Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22479 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6381-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4122/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 10 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da C.V. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia S.p.A. Osservava la CTR che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato, nella contumacia di Equitalia S.p.A., inammissibile il ricorso del contribuente per avere questi omesso di depositare il relativo avviso di ricevimento, essendo stato, invece, il ricorso “notificato tempestivamente, come risultava dalla ricevuta di spedizione”. Nel merito, riteneva che fosse maturata la prescrizione del credito tributario.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 12 febbraio 2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e, con riferimento al primo motivo, perchè fondato su censure di merito.

Le eccezioni sono infondate, in quanto, per un verso, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, e, per altro verso, non è dato ravvisare alcun accertamento in fatto della CTR circa l’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la mancata allegazione al ricorso introduttivo del contribuente del relativo avviso di accertamento non costituisse motivo di inammissibilità, ritenendo sufficiente la mera allegazione della ricevuta di spedizione ai fini della corretta instaurazione del processo.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione” (Cass. n. 8717 del 2013; in senso conforme, Cass. n. 25912 del 2017 e Cass. n. 9432 del 2018, in motivazione).

La CTR, reputando ammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, pur non essendo stato prodotto in atti il relativo avviso di ricevimento ed in assenza di costituzione in giudizio di controparte, non si è uniformata al richiamato principio di diritto.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, dovendosi cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., u.c., poichè il processo non poteva essere proseguito.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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