sussiste in ogni occasione in cui vi sia stata un’intromissione autoritativa nei luoghi del contribuente (un accesso, un’ispezione, una verifica), restando indifferente che tale intromissione sia avvenuta da parte di organi di polizia giudiziaria anzichè di polizia tributaria.

16. Ciò in conformità con la “ratio” della previsione, che, in nome dei principi di “collaborazione” e “buona fede” che devono improntare i rapporti tra contribuente e fisco è volta di favorire l’interlocuzione tra le parti anteriormente alla (eventuale) emissione del provvedimento, e cioè il contraddittorio procedimentale; contraddittorio che, per usare le parole della citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 18184 del 2013, “è andato assumendo, in giurisprudenza e in dottrina (e nella stessa legislazione), proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, il quale, nell’interesse anche dell’ente impositore, risulterà tanto più efficace, quanto più si rivelerà conformato ed adeguato – proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso possibile – alla situazione del contribuente, con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor prima, nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate)”.

17. Nella specie, il p.v.c. redatto dalla Direzione Regionale delle Entrate e riportato dalla ricorrente alle pag. 3 e ss. del ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, dà atto dell’esecuzione di un accesso sia nella sede legale della società che nel domicilio privato del legale rappresentante e che tali accessi hanno avuto esito negativo, in quanto la documentazione contabile non è stata rinvenuta.

18. Al di là di chi abbia eseguito tali accessi (la polizia giudiziaria o la stessa Amministrazione finanziaria, a seguito dell’autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco all’utilizzo a fini fiscali dei risultati dell’attività di polizia giudiziaria), una volta appurato, sulla base degli stessi atti dell’Amministrazione, che un accesso vi è stato, sorgeva l’obbligo di rispettare il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, citato.

19. Poichè, come visto, l’Amministrazione non lo ha fatto, se ne deve concludere che la CTR, trascurando questo profilo di doglianza e omettendo di dichiarare l’illegittimità dell’atto impositivo, ha violato l’art. 12, comma 7, così come costantemente interpretato da questa S.C.

20. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame dei successivi, che restano assorbiti.

21. La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente Montair s.r.l. in liquidazione.

22. In ordine alle spese, quelle relative al procedimento introdotto dal T. vanno poste a suo carico, secondo la regola della soccombenza; quanto al ricorso della Montair s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità e quelle dei giudizi di merito vanno interamente compensate, in ragione del fatto che l’orientamento sulle conseguenze del mancato rispetto del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di T.A.P. e lo condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito; accoglie il ricorso proposto dalla Montair s.r.l. in liquidazione in relazione al primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa le spese dell’intero giudizio tra la Montair s.r.l. in liquidazione e l’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA