Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2248 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. DORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27033/2018 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “BA.SA.FIN. S.r.l.”, in liquidazione, con sede in Roma, in persona

del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi

Mancini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta

procura in margine al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Potenza il 16 febbraio 2018 n. 127/03/2018, non notificata; udita

la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 novembre 2020 dal Dott.

Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza il 16 febbraio 2018 n. 127/03/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza il 21 febbraio 2015 n. 50/02/2012 da parte della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 2 marzo 2015 n. 4221, ha accolto l’appello proposto dalla “BA.SA.FIN. S.r.l.”, in liquidazione, nei confronti della medesima avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza il 17 febbraio 2009 n. 88/01/2009, con compensazione delle spese giudiziali. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha riformato la decisione di prime cure, evidenziando la nullità dell’avviso di accertamento. La “BA.SA.FIN. S.r.l.”, in liquidazione, si è costituita con controricorso, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, gìha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c., comma 1, e art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver partecipato alla decisione, come componente del collegio in sede di giudizio di rinvio, uno dei magistrati del collegio che aveva pronunziato la sentenza cassata con rinvio.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 10 e 28, nonchè del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’esame degli atti processuali evidenziasse la sussistenza di elementi ignorati al momento dell’attribuzione della rendita, come la destinazione effettiva del fabbricato ed il rilascio di concessione in sanatoria da parte del Comune di Lavello (PZ), i quali avrebbero deposto per l’assenza di un opificio industriale.

RITENUTO CHE:

1. Anzitutto, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, che la controricorrente ha prospettato con riguardo al confezionamento secondo la c.d. “tecnica dell’assemblaggio”. 1.1 In proposito, questa Corte ha deciso che, in tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18363; Cass., Sez. 5, 19 maggio 2017, n. 12641; Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8245).

1.2 Nella specie, i documenti inseriti nella loro interezza all’interno del ricorso (precisamente: la denuncia di accatastamento, le visure catastali, l’avviso di accertamento e la relazione di stima sommaria) non integrano nè completano l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ma assumono un ruolo meramente esplicativo, illustrativo e confermativo di singole parti della narrazione, la cui scorrevolezza e compiutezza non viene ad essere in alcun modo compromessa nè alterata dall’interpolazione. Per cui, si deve escludere che l’uso specifico di tale tecnica possa inficiare la comprensibilità del ricorso.

2. Per il resto, il primo motivo è infondato.

2.1 E’ pacifico che il medesimo magistrato ha presieduto il collegio giudicante di appello sia in occasione della pronunzia della sentenza già cassata con rinvio che in occasione della pronunzia della sentenza ora impugnata all’esito del rinvio.

2.2 Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1 (cosiddetto “rinvio proprio” o “prosecutorio”) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità (in termini: Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2008, n. 5087; Cass., Sez. 1″, 2 febbraio 2012, n. 1527; Cass., Sez. 6″, 12 novembre 2014, n. 24042; Cass., Sez. 6″, 5 maggio 2017, n. 11120).

2.3 A dire della controricorrente, la nullità in questione non sussisterebbe sul presupposto che la violazione del principio di alterità del giudice del rinvio non sarebbe ravvisabile nell’ipotesi cassazione per error in procedendo con rinvio (cosiddetto “restitutorio” o “improprio”) al medesimo ufficio giudicante.

2.4 Invero, questa Corte ha circoscritto e mitigato la portata del principio sopra enunciato, chiarendo che la norma dell’art. 51 c.p.c., n. 4, relativa all’obbligo di astensione del giudice che della causa “ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo”, non è applicabile nell’ipotesi di cassazione per error in procedendo con rinvio (cosiddetto “restitutorio” o “improprio”) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio (diversamente da quanto accadde nell’ipotesi di rinvio, cosiddetto “proprio”, a seguito di annullamento per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello conclusosi con la sentenza cassata (in termini: Cass., Sez. Un., 19 dicembre 1991, n. 13714; Cass., Sez. Lav., 8 febbraio 1995, n. 8797; Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2006, n. 2509).

2.5 Per cui, essendo stato pronunziato l’annullamento per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la partecipazione al collegio giudicante di uno dei magistrati che ha contribuito alla pronunzia della sentenza cassata con rinvio al medesimo giudice di appello non può integrare vizio di nullità della sentenza impugnata all’esito del rinvio ex art. 158 c.p.c..

2.6 Sotto tale aspetto, quindi, la sentenza impugnata è immune da rilievi di illegittimità, non avendo partecipato il presidente del collegio giudicante ad una precedente cognizione del merito con la pronunzia della sentenza cassata per difetto di motivazione (in particolare, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 e art. 118 disp. att. c.p.c.).

3. Anche il secondo motivo è infondato.

3.1 L’amministrazione finanziaria deduce di essersi limitata a prendere atto, nell’attribuzione della rendita, della destinazione speciale del fabbricato secondo la denuncia del vecchio proprietario del fabbricato, essendo al più onere del nuovo proprietario presentare un’autonoma denuncia di variazione per i fatti successivi.

3.2 La sentenza impugnata ha messo in rilievo l’emergenza di elementi ignorati al momento dell’attribuzione della rendita e sopraggiunti nel lasso temporale tra la presentazione della denunzia di accatastamento del vecchio proprietario (2 aprile 1986), la stipulazione della compravendita (13 gennaio 1988) la relazione di stima sommaria del tecnico erariale (23 gennaio 2001) e l’avviso di accertamento dell’amministrazione finanziaria (14 febbraio 2008), che non potevano essere tralasciati ai fini del classamento del fabbricato. Lo specifico riferimento era alla diversa destinazione del nuovo proprietario ed al rilascio della concessione in sanatoria, che escludevano l’esistenza di un opificio industriale (segnatamente, di un oleificio) al momento dell’avviso di accertamento (magazzino, ufficio, salone per esposizione di macchine agricole, officina, autorimessa).

Difatti, il decorso di un intervallo di lunga durata imponeva all’amministrazione finanziaria di verificare l’attualità e la conservazione della situazione prospettata al momento della denuncia di accatastamento e di apprezzare l’incidenza dei mutamenti verificatisi nelle more dell’accertamento.

3.3 Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente tenuto conto della sopravvenienza di nuovi e significativi elementi di fatto che erano idonei ad alterare il risultato del classamento, pervenendo alla conclusione dell’invalidità dell’atto impugnato.

4. Stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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