Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22478 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/08/2021), n.22478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10553/2020 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Simona

Maggiolini, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 159/2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna,

depositata il 13/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.S., cittadino del (OMISSIS), propose ricorso, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato, per l’inattendibilità delle dichiarazioni rese, la protezione internazionale ed umanitaria con ricorso che il Tribunale respinse, rilevando che: le dichiarazioni del ricorrente (circa la fuga dal paese per timore del movimento indipendentista (OMISSIS), anche considerando che il ricorrente non era originario della regione ove affermava di risiedere, ove erano rimasti i familiari, e che comunque nella regione di provenienza non sussisteva conflitto armato) erano inattendibili e implausibili; non era pertanto riconoscibile la protezione internazionale e la sussidiaria, anche sub art. 14, lett. c) poiché dai rapporti esaminati non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente; non era riconoscibile la protezione umanitaria per mancata allegazione di gravi motivi umanitari.

Avverso tale ordinanza – in ordine al mancato riconoscimento delle protezioni sussidiaria ed umanitaria – propose appello il F. che la Corte d’appello, con sentenza emessa il 13.1.20 rigettò, osservando che: il Tribunale aveva correttamente ritenuta l’assoluta inattendibilità del ricorrente, con esclusione della protezione internazionale e sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); dalle varie fonti esaminate non era dato evincere i presupposti della protezione sussidiaria, sub lett. c) del predetto art. 14, anche per l’inclusione del (OMISSIS) nell’elenco dei paesi “di origine sicuri” a norma del D.M. 4 ottobre 2019, art. 1 emesso ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2bis, non essendo emersi gravi motivi che depongano in senso contrario; non era riconoscibile la protezione umanitaria, in quanto il ricorrente non godeva di una stabile attività lavorativa (lavori a tempo determinato con redditi bassi) da configurare un adeguato grado d’integrazione sociale in Italia.

F.S. ricorre in cassazione con unico motivo.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 6, 13 Convenzione CEDU, art. 47 Carta diritti fond. UE, art. 46 direttiva n. 32/2013, artt. 24 e 111 Cost., per aver la Corte d’appello pronunciato la sentenza impugnata senza esaminare le fonti citate nell’atto d’appello, più risalenti rispetto a quelle esaminate dalla Corte.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe deciso senza utilizzare le fonti citate in appello, violando il diritto di difesa.

Va osservato, anzitutto, che il ricorrente non ha trascritto la parte dell’atto d’appello che indicava le fonti il cui esame sarebbe stato omesso, sicché è preclusa al collegio la valutazione della pertinenza e decisività delle asserite fonti.

La Corte territoriale ha comunque pronunciato sulla base di fonti aggiornate nel pieno assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria.

Nulla per le spese, poiché il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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