Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22479 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BRENO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIANA 56, presso lo

studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAPRETTI LUCIANO ANTONIO ANGELO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ACCAMPI ASSICURAZIONI 2 SAS (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio

dell’avvocato GARATTI LUCIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANTORO ANNUNZIATO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

10/03/10, depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Torrini Simona (delega avvocato Giovanni Galoppi),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata (App. Brescia 16.3.2010), riformando quella del Tribunale di Brescia, ha, per quanto qui rileva, accolto la domanda di risarcimento dei danni per l’allagamento dell’immobile della società intimata, osservando che a fronte del nesso causale fra la fuoriuscita dell’acqua dal tombino (cosa in custodia del Comune) e l’allagamento, l’amministrazione non aveva dimostrato la ricorrenza del caso fortuito. In particolare, rispetto al dedotto fenomeno atmosferico (violento nubifragio) spettava al Comune dimostrare di aver tenuto in buono stato manutentivo il tombino e che il nubifragio avesse effettivamente raggiunto un carattere eccezionale, assolutamente imprevedibile per la stagione e per il luogo; mentre di tali prove non vi era traccia negli atti di causa, rappresentando una mera valutazione, non avente efficacia di fede privilegiata, la qualificazione del fenomeno come violento nubifragio contenuta nella prodotta comunicazione del Vigile urbano del luogo.

2. – Ricorre per cassazione il Comune, con due motivi; la società resiste con controricorso.

3. – Il ricorso denuncia: 1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2051 c.c.; 2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo.

Nell’unica ed indifferenziata trattazione delle censure, l’ente ricorrente contesta il mancato accertamento delle effettive cause dell’evento dannoso, assume che aveva dedotto prova per dimostrare la corretta manutenzione del tombino; contesta, infine, le modalità di quantificazione e liquidazione del danno.

3.1. – Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione – si rivelano manifestamente prive di pregio, in conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, secondo la quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la Cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Tale principio comporta – in particolare – tra l’altro che è inammissibile il motivo nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312). Quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza, gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile, poichè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. 16 luglio 2002, n. 10276). Nella specie, il ricorrente, pur denunziando “violazione”, da parte della sentenza gravata, dell’art. 2051 c.c. si astiene dall’indicare specificamente quale sia la lettura data dal Giudice del merito di detta disposizione e le ragioni per cui la stessa non possa essere accettata (perchè in contrasto con l’insegnamento di questa Corte o con quanto ritenuto dalla dottrina in argomento). Risolvendosi la censura in una critica alla sentenza di appello, perchè ha disatteso quanto ritenuto – dal primo Giudice è di palmare evidenza che la stessa deve essere dichiarata inammissibile, perchè non conforme al modello voluto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4. Quanto ai dedotti vizi motivazionali, non vengono specificati errori logici ma semplicemente criticati accertamenti di fatto e valutazioni di merito (sia in ordine agli obblighi di manutenzione del custode, sia in ordine alla quantificazione del danno). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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