Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22477 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24369-2014 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI

19, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MAESTRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO VENTURINI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

suo procuratore ad negotia, Dott. P.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato

FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e difende giusta procura in

atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 2061/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 23/6/2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da A.S. nei confronti di M.S. e della Fondiaria Sai s.p.a., per la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni subiti dall’ A. a seguito di un sinistro stradale in occasione del quale il ciclomotore a bordo del quale si trovava l’ A. era entrato in collisione con l’autovettura condotta dal M.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver escluso l’efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla domanda risarcitoria proposta dal proprietario del ciclomotore condotto dall’ A. (che aveva accertato la concorrente responsabilità di entrambi i protagonisti del sinistro), ha confermato il giudizio fatto proprio dal primo giudice circa l’esclusiva responsabilità dell’ A. nella determinazione del fatto dannoso, con la conseguente conferma del rigetto della relativa domanda risarcitoria;

che, avverso la sentenza d’appello, A.S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, con contestuale richiesta di decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, invocando il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’efficacia vincolante, ai fini del presente giudizio, del giudicato formatosi a seguito della sentenza emessa dal Giudice di pace di Milano in relazione alla domanda proposta dal proprietario del ciclomotore condotto dall’ A. in occasione del medesimo sinistro oggetto di causa, sul presupposto della mancata partecipazione dell’ A. al relativo giudizio;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel disattendere l’efficacia vincolante del giudicato (esterno) formatosi sulla domanda proposta dal proprietario del ciclomotore condotto dall’ A. in occasione del sinistro oggetto di lite, si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, le relative statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti estranei al giudizio, e ciò anche quando il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013, Rv. 628233 – 01); pertanto, seppure l’ordinamento predispone mezzi e strumenti per evitare il contrasto di giudicati nel caso in cui al giudizio non partecipino tutti i soggetti del rapporto che ne costituisce l’oggetto (chiamata in causa, integrazione del contraddittorio), può essere pronunciata una sentenza efficace solo per alcuni e non per tutti i soggetti titolari del detto rapporto (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 5796 del 17/03/2005, Rv. 579840 – 01);

che, pertanto, del tutto correttamente il giudice d’appello, sul presupposto della mancata partecipazione dell’ A. al giudizio definito con la sentenza passata in giudicato, si è limitato a conferire, al ridetto giudicato, il mero ruolo di elemento documentale di prova non vincolante, ma liberamente valutabile (e, nella specie, positivamente valutato) dal giudice di merito;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel trascurare la considerazione della domanda avanzata nel corso del giudizio da tutte le parti costituite per la sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel diverso giudizio relativo ai medesimi fatti dal Giudice di pace di Milano;

che la censura è manifestamente infondata;

che, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione per cui il mancato esame, da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale (come quella relativa al caso di specie), non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005; Rv. 582099 – 01);

che, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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