Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22481 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15492-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVANO CAVARRETTA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 882/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata l’11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 aprile 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria, in controversia relativa a tre avvisi di accertamento relativi a maggiori IRPEF, IRAP ed IVA in relazione agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, in accoglimento dell’appello proposto da A.I., dichiarato estinto il giudizio per l’annualità 2002, annullava gli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2003 e 2004. Rilevava la CTR che l’Agenzia delle entrate aveva annullato in autotutela l’avviso di accertamento per l’anno 2002, mentre riguardo “alle annualità 2003 e 2004, la questione circa le pretesa elusività delle operazioni commerciali poste in essere è ormai coperta dal giudicato “esterno” intervenuto sulle varie sentenze della CTP della Lombardia, che si sono espresse in favore di Bakemark Italia s.r.l.”

Avverso la decisione, con atto del 14 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente ha depositato “procura speciale legale”.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR ritenuto l’operatività nel caso di specie del c.d. giudicato esterno, pur essendo le decisioni richiamate dal contribuente relative a parti diverse.

Il motivo è fondato.

Le sentenze riprodotte in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza rendono palese l’estraneità del contribuente Italo Alfì ai giudizi in questione, di modo che la CTR, ritenendo sulla base di tali pronunce l’operatività del giudicato esterno nei confronti delle parti in causa, si è posta in palese contraddizione con il pacifico principio di diritto secondo cui, nel processo tributario, il presupposto dell’efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause (tra le tante, Cass. n. 27822 del 2013).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo del contribuente relativo all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002.

La censura è fondata, avendo la CTR del tutto omesso di pronunciarsi sulla suddetta eccezione, formulata con le controdeduzioni in primo grado e ribadita con le controdeduzioni in sede di appello.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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