Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22478 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 89-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ELLECI SRL A SOCIO UNICO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3575/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dalla ELLECI s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2009, veniva recuperati a tassazione costi relativi a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Osservava la CTR che l’avviso di accertamento era invalido in quanto allo stesso non era stata allegata copia integrale del p.v.c., di modo che la società contribuente non aveva avuto conoscenza del contenuto essenziale dell’atto. Rilevava, inoltre, che l’Amministrazione finanziaria aveva omesso di valutare le osservazioni formulate dalla società contribuente e la documentazione prodotta al fine di dimostrare l’esistenza delle operazioni contestate, il che costituiva ulteriore ragione di nullità dell’atto impugnato per omessa motivazione.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta prodotta in atti prova della rituale notifica del ricorso per cassazione alla società contribuente.

Il ricorso, infatti, risulta inviato a mezzo del servizio postale, ma non vi è in atti l’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della procedura di notificazione.

Trova quindi, nella specie, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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