Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22478 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.A. (OMISSIS), P.T.

(OMISSIS), e la figlia dei medesimi R.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI,

rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIGNANI LUCIO, TIMOTEO

ANTONIO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 451/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

25/03/09, depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata (App. L’Aquila 26.11.2009), confermando quella del Tribunale di Pescara, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello dei R., ritenendo assente la prova sicura sulla proprietà del veicolo in sosta (la cui posizione avrebbe concorso nel determinare il sinistro in lite), in quanto le sole dichiarazioni de relato del teste Ca. su presunte ammissioni del D. – incomplete peraltro quanto all’ora in cui il veicolo sarebbe stato lasciato in sosta – erano insufficienti sia a provare la proprietà del veicolo sia a far ritenere ammessi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale, i fatti dedotti nella prova per interrogatorio formale, e ciò stante anche la recisa negazione degli stessi fatti da parte del convenuto contenuta nei propri scritti difensivi e la facilità con cui la prova della proprietà del veicolo avrebbe potuto essere tempestivamente acquisita attraverso il semplice rilevamento del numero di targa.

2 – Ricorrono per cassazione i R., con unico motivo;

l’intimato non ha svolto attività difensiva.

3 – Il motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla questione controversa e decisiva dell’appartenenza al D. del veicolo in sosta sul luogo del sinistro perchè la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze istruttorie passate in rassegna nella trattazione del motivo.

3.1. – Le censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza, tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04).

Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione; 12362/06). La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione; mentre il ricorso, lungi dall’evidenziare illogicità delle argomentazioni, si limita a riproporre una diversa considerazione delle risultanze di causa adeguatamente apprezzate dalla Corte territoriale.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria che si limita a ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

non v’ è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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