Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22480 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VICOLO ORBITELLI, 31, presso lo 1999 studio dell’avvocato

CARACCIOLO DI SARNO Francesco, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine dei controricorso;

– controricorrente –

avverso La sentenza n. 3058/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/07/09, depositata il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Longo Mauro che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata (App. Roma 21.7.2009), riformando parzialmente quella del Tribunale di Roma, ha, per quanto qui rileva:

a. le infiltrazioni d’acqua dovevano essere attribuite alla rottura di un tubo di raccordo in piombo dell’appartamento dell’odierna ricorrente; i Vigili del fuoco erano intervenuti il giorno stesso dell’incidente per interrompere il flusso idrico nell’appartamento della danneggiata e la V. aveva provveduto alla riparazione subito dopo l’evento dannoso; nessuna negligenza nè concorso di colpa del C. era riscontrabile nella specie;

b. doveva riconoscersi al danneggiato anche il risarcimento del danno da inutilizzabilità parziale dell’immobile per il tempo necessario agli accertamenti tecnici ed al ripristino; si tratta di danno in re ipsa, collegato all’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene, liquidabile sulla base di elementi presuntivi semplici con riferimento al danno figurativo e quindi con riguardo al valore locativo del bene;

c. tenuto conto del valore locativo determinato dal c.t.u., del periodo di mancata utilizzazione risultante dalla consulenza e dall’A.T.P. e che, sulla base degli accertamenti stessi, l’inutilizzabilità era stata parziale, stimavasi equo fissare equitativamente in Euro 12.000,00=, comprensiva di interessi legali all’epoca della, decisione d’appello) detta voce di danno.

2. – Ricorre per cassazione la V., con tre motivi; la controparte resiste con controricorso.

3. – Il ricorso denuncia, dichiarando che le censure afferirebbero a pretesi errores in procedendo che consentirebbero a questa S.C. l’esame diretto degli atti di causa:

3.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, non essendo applicabile nella specie il criterio di liquidazione del danno figurativo, con erronea individuazione quindi del relativo criterio;

3.2. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per avere la Corte territoriale liquidato arbitrariamente il danno in via equitativa e senza alcun supporto argomentativo che potesse confermare la correttezza della valutazione;

3.3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per avere la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di statuire sulla circostanza che il danno sarebbe dipeso anche dall’omesso controllo periodico dell’appartamento da parte del resistente, che avrebbe evitato l’accumulo di acqua nel controsoffitto in plastica, evitando che la stessa poi defluisse provocando i lamentati danni.

4. – Le censure si rivelano manifestamente prive di pregio. In primo luogo, nessuna di esse deduce errores in procedendo, limitandosi a lamentare pretesi errores in iudicando, congiuntamente – e senza specifiche rispettive censure – ad asseriti vizi motivazionali.

4.1. In ogni caso, non sussistono le violazioni di legge lamentata nel primo e nel secondo motivo, posto la liquidazione presuntiva del danno figurativo da perdita di disponibilità dell’immobile è costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa S.C. (in tal caso, la determinazione dell’entità del risarcimento ben può essere operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene, come avvenuto nella specie: Cass., 10 febbraio 2010, n. 3223; Cass., 11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., 8 maggio 2006, n. 10498; Cass., 7 giugno 2001, n. 7692; Cass., 18 febbraio 1999, n. 1373) non solo in tema di rilascio di immobile occupato sine titulo (vedi Cass., sez. 1^, 29 luglio 2009, n. 17677, proprio in tema di mancata disponibilità d’immobili per esecuzione di lavori). Nè consegue che il ricorso alla liquidazione presuntiva è pienamente legittima nella specie ed assolutamente non arbitraria (come genericamente lamentato nel secondo motivo) ed è congruamente determinato il danno secondo argomentati riferimenti agli accertamenti tecnici; mentre assolutamente generiche si rivelano le doglianze relative ai vizi motivazionali, che si limitano a dedurre deficienze argomentative, senza indicare gli specifici errori logici in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

4.2. Manifestamente priva di pregio è anche la terzo censura, che lamenta, in sostanza un’omessa statuizione su un’asserita concausa, senza denunciare una violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque senza puntualizzare se e come la circostanza sia stata dedotta nei precedenti gradi, nè specificare, quindi, in quale maniera la decisione impugnata abbia violato le disposizioni di cui all’art. 1227 c.c..

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione in ordine alle censure per violazione dell’art. 1227 proposte in grado di appello.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria che si limita a ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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