Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22478 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22005/2013 proposto da:

Comune di Campi Bisenzio e Comune di Sesto Fiorentino, in persona dei

rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma,

Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio del Dott. Gian

Marco Grez, rappresentati e difesi dall’Avvocato Paolo Pecchioli

giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà Di Bruno

n. 52, presso lo studio dell’Avvocato Arturo Iannelli, che la

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Andrea Vitale e

Concetta Vitale giusta procura a margine dei controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di Fiesole e Comune di Signa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 553/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S. s.r.l. (già P.S.) e i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Fiesole e Signa, nello stipulare una scrittura privata avente a oggetto la cessione, da parte della società in favore degli enti locali, della quota del capitale sociale di cui la prima era titolare nella società a capitale misto pubblico privato Qualità e Servizi s.p.a., compagine dedita alla gestione del servizio di mensa comunale a favore di ciascuno dei Comuni associati, non riuscendo a trovare un accordo sul prezzo di cessione della quota in ragione del fatto che P. riteneva che Qualità e Servizi s.p.a. avesse diritto di percepire dai Comuni l’adeguamento I.S.T.A.T. del prezzo dei pasti forniti dal 1 gennaio 1998 al 31 luglio 2005, convenivano di fissare il valore delle quote senza tener conto degli introiti eventualmente conseguenti a tale adeguamento e di affidare la soluzione della controversia fra loro insorta a un arbitro unico, incaricato di stabilire se una simile maggiorazione spettasse alla società, quale fosse l’eventuale entità complessiva della maggiorazione dei prezzi dovuta e quale fosse di conseguenza il maggior prezzo di cessione della partecipazione a carico delle parti acquirenti.

2. All’esito della procedura arbitrale l’arbitro unico con lodo del 15 settembre 2008, dopo aver ritenuto da un lato che il rapporto fra la società e i Comuni avesse ad oggetto l’affidamento diretto di un servizio pubblico, dall’altro che Qualità e Servizi s.p.a. avesse diritto a ricevere dai clienti la maggiorazione dei prezzi dei pasti in base agli indici I.S.T.A.T. a mente della L. n. 537 del 1993, art. 6 che, quale norma imperativa, doveva intendersi inserita di diritto in tutti i rapporti della P.A. ad esecuzione periodica o continuativa, determinava l’entità complessiva della maggiorazione dei prezzi derivanti dall’indicizzazione e indicava il conseguente maggior prezzo di cessione della partecipazione a carico delle parti acquirenti, stabilendo la ripartizione fra i quattro Comuni.

3. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’impugnazione promossa dai Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Fiesole e Signa al fine di dedurre la nullità del lodo per violazione di regole di diritto integrante una contrarietà all’ordine pubblico, ritenendo che la nullità del lodo per errores in iudicando potesse essere predicata unicamente in caso di inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, mentre nel caso di specie la revisione dei prezzi secondo i criteri dettati dalla L. n. 537 del 1993, art. 6 non realizzava ex se un assetto di interessi contrari all’ordine pubblico, i cui parametri non coincidono con le norme inderogabili ma debbono essere rinvenuti in esigenze generali di garanzia di tutela di diritti fondamentali dell’uomo o in valori fondanti l’intero assetto ordinamentale.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino al fine di far valere quattro motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso D.S. s.r.l..

Le amministrazioni municipali ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.: la sentenza impugnata, nel soffermarsi sull’impugnabilità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, avrebbe impropriamente ritenuto assorbito il profilo di impugnazione presentato ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 4, n. 2, concernente il carattere pregiudiziale della questione relativa all’applicabilità della L. n. 537 del 1993, art. 6 la quale verteva su materia che non poteva essere oggetto di convenzione di arbitrato.

5.2 Il motivo è infondato.

In vero la corte territoriale ha espressamente ritenuto che il criterio previsto dalla L. n. 537 del 1993, art. 6 non realizzasse ex se un assetto di interessi contrari all’ordine pubblico inteso come principio generale che si ricavi dal sistema delle norme imperative dell’ordinamento, precisando nel contempo che i parametri di conformità all’ordine pubblico non coincidono con le norme inderogabili della materia ma devono essere rinvenuti in esigenze generali di garanzia e tutela dei diritti fondamentali dell’uomo o in valori fondanti l’intero assetto ordinamentale.

Simili affermazioni affrontano e risolvono anche il profilo dell’impugnabilità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 4, n. 2), sollevato dall’impugnante, dato che escludono espressamente che la questione pregiudiziale ipotizzata non fosse arbitrabile e, implicitamente, la proponibilità dell’impugnazione sotto tale profilo.

6.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3 e comma 4, n. 2, nonchè la violazione e la falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6: in tesi di parte ricorrente nel caso di specie rispetto alla questione concernente l’applicabilità della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 alla fattispecie in esame ricorrerebbero entrambi i presupposti – di pregiudizialità e non compromettibilità in arbitri – da cui avrebbe dovuto trarsi la nullità della statuizione arbitrale.

Infatti, stante il carattere vincolante a pena di nullità della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 la controversia sull’estensione di tale norma oltre i limiti dei contratti di fornitura di beni o servizi anche ai casi di affidamento in house di servizi di rilevanza sociale non sarebbe compromettibile in arbitri, perchè l’automaticità della clausola revisionale prevista dalla disciplina in questione risulterebbe contraria a valori propri dell’ordine pubblico, in presenza di interessi prevalenti rispetto alla remunerazione del prestatore di servizio costituiti dall’esigenza di garantire il miglior espletamento del servizio sociale di refezione scolastica offrendo elevati standard qualitativi a un prezzo che soddisfi gli scopi sociali collegati al servizio.

6.2 Posto che rientrava nell’esercizio della competenza arbitrale, insindacabile in sede giurisdizionale, la qualificazione del rapporto intercorrente fra le amministrazioni municipali e la società partecipata quale affidamento in house, l’individuazione del carattere imperativo della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 e il suo conseguente inserimento nella disciplina del rapporto secondo il principio dell’inserzione automatica previsto dall’art. 1419 c.c., comma 2, gli odierni ricorrenti tentano nella sostanza di sovvertire la valutazione compiuta dalla corte territoriale in merito all’impossibilità di far rientrare nel novero dell’ordine pubblico l’applicabilità di norme imperative in materia di contratti della P.A. a controversie in materia di revisione di prezzi quale quella in esame.

L’assunto si rivela perciò inammissibile, risolvendosi nella sostanza nella riproposizione delle tesi già sostenute in sede di impugnazione e disattese dalla corte territoriale; nel ricorso per cassazione la parte infatti non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’ appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 25/8/2000 n. 11098) senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima.

Peraltro la doglianza non coglie e non critica la ratio decidendi della decisione impugnata, laddove la stessa, dopo aver sottolineato che rientrano nel perimetro dell’ordine pubblico non tutte le norme di carattere inderogabile ma solo quelle volte alla tutela dei diritti fondamentali, esclude che sia compresa in questo ambito la questione relativa all’applicazione di norme imperative in materia di revisione di prezzi, evidentemente ritenendo che l’individuazione di un sistema di aggiornamento piuttosto che un altro involga aspetti estranei alla tutela di diritti fondamentali.

In vero a fronte di una simile motivazione il ricorrente sottolinea come il servizio di refezione scolastica abbia incidenze sui valori costituzionali espressi dall’art. 31 Cost., assume che questi interessi, prevalenti rispetto alla remunerazione del prestatore del servizio, siano incompatibili con l’automatismo della clausola revisionale, ma non spiega perchè, restando fermo che la società affidataria debba essere in condizioni di prestare il servizio con mezzi adeguati, l’opzione per l’applicabilità della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 in correlazione e ad integrazione del sistema di revisione contrattualmente previsto opzione che, giova ricordarlo, è stata fatta nell’ambito di una controversia instaurata non con l’affidatario del servizio per la determinazione di suoi maggiori compensi ma tra soci ai fini della quantificazione del valore di dismissione della sua partecipazione e che comunque ha comportato non una limitazione della spesa, ma un suo ampliamento, a cui sarebbe corrisposto un correlato obbligo per l’affidatario del servizio, nell’ambito del sinallagma negoziale, quanto meno di mantenere inalterati l’efficienza e la qualità delle sue prestazioni – potesse incidere sulla qualità delle prestazioni erogate fino al punto da arrivare a compromettere diritti fondamentali dell’uomo piuttosto che limitarsi ad un avere un riflesso su aspetti meramente economici.

La censura dunque non considera le ragioni che sorreggono la decisione impugnata e prescinde dalla stesse, si risolve nella sostanza nella proposizione di un “non motivo” e risulta di conseguenza inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 6496/2017, Cass. n. 17330/2015, Cass. n. 359/2005).

7.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3 e comma 4, n. 2, in relazione all’avvenuta abrogazione implicita della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 con decorrenza dall’1/1/2000: le ragioni di contrarietà all’ordine pubblico risulterebbero enfatizzate dall’applicazione alla fattispecie concreta di una norma oramai abrogata, aspetto su cui la corte territoriale aveva omesso di provvedere in violazione dell’art. 112 c.p.c..

7.2 Il quarto motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3 e comma 4, n. 2, in relazione agli artt. 2937 e 2948 c.c.: la corte territoriale avrebbe denegato l’esame delle questioni poste dai Comuni ed in particolare di quella relativa all’eccezione di prescrizione, che era stata erroneamente risolta dall’arbitro unico ritenendo che la sottoposizione dei quesiti al suo esame equivalesse al riconoscimento del diritto dell’affidatario.

7.3 Entrambi i motivi sono inammissibili.

La Corte d’Appello ha indicato a chiare lettere (a pag. 5 della sentenza impugnata) che, stando al tenore della clausola arbitrale, il lodo non era impugnabile.

Ne consegue, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3, che l’unica impugnativa consentita avanti all’autorità giudiziaria ordinaria era quella volta a lamentare la violazione dell’ordine pubblico, esclusa la quale la Corte d’Appello ha giustamente ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi (compreso quello consistente nell’abrogazione tacita dell’art. 6 sin dal 2000 ad opera della L. n. 488 del 1999 – invece espressamente abrogato dalla L. n. 163 del 2006 – e quello contro la decisione arbitrale di diniego della prescrizione per rinuncia ad essa espressa tramite l’accordo compromissorio), essendo il relativo esame subordinato alla fondatezza dell’impugnazione limitata, che invece è stata negata.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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