Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2248 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2248 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 30/01/2018

SENTENZA
sul ricorso 13003-2015 proposto da:
FOBOS SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
dell’Amm.re Unico e legale rappresentante
2017
1677

pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che lo

http://10.2.239.8 USICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp

05/12/2017

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rappresenta

e

all’avvocato

difende

VITTORIO

unitamente

GIORDANO

giusta

delega a margine;
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, FALLIMENTO ISCOMACO
SRL IN LIQUIDAZIONE;

intimati

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

FOBOS SRL,

FALLIMENTO ISCOMACO SRL IN

LIQUIDAZIONE;

avverso la sentenza n.
COMM.TRIB.REG.

di

intimati

5855/2014 della

MILANO,

depositata

1’11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica

udienza

del

21/11/2017

http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp

dal

05/12/2017

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Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. FEDERICO
SORRENTINO che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione del
ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale e il rigetto del ricorso
incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato
GAROFOLI che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale e l’accoglimento del
ricorso incidentale.

hilp://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavisjsp

05/12/2017

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. La Fobos srl (oggi in liquidazione, ed ammessa al concordato preventivo in data
3 febbraio 2017) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza
n.5855/2014 dell’il. novembre 2014, con la quale la commissione tributaria regionale
della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (salvo che in
punto base-imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale) l’avviso di liquidazione per
imposta di registro, ipotecaria e catastale notificatole, nell’agosto 2012, dall’agenzia

Fallimento Iscomaco srl in liq.) aveva: – costituito, in qualità di socio unico, essa
Fobos srl; – conferito nella medesima il ramo d’azienda costituito “dal complesso dei

beni mobili, immobili ed immateriali, organizzati per l’esercizio dell’attività di
acquisto, costruzione, vendita e locazione di immobili in genere”, nonché di tutti “i
beni, diritti, contratti e rapporti riconducibili all’attività d’impresa sopra citata (…)”.
La commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, ha ritenuto che: – come
già stabilito dal primo giudice, correttamente l’ufficio avesse riqualificato l’atto in
questione non già come conferimento di ramo d’azienda, bensì come cessione di
singoli beni immobili, con conseguente applicazione dell’imposta in misura
proporzionale (8%, ex art.4, co.1, lett.a) n.1 tariffa I parte all.d.P.R. 131/86), e non
fissa (lett.b)); – in particolare, deponesse in tal senso il mancato conferimento del

“necessario personale, indispensabile per il corretto funzionamento”

dell’asse rito

ramo aziendale; – inammissibile fosse l’appello incidentale proposto dall’ufficio in
ordine alla base imponibile dell’imposta proporzionale ipotecaria e catastale (stabilita
dal primo giudice con riguardo alla base imponibile dell’imposta di registro al netto
delle passività, non già al valore dei cespiti), in quanto proposto (18 marzo 2014)
oltre sei mesi dopo il deposito (9 settembre 2013) della sentenza di primo grado.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, la quale formula altresì quattro
motivi di ricorso incidentale avverso quest’ultima statuizione.
Fobos srl ha depositato controricorso a ricorso incidentale, nonché memoria.

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale Fobos srl lamenta – ex art.360, 1^ co.
n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza, in quanto contrassegnata da una
motivazione non comprensibile e soltanto apparente; là dove non era dato
individuare le ragioni per cui il giudice di appello avesse, nella specie, ritenuto non
ravvisabile un conferimento di ramo aziendale.

§ 2.2 II motivo è infondato.
La commissione tributaria regionale, contrariamente a quanto si sostiene, ha
individuato e reso esplicita la propria ratio decidendi, ravvisabile nel fatto che la
qualificazione in termini di cessione di ramo aziendale doveva cedere rispetto Ila
3
Fbc.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

delle entrate; ciò in relazione all’atto 5 agosto 2010 con il quale la Iscomaco spa (poi

qualificazione in termini di trasferimento di singoli beni immobili; ciò perché non era
stato, nella specie, “conferito il necessario personale, indispensabile per il corretto
funzionamento” del ramo aziendale medesimo.
Si tratta di una ratio chiara ed esaustiva, incentrata sulla mancata sussistenza – ai
fini della cessione di ramo aziendale – di un elemento che la commissione tributaria
regionale ha ritenuto (ancorché a torto: § 5.2) essenziale ed indefettibile (il
trasferimento contestuale del personale).

la quale, proprio all’esito dell’esatta individuazione della ragione ispiratrice della
decisione, l’ha poi sotto più profili censurata.
§ 3.1 Con il quarto motivo di ricorso principale (suscettibile di trattazione anticipata
rispetto alle residue censure, perchè involgente questione formale preliminare) Fobos
srl deduce – ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. – violazione dell’articolo 112
cod.proc.civ.; per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo di gravame
con il quale essa aveva lamentato la violazione del contraddittorio amministrativo
preventivo, pur a fronte di una contestazione di natura sostanzialmente antielusiva
ex articolo 37 bis d.P.R. 600/73 (SSUU 19667/14).
§ 4.1 Ancorchè la doglianza colga un aspetto effettivamente rispondente alla realtà
processuale – la mancata pronuncia, da parte della commissione tributaria regionale,
sul motivo di appello in oggetto – da ciò non può conseguire la cassazione per tale
motivo della sentenza impugnata.
Va fatta qui applicazione del principio più volte affermato (da ultimo: Cass.
16171/17) secondo cui:

“alla luce dei principi di economia processuale e di

ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2,
Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c.
ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di
gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza
impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con
quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a
confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un
ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non
richiede ulteriori accertamenti di fatto”.
Ora, nel caso di specie il motivo di appello (pretermesso) concernente la mancata
instaurazione del contraddittorio preventivo non poteva trovare comunque
accoglimento; e ciò sulla base di un ragionamento in puro diritto.
In primo luogo, l’amministrazione finanziaria non ha inteso basare la propria
pretesa su una condotta di tipo elusivo, bensì sulla mera riqualificazione giu dica
4
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

Di ciò, per la verità, pare perfettamente consapevole la stessa società contribuente

dell’atto di conferimento, secondo quanto consentitole in via generale dall’art.20
d.P.R. 131/86; che è, appunto, norma di interpretazione-qualificazione negoziale e
non antielusiva. Ciò rende non pertinente il richiamo alle, tutt’affatto diverse, ipotesi
di cui all’articolo 37 bis d.P.R. 600/73 (oggi abrogato per effetto del decreto
legislativo 190/15), peraltro contenente un elenco tassativo delle operazioni che il
legislatore ha ritenuto rilevanti in funzione antielusiva. Si è in proposito affermato
che, in tema di interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di

natura e degli effetti giuridici degli stessi – comporta che, nella qualificazione di un
negozio,

“deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla

regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se
mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, per cui non è decisiva né la
differenza di oggetto relativa ai due contratti, né l’assenza dell’intento elusivo per
negare il loro collegamento” (tra le molte, Cass. 11769/08).
In secondo luogo, è noto come l’orientamento espresso sul punto da SSUU
19667/14 sia stato rivisto da SSUU 24823/15, secondo cui “in tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è
gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui
violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere
di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia
proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi
“armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella
legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per
le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”. Nel caso in esame, si verteva appunto
di imposte non armonizzate, e per le quali non sussisteva alcuna previsione
normativa di contraddittorio amministrativo necessario; chè, anzi, l’attività
accertativa dell’amministrazione finanziaria ben poteva esplicarsi, come detto, anche
al di fuori della configurazione di un intento elusivo delle parti, per attingere la mera
riqualificazione giuridica obiettivamente attribuibile al negozio secondo i più consoni
canoni interpretativi.

§ 5.1 Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce – ex art.360, 1^ co. n. 3
cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2555 cod.civ. e 20 d.P.R.
131/86, nonché della tariffa a quest’ultimo allegata. Per avere la commissione
tributaria regionale erroneamente affermato che presupposto essenziale per la
configurazione di una cessione di ramo aziendale fosse il trasferimento, assieme al
complesso di beni organizzati (nella specie individuabili negli immobili e nei contratti
di locazione, appalto, leasing), anche del personale addetto a tale ramo.
5
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

Il Co

registro, il criterio fissato dall’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – dell’intrinseca

Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce – ex art.360, 1^ co. n. 5
cod.proc.civ. (nuova formulazione) – omesso esame circa un elemento decisivo per il
giudizio, costituito dal fatto che la conferente Iscomaco spa svolgeva la propria
attività immobiliare senza alcun dipendente, ed in forza della sola attività personale
dall’amministratore.

§ 5.2 Questi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta
connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono fondati.

dalla commissione tributaria regionale alla configurabilità, nella concretezza della
fattispecie, della cessione di ramo aziendale, tale in realtà non era; dovendo il giudice
di merito, se mai, desumere da altri ed univoci parametri (rilevanti ex articolo 20 cit.)
l’insussistenza di conferimento aziendale, a favore della multipla e contestuale
cessione di singoli beni immobili.
Ciò in applicazione della regola per cui, ai fini dell’imposta di registro, va qualificata
come cessione d’azienda il trasferimento contestuale al medesimo soggetto, anche se
compiuto attraverso negozi formalmente distinti, di beni idonei, nel loro complesso e
nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa; per contro, sarà soggetta ad
IVA, e non all’imposta proporzionale di registro, la cessione di singoli beni, inidonei
da soli a garantire l’attività produttiva dell’impresa.
Il problema nodale della controversia riguardava pertanto proprio la sussistenza,
nei beni e diritti conferiti, del requisito della idoneità complessiva ed interdipendente
all’esercizio dell’impresa; corrispondente al ramo aziendale ‘immobiliare’ già facente
capo alla conferente Iscomaco spa.
E tale idoneità complessiva poteva anche prescindere dal mancato trasferimento di
personale dipendente. Fattore, quest’ultimo, certamente qualificante – ove esistente di cessione aziendale (anche agli effetti di cui all’articolo 2112 cod.civ.); e tuttavia
non dirimente – ove inesistente – ad escluderla.
Si è affermato (Cass. 23857/07) che, nell’alternativa tra cessione di singoli beni e
cessione di beni strumentali complessivamente idonei all’esercizio dell’impresa, non si
richiede, ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro,

“che l’esercizio

dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per
un’attività d’impresa, nè è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino
cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali” (così, più di recente,
Cass.17785/17).
Nell’escludere, in sede di riqualificazione negoziale, la cessione di ramo aziendale,
la commissione tributaria regionale ha dunque effettivamente violato le suddette
disposizioni normative di riferimento, introducendo come necessari ed
6
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

L’elemento del mancato trasferimento di lavoratori dipendenti, ritenuto ostativo

imprescindibile, nella fattispecie di cessione di ramo aziendale, un elemento, il
trasferimento del personale quale indice di effettività ed attualità imprenditoriale, che
tale, per legge, non può considerarsi (art.2555 cod.civ.).
Sotto altro concomitante aspetto, poi, la commissione tributaria regionale ha
altresì omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione
tra le parti, costituito dalla circostanza che la mancanza di personale dipendente
costituiva – asseritamente – ordinaria modalità di esercizio imprenditoriale del ramo

attività gestibile personalmente e direttamente dall’organo amministrativo). Aspetto,
quest’ultimo, che la commissione tributaria regionale – che si è limitata ad affermare
apoditticamente che il personale non trasferito era indispensabile

“per il corretto

funzionamento” dell’azienda – doveva invece considerare in tutti i suoi risvolti
fattuali; anche nella oggettiva compatibilità gestionale dell’assenza di dipendenti con
la natura e la dimensione dell’attività imprenditoriale, già facente capo al ramo
d’azienda della conferente Iscomaco spa.
Il tutto si risolve in violazioni rilevanti in base tanto al n.3) quanto al n.5) dell’
art.360, 1^ co. cod.proc.civ..

§ 6.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate lamenta – ex
art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione degli articoli
38 d.lgs. 546/92, 327 cpc e 2697 cod.civ. Per avere la commissione tributaria
regionale ritenuto tardivo il proprio appello incidentale, in quanto notificato il 18
marzo 2014 (a fronte di un termine ultimo del 17 marzo 2014), nonostante che dalla
cartolina di invio della raccomandata (riprodotta per autosufficienza nel ricorso
incidentale) risultasse la consegna all’agente postale già in data 14 marzo 2014.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si ripropone analoga censura sotto il
profilo della mancanza di motivazione, ovvero della motivazione apparente, in ordine
alla circostanza fondamentale dell’avvenuto invio dell’appello in data utile (14 marzo
2014)

§ 6.2 Questi due motivi di ricorso incidentale – suscettibili di trattazione unitaria per
la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.
Nell’individuare nel 18 marzo 2014 la data di proposizione dell’appello dell’agenzia
delle entrate, la commissione tributaria regionale ha tratto le dovute conseguenze
dalle risultanze di causa; e, in particolare, dal fatto che, a fronte della contestazione
avversaria e comunque del dubbio oggettivo sulla tempestività del gravame, era
onere della stessa appellante fornire la prova di tale tempestività.
Ora, assume l’agenzia delle entrate che questa prova doveva desumersi dall’avviso
di ricevimento delle raccomandate utilizzate per l’inoltro del ricorso in app llo a
7
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

d’azienda conferito già in capo alla conferente Isconnaco (trattandosi, si sostiene, di

mezzo del servizio postale ordinario, come consentito dalla legge. E ciò perché da tali
avvisi risultava la consegna all’agente postale (‘data di spedizione’) del 14 marzo
2014; dunque, nel rispetto del termine lungo semestrale riferito ad una sentenza di
primo grado pubblicata il 9 settembre precedente.
In realtà, questo dato documentale trovava smentita nella documentazione
prodotta in appello dalla società contribuente e, segnatamente, nell’esito della
consultazione del sito web di Poste Italiane; attestante – per le raccomandate recanti

dell’atto di appello dell’agenzia delle entrate – una data di accettazione da parte
dell’ufficio postale del 18 marzo 2014. Da qui la correttezza valutativa del giudice
regionale che ha individuato in tale data (tardiva) quella di avvio del processo
notificatorio; ciò all’esito di un ragionamento (implicito, ma non per questo non
univoco) volto a privilegiare il dato ufficiale e terzo così proveniente
dall’amministrazione postale, rispetto alle indicazioni – compilate non dall’agente
postale ma dalla stessa parte mittente – risultanti dalla ‘cartolina’ dì ricevimento.
Nel decidere in tal modo, la commissione tributaria regionale si è posta in linea con
l’orientamento già espresso – in fattispecie pressoché identica – da questa corte di
legittimità (v.Cass. ord.12932/15, con richiamo a Cass.ord.20786/14), secondo cui nella notificazione a mezzo del servizio postale ordinario – i dati contenuti negli avvisi
di ricevimento ben possono essere assistiti da prova presuntiva, in quanto riferiti ad
una procedura garantita e controllata di consegna, infatti: – “l’avviso di ricevimento è
avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce” (D.P.R. n. 655 del 1982, art. 7); “l’agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare
quest’ultimo dal destinatario” (art. 8, comma 1 d.p.r. cit.); – provvedendo poi alla
immediata rispedizione all’interessato della ricevuta di consegna così completata (art.
8, comma 2). E tuttavia, i dati risultanti dall’avviso di ricevimento (art.37
cod.postale) “sono predisposti dagli interessati”; con la conseguenza che la loro
valenza probatoria, appunto di tipo non privilegiato ma soltanto presuntivo, può
essere superata – nell’osservanza della regola generale sull’onere della prova – da
elementi istruttori di segno contrario.
Concludeva dunque Cass. cit. nel senso che:

“Ora, appare evidente la piena

conformità a legge della sentenza impugnata che, considerando priva di alcun valore
probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di
ricevimento, in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna
attestazione da parte dell’ufficiale postale, ne ha fatto discendere l’inammissibilità
dell’appello in assenza di ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia dedurre e
provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione”.
8
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

il numero corrispondente a quello utilizzato per l’inoltro, alle due parti appellate,

Nella presente fattispecie, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’appello
dell’agenzia delle entrate fosse stato proposto (con riguardo alla data di consegna del
plico all’agente postale) appunto in data 18 marzo, e non 14 marzo 2014; il che
costituiva l’esito, ancorché non esplicitato, di una delibazione probatoria e fattuale di
per sé non sindacabile nella presente sede di legittimità. Sede nella quale, del resto,
l’agenzia delle entrate non allega di aver fornito, a riprova della tempestività,
elementi probatori diversi ed ulteriori dai suddetti avvisi di ricevimento.

art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. – per violazione degli articoli 54 e 23 d.lgs. 546/92
nonché 333 e 334 cod.proc.civ.. Per non avere la commissione tributaria regionale
considerato che il ricorso in appello era stato, dall’agenzia delle entrate, comunque
depositato – il 10 aprile 2014 – in tempo utile per l’appello incidentale. Sicché
l’appello, quand’anche fosse stato tardivo come principale, ben poteva risultare
validamente proposto come incidentale tardivo ex articolo 334 cod.proc.civ.. Infatti,
quand’anche introdotto in data 18 marzo 2014,

“l’appello dell’ufficio andava

dichiarato tardivo ai soli fini dell’articolo 334, secondo comma, cod.proc.civ. (nel
senso che se l’impugnazione principale fosse stata dichiarata inammissibile, l’appello
dell’ufficio avrebbe perso ogni efficacia)”.
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si ripropone analoga censura sotto il
profilo della radicale carenza di motivazione sul punto.
§ 7.2

Nemmeno queste doglianze, anch’esse suscettibili di trattazione unitaria,

possono trovare accoglimento.
La circostanza che l’appello dell’agenzia delle entrate sia stato depositato nel
termine e nei modi di cui all’articolo 54 d.lgs. 546/92 non ne consentiva, di per sé, la
conversione da ‘principale’ in ‘incidentale tardivo’.
Ciò non per ragioni formalistiche, ma di sostanza; nel senso che l’impugnazione
incidentale tardiva è ammessa in via generale (anche nei confronti di capi diversi ed
autonomi rispetto a quelli toccati dall’impugnazione principale avversaria) ex articolo
334 cod.proc.civ., valevole anche nel contenzioso tributario, con la sola finalità di dar
modo alla parte parzialmente soccombente – che avrebbe altrimenti prestato
acquiescenza alla sentenza – di impugnare anch’essa quest’ultima, una volta venuta a
conoscenza dell’impugnazione principale avversaria.
Da ciò consegue che l’impugnazione incidentale tardiva presuppone che l’interesse
alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione
dell’impugnazione avversaria. In assenza di tale condizione, l’interpretazione qui
propugnata dall’agenzia delle entrate finirebbe con l’attribuire alla parte la facoltà di
impugnare autonomamente la sentenza, alla stregua di impugnazione princip le,
9
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

Il Con

§ 7.1 Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza – ex

anche oltre l’inutile decorso del termine decadenziale per quest’ultima previsto dalla
legge.
Si è in proposito affermato (Cass. 1667/04 ed altre) che “in presenza di una
situazione di reciproca soccombenza, l’impugnazione incidentale tardiva, prevista
dall’art.334 c.p.c. per consentire alla parte l’accettazione della sentenza purché
l’avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile – nonostante lo spirare del
termine ordinario o anche l’acquiescenza – anche nei confronti di un capo autonomo
sempreché

l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione
di quella principale”.
La stessa previsione di cui al 2^ comma dell’articolo 334 cit., secondo cui se
l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale
perde ogni efficacia, risponde a questa logica di collegamento di interesse tra le due.
Sicchè, venuta meno (per inammissibilità) l’impugnazione principale, viene per ciò
soltanto meno anche l’interesse all’impugnazione incidentale che trovava nella prima
la ragione della propria proposizione.
Si tratta di principi che trovano applicazione anche nella specificità del rito
tributario, con riguardo al quale si è affermato che l’impugnazione il cui interesse non
sorga dall’impugnazione principale “non può essere proposta nel termine di cui
all’articolo 334 cod.proc.civ. per l’impugnazione incidentale tardiva” (Cass. sez.Trib.
1610/08, in fattispecie di appello adesivo, ma sulla base di un principio di ordine
generale); e, inoltre, che (Cass. sez.Trib. 20497/16)

“in tema d’impugnazioni,

l’appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere
considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della
decadenza stabilita dall’art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività
dell’impugnazione incidentale (altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento,
senza termine) e l’unitarietà del processo, (pregiudicata da un’impugnazione
autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di
giudicati)”.
Ora, nel caso di specie non è contestabile – né la stessa agenzia delle entrate
asserisce il contrario – che l’appello da essa tardivamente proposto, volto a dare
piena attuazione alla pretesa impositiva indipendentemente dal contegno processuale
della contribuente, rispondesse ad un interesse del tutto autonomo ed ‘originario’
(errata determinazione della base imponibile sulle imposte ipotecarie e catastali)
rispetto all’avvenuta proposizione, giunta a sua conoscenza addirittura dopo l’inoltro
dell’appello tardivo, dell’appello della società contribuente medesima (relativo alla
qualificazione giuridica dell’atto di conferimento di ramo d’azienda); sicché
10
Ric.n.13003/15 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

cn.Est.

della sentenza rispetto a quello investito dall’impugnazione principale,

correttamente la commissione tributaria regionale ha evitato di operare l’invocata
‘conversione’, comportando la situazione conseguenze processuali (decadenza dal
gravame dell’agenzia delle entrate) suscettibili di andare ben oltre la dichiarazione di
inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva nel solo caso di dichiarata
inammissibilità di quella principale ex art.334, 2^ co.cpc.
§ 8. Ne segue, in definitiva, l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso
principale; con rigetto tanto degli altri motivi del medesimo ricorso principale, quanto

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla
commissione tributaria regionale della Lombardia che – in diversa composizione rivaluterà la fattispecie alla luce dei parametri indicati (§ 5.2).
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
Pq m
La Corte

accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, respinti gli altri;

respinge il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in
diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 21
novembre 2017.
Il Cons.
Giaco

a
Il Presidente
C

Di Iasi

del ricorso incidentale.

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