Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22480 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10498-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO CORSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.M. contro il provvedimento di diniego del rimborso dell’IRPEF versata per le annualità 1995-1997, in relazione ad immobili di interesse storico – artistico. Premesso che il termine di decadenza, previsto dalla L. n. 133 del 1999, nella specie applicabile, era quello di 48 mesi dalla data dei versamenti effettuati, la CTR riteneva che, a fronte della domanda di rimborso presentata dal contribuente il 30 maggio 2000, spettasse al medesimo il rimborso dei versamenti effettuati dopo il 30 maggio 1996, in ordine ai quali non era maturata la decadenza.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e della L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5. Sostiene che il più ampio termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, stabilito in 48 mesi dalla data dei versamenti dalla L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, in luogo dei 18 mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, trovava applicazione esclusivamente nel caso in cui, alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge) fosse ancora pendente il termine originario, mentre non era applicabile qualora – come nel caso di specie – alla data predetta tale termine fosse già spirato.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 50, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla data predetta, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria; per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilievo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza” (Cass. n. 2016 del 2014; in senso conforme, Cass. n. 16480, in motivazione, e Cass. n. 924 del 2005).

Nel caso di specie, relativo a versamenti effettuati in relazione agli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, alla data di entrata in vigore della L. n. 133 del 1999, art. 1, comma 5, (18 maggio 1999), il termine di 18 mesi previsto dalla legge suddetta era già scaduto, di modo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare tardiva la domanda di rimborso.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, relativo al dedotto difetto di prova dei presupposti richiesti per ottenere il rimborso.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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