Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22477 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22971/2010 proposto da:

DITTA MEDMA SDV AUTOTRASPORTI SAS (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell’avvocato FORTE CESARE,

rappresentata e difesa dagli avvocati VENTURINI Anna Rosa, FRANCO

RANDI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI, ARREDO SYSTEM DI CAPPA E TORNANI SNC, T.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33/2010 del TRIBUNALE di RAVENNA, SEZIONE

DISTACCATA di LUGO del 4/12/09, depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente l’appello interposto dalla società Medma, proprietaria dell’autocarro ribaltatosi nel sinistro di cui è causa, e accoglieva la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del conducente del veicolo antagonista (e l.r. della società proprietaria dello stesso), T.L., mentre confermava la sentenza impugnata sul punto del rigetto della medesima domanda nei confronti dell’ente proprietario di detto veicolo e della compagnia assicuratrice della R.C.A. dello stesso.

2.1. – Col primo motivo l’impugnante denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 1917 cod. civ., per avere il giudice di merito rigettato la domanda proposta nei confronti della Milano sul presupposto della mancanza di elementi di prova ulteriori, rispetto alle dichiarazioni contenute nel modello CID, senza considerare che l’accertamento della responsabilità in ordine al sinistro non può che essere unico ed uniforme per tutti i tre soggetti del processo.

2.2 – Le critiche sono manifestamente fondate. L’opinione secondo cui la confessione del danneggiante assicurato farebbe piena prova nel rapporto tra questi e il danneggiato, mentre potrebbe essere liberamente apprezzata dal giudice nel diverso rapporto tra assicurato ed assicuratore (sul presupposto che non in tutti i casi in cui è necessaria la partecipazione al giudizio di una pluralità di parti ex art. 102 cod. proc. civ., sussisterebbe anche la necessità che la sentenza sia unica per tutte), è stata expressis verbis disattesa dalle Sezioni Unite di questa Corte che, affrontando funditus il problema della efficacia probatoria delle dichiarazioni del litisconsorte responsabile del sinistro, hanno segnatamente evidenziato che l’accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto – quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l’assicuratore – non può che essere “unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo” (Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311;

orientamento ribadito da Cass. n. 1637 6/10; 12866/09; 1680/08;

12257/07). Tale interpretazione si basa sul rilievo che nella giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni ottanta (Cass. sez. un. nn. 5218 e 5219 del 1983), è costante l’affermazione che la L. n. 990 del 1969, prevedendo l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, e limitando le eccezioni che questi gli può opporre (L. n. 990 del 1969, art. 18), ha creato, accanto ai due innanzi indicati, un terzo rapporto che, “sul presupposto del primo e in attuazione del secondo”, obbliga ex lege l’assicuratore verso il soggetto leso: di talchè questi, allorchè agisce in giudizio, non chiede che l’assicuratore sia condannato ad adempiere in suo favore l’obbligo contrattualmente assunto nei confronti dell’assicurato, ma fa valere un diritto suo proprio. In tale contesto, e con particolare riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal presunto responsabile, siano o meno contenute nel cosiddetto CID, le sezioni unite hanno quindi negato che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, possa, in base ad esse, pervenirsi a decisioni differenziate, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. In particolare, precisato che dichiarazioni confessorie sono solo quelle in cui siano ammessi fatti che, “valutati alla stregua delle regole in materia”, possano portare alla condanna del soggetto che le ha rese (e non quindi le mere assunzioni di responsabilità o di colpa), hanno affermato che l’eventuale confessione, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come tale – litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione della regola racchiusa nell’art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la capacità probatoria della confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, affidata alla prudente valutazione del giudice (confr. Cass. civ., sez. unite, 5 maggio 2006, n. 10311;

Cass. civ., sez. 3^, 25 gennaio 2008, n. 1680). Peraltro, posto che litisconsorzio necessario sussiste solo tra proprietario del veicolo, nel quale si identifica il responsabile del danno di cui parla la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, e assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’art. 2054 cod. civ., comma 3, tra conducente e assicuratore medesimo, ovvero tra conducente e proprietario, le affermazioni confessorie sottoscritte dal primo nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del confitente secondo l’art. 2733 c.c., comma 2, artt. 2734 e 2735 cod. civ. (Cass. Civ., 7 maggio 2007, n. 10304).

2.3 – Ora, pacifico che nella fattispecie il CID era stato sottoscritto dal responsabile del danno – e cioè dal guidatore proprietario del mezzo, litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice – non poteva il giudice di merito valutare in maniera difforme le dichiarazioni dallo stesso rese, così accogliendo la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati nei confronti dell’uno e rigettandola invece nei confronti dell’altro. La violazione dei principi in materia di efficacia probatoria della confessione come innanzi ricostruiti impone la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo al governo delle spese del primo grado nei rapporti tra la società ricorrente e la compagnia assicuratrice, stante il nuovo motivato esame dell’impugnazione che il giudice di appello dovrà condurre alla luce dei richiamati principi.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., e l’accoglimento dello stesso, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Ravenna in diversa composizione”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto e la causa rinviata, anche per spese, alla corte territoriale di … in diversa composizione;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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