Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22478 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14783-2011 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS) (società con unico socio,

soggetta a direzione e coordinamento da parte di Enel S.p.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che la rappresenta difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRA MANTEGNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MAGNAGRECIA N.13, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BUCCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/03/2011 R.G.N. 779/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE;

udito l’Avvocato DOMENICO BUCCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 284/2011, depositata il 30 marzo 2011, la Corte di appello di Messina respingeva il gravame di Enel Distribuzione S.p.A. e confermava la sentenza del Tribunale di Patti, che, in accoglimento del ricorso di D.G.S., aveva dichiarato il diritto del dipendente, assunto con contratto di formazione e lavoro in data 15 marzo 1996, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato al termine del biennio formativo, al beneficio contrattuale della riduzione della tariffa elettrica.

La Corte osservava come non fosse condivisibile la tesi dell’appellante, secondo la quale non sarebbe stato possibile riconoscere tale beneficio in virtù del fatto che esso era stato soppresso per i dipendenti assunti a partire dall’1 luglio 1996 mentre l’assunzione del D.G. era avvenuta, al termine del periodo formativo, con decorrenza dal 16 marzo 1998, e ciò sul rilievo che la regola del computo nell’anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro, prevista dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, opera anche quando l’anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che, come nel caso in esame, hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società datrice di lavoro con unico motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di gravame, deducendo violazione o falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, anche in relazione ai commi 9 e 12 dello stesso testo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto l’esistenza dell’effetto anticipatorio del momento iniziale del rapporto a tempo indeterminato senza considerare che una interpretazione di dette norme, tanto sotto il profilo letterale, come sotto il profilo logico, avrebbe condotto ad opposta conclusione.

Il motivo è infondato.

Come già osservato da Cass. n. 24033/2007 in fattispecie identica alla presente, nella disciplina di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, la regola del computo del periodo di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio è riferita ad una fattispecie di “trasformazione” del rapporto: termine che comporta, per il suo univoco significato, il riconoscimento dell’unicità del rapporto stesso fin dall’inizio dell’attività lavorativa pattuita con il contratto di formazione e lavoro; e ciò non diversamente da quanto stabilito dall’art. 5, comma 11, per la “conversione” in rapporto a tempo indeterminato dello stesso contratto nel corso del suo svolgimento.

L'”anzianità di servizio” considerata dalla disposizione in esame definisce la dimensione temporale di questo unico rapporto, privo di soluzione di continuità, nel quale va incluso il periodo di formazione e lavoro.

Il raffronto con la disposizione dettata dall’art. 5, comma 12 (secondo cui in caso di assunzione entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro il relativo periodo di attività “è computato nell’anzianità di servizio”) non propone argomenti utili per negare, in relazione a questa diversa ipotesi di costituzione di un nuovo autonomo rapporto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 20 dicembre 1996 n. 11442, in motivazione) l’unicità del rapporto di lavoro che contraddistingue la fattispecie regolata dal comma 5.

Per quanto riguarda poi la disciplina contrattuale in materia, va ricordato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la regola della computabilità nell’anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro, posta dalla norma di cui alla L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali (come quelle sugli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale) in quanto la portata della norma imperativa di legge non può essere derogata dalla contrattazione collettiva (Cass. 18 agosto 2000 n. 10961, 6 ottobre 2000 n. 13309 e numerose successive conformi).

Si deve pertanto escludere, alla luce di questo principio, la rilevanza di una disciplina negoziale che – secondo la ricostruzione proposta dall’attuale ricorrente – nell’ipotesi di trasformazione del rapporto regolata dall’accordo sindacale del 9 giugno 1995 consideri “l’assunzione in pianta stabile” come “fatto storico piuttosto che come effetto giuridico”: l’effetto deriva, infatti, direttamente dalla norma inderogabile di legge che regola la fattispecie.

Data la riconosciuta unicità del rapporto fin dalla data della sua instaurazione con il c.f.l., nei confronti dell’attuale resistente non può operare il limite posto dalla norma collettiva con cui è stata prevista la soppressione dell’agevolazione tariffaria per i “nuovi assunti a partire dal 1 luglio 1996”.

Più di recente questa Corte a Sezioni Unite ha ribadito, con la sentenza 23 settembre 2010 n. 20074, che “il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3, convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva”. Conformi: Cass. n. 14229/2011 (ord.); Cass. n. 19198/2013.

La natura inderogabile dell’art. 3, comma 5 L. cit. ha trovato ulteriore conferma in Cass. n. 13496/2014, per la quale “il D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non può essere derogato da una disposizione contrattuale collettiva. Ne consegue l’illegittimità dell’art. 4 dell’Accordo per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti del settore degli autoferrotranviari, siglato il 27 luglio 1997, che ha soppresso, dalla data di stipula, il cosiddetto “terzo elemento salariale”, la cui attribuzione è stata mantenuta in favore dei soli lavoratori a tempo indeterminato già in forza a tale data e non anche, invece, ai lavoratori già assunti, alla stessa data, con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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