Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22480 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20249/2013 proposto da:

Alessanderx S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’Avvocato Paolo Panariti, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.D., quale titolare della ditta D&C

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Giovine Italia n. 7,

presso lo studio dell’Avvocato Riccardo Carnevali, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Alessanderx S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo

studio dell’Avvocato Paolo Panariti, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 663/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/4/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con lodo depositato in data 27 settembre 2011 il collegio arbitrale designato da Alessanderx s.p.a. e C.D. quale titolare della ditta D&C C.D., nel decidere la controversia insorta fra le parti, dichiarava la risoluzione del rapporto di franchising fra loro esistente, addebitava la responsabilità dell’inadempimento al franchisor che vi aveva dato causa con la comunicazione di recesso del 3 maggio 2010 e condannava l’affiliante al risarcimento alla controparte del danno per mancato guadagno, che quantificava nella misura di Euro 89.466,66.

2. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 30 aprile 2013, rigettava l’impugnazione proposta da Alessanderx s.p.a., in presenza di una motivazione del lodo, ritenuta chiara e completa, che soddisfaceva il requisito previsto dall’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 5, escludeva la sussistenza di una lite temeraria e compensava integralmente le spese processuali.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia Alessanderx s.p.a. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

C.D. ha resistito con controricorso al cui interno ha proposto anche ricorso incidentale, formulando al riguardo un unico motivo di impugnazione.

Alessanderx s.p.a. ha resistito con controricorso avverso tale impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata o del procedimento per motivazione omessa o non idonea: a fronte delle censure sollevate con l’impugnazione in merito alla mancanza di una appropriata motivazione la sentenza impugnata evidenzierebbe a sua volta, secondo la ricorrente, una motivazione talmente incongrua ed errata da potersi definire non idonea o addirittura una non motivazione; in particolare la corte territoriale avrebbe trascurato la chiara volontà di Alessanderx s.p.a. di procedere alla risoluzione del contratto, omettendo di valorizzare il contenuto delle comunicazioni di posta elettronica e il comportamento delle parti, e sarebbe poi arrivata alla quantificazione del danno sulla base di assunti palesemente errati e dati non provati.

4.2 Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale, a fronte dell’impugnazione del lodo presentata da Alessanderx s.p.a., era chiamata unicamente a verificare la sussistenza della nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata esposizione sommaria dei motivi prescritta dall’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 5).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ricorre una causa di nullità del lodo ai sensi della norma appena richiamata solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione arbitrale ovvero contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione (Cass. 18/12/2013 n. 28218). La corte territoriale, muovendosi in questa prospettiva ed indicando a sua volta a sostegno del proprio convincimento ragioni obiettivamente adeguate sul piano logico a giustificare la statuizione adottata, ha ritenuto che la motivazione offerta dal collegio arbitrale fosse, oltre che sussistente, anche chiara nell’illustrare gli argomenti posti a base della decisione assunta tanto sotto il profilo dell’individuazione dell’inadempimento giustificativo della risoluzione del rapporto di franchising, quanto rispetto alla quantificazione dei danni subiti dal franchisee.

Il motivo in esame, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge processuale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull’esito della valutazione compiuta dalla corte territoriale in ordine alla sussistenza di una motivazione sufficiente a integrare il requisito di cui all’art. 823 c.p.c., comma 2, n. 5), sindacato che era rimesso alla esclusiva valutazione del collegio dell’impugnazione e che non può essere rivisto in questa sede, soprattutto alla luce di argomenti che, in quanto attinenti al merito della controversia, erano nella precedente sede processuale (se non nei casi, non sussistenti nella fattispecie in esame, previsti dall’art. 830 c.p.c., comma 2) e rimangono anche qui sottratti all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria ordinaria.

5.1 Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nel contratto di franchising era prevista la possibilità, in caso di mancato pagamento da parte dell’affiliato, di sospendere le forniture e risolvere il contratto.

5.2 Il motivo è inammissibile.

Ciò non solo perchè il ricorrente, tenuto al rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha tralasciato di indicare il “come” e il “quando” simili circostanze siano state oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U, 7/4/2014 n. 8053), ma anche perchè le stesse erano prive di qualsiasi carattere di decisività, dato che inerivano al merito della controversia, la cui valutazione era preclusa alla corte distrettuale.

6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione o falsa applicazione della L. n. 129 del 2004 e dell’art. 2697 c.c.: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la legge regolatrice del rapporto intercorrente fra le parti consentisse all’affiliante di conoscere la contabilità dell’affiliata e avrebbe altresì applicato in modo errato il principio dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c..

6.2 Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha espressamente rappresentato che le contestazioni di Alessanderx s.p.a. sulle modalità di calcolo del danno subito dal C. attenevano al merito e al libero apprezzamento degli arbitri e non costituivano motivo di nullità del lodo, il quale, in presenza di una motivazione che consentiva di ricostruire l’iter logico seguito dal collegio arbitrale sul punto, non poteva essere impugnato avanti all’autorità giudiziaria ordinaria allegando l’incongruenza, l’erroneità o l’illogicità della stessa.

Il ricorrente non ha colto le ragioni fondanti la statuizione impugnata e ha addotto violazioni di legge che costituiscono, ancora una volta, una critica alla valutazione del merito della controversia compiuta dal collegio arbitrale.

Il motivo si rivela dunque inammissibile, non essendo volto a una specifica contestazione della ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10/8/2017 n. 19989).

7.1 Il motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2: la corte distrettuale avrebbe disposto l’integrale compensazione delle spese di lite adducendo ragioni di equità sostanziale che non rientravano nelle specifiche ipotesi contemplate dall’art. 92 c.p.c., comma 2 per procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

7.2 Il motivo è infondato.

La disciplina delle spese di lite a cui la corte distrettuale doveva attenersi era quella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13 secondo cui la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione; siffatte ragioni dovevano riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non potevano essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 25/9/2017 n. 22310).

Nel caso di specie la corte territoriale ha fatto adeguata applicazione del dettato normativo in parola, poichè non si è limitata a richiamare generiche ragioni di equità sostanziale al fine di giustificare la compensazione disposta, ma ha individuato specificamente aspetti della controversia decisa che, fondando tali ragioni, inducevano a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

La compensazione delle spese operata dalla corte territoriale consegue perciò a una adeguata applicazione della disciplina vigente ratione temporis e non si presta a censure di sorta in questa sede.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale va respinto.

La reciproca soccombenza induce a compensare parzialmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in ragione di un terzo; la ricorrente principale, a motivo della sua prevalente soccombenza, andrà poi condannata a rifondere la residua parte in favore del controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità e pone la residua parte a carico della ricorrente principale, liquidando la stessa in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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