Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2248 del 03/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2248 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 03/02/2014

Ruolo Impugnazione
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
INTIMATO

VALE° GENNARO residente a Borgia,
EQUITALIA

E.TR.

SPA

in

persona

del

legale

INTIMATA

rappresentante pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.511/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro – Sezione n. 08, in data
10.06.2010, depositata il 15 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.

-tsz>

—f3

1

Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27691/2011 è stata

E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.511/08/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro
Sezione n.08, il 10.06.2010 e DEPOSITATA il 15.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la decisione
di primo grado, che aveva annullato la cartella di
pagamento relativa ad IRPEF dell’anno 1992, sia per
tardività della liquidazione e dell’iscrizione a ruolo,
sia pure per mancata prova della notifica della
cartella.
L’Agenzia, censura l’impugnata decisione, sulla base di
unico mezzo, per violazione e falsa applicazione degli
artt. 100 cpc nonché 19 c.3 ° del D.Lgs n.546/1992,
deducendo l’inammissibilità del ricorso del
contribuente, in quanto proposto avverso l’estratto di
ruolo e non già avverso la cartella.
2)

Gli intimati, non hanno svolto difese in questa

sede.
3) La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere
esaminata e decisa, tenendo conto del principio
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

desumibile da

Cass. n. 11736/2011, secondo cui il

ruolo, ancorché atto interno dell’Amministrazione,
costituisce lo strumento fondamentale della
riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo

dell’imponibile,

dei

versamenti

e

dell’imposta

effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e
delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al
contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e
legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre
la cartella esattoriale costituisce lo strumento
mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata
a conoscenza del debitore d’imposta. Ne deriva che il
momento determinante per l’instaurazione del rapporto
giuridico di riscossione è quello della formazione del
ruolo e non già quello della notifica della cartella
esattoriale ai sensi dell’art.25 del dpr n.602/1973.
4) La decisione impugnata appare in linea con tale
principio, posto che la circostanza che il contribuente
era stato portato a conoscenza dell’iscrizione a ruolo
del carico tributario direttamente dal dipendente
addetto all’ufficio,

che aveva consegnato copia

dell’estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la
notifica della cartella, non precludeva l’impugnazione,
che trovava legittimazione, proprio nella avvenuta
3

d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce,

formazione del ruolo, atto con cui l’Amministrazione
concretizza nei confronti del contribuente una pretesa
tributaria definita, compiuta e non condizionata.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa

degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione,

sulla base del richiamato principio, con

il rigetto dell’unico motivo del ricorso, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Presidente

possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA