Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22477 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/08/2021), n.22477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CSAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10551/2020 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Simona

Maggiolini, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2699/2019 della CORTE D’APPELLO di Bologna,

depositata l’1/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

E.E., cittadino della (OMISSIS), propose ricorso, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato la protezione internazionale ed umanitaria con ricorso che il Tribunale respinse, rilevando che: le dichiarazioni del ricorrente (circa la fuga dal paese per problemi economici, con riferimento ad una serie di lutti che sarebbero stati causati da una maledizione gravante sulla sua famiglia) non erano riconducibili alle fattispecie dello status di rifugiato; non era riconoscibile la protezione sussidiaria, anche sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) poiché dai rapporti esaminati non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente; non era riconoscibile la protezione umanitaria per non aver l’istante raggiunto in Italia un adeguato grado d’integrazione sociale.

Avverso tale ordinanza – in ordine al mancato riconoscimento delle protezioni sussidiaria ed umanitaria – propose appello E. che la Corte territoriale, con sentenza emessa l’1.10.19 ha rigettò, osservando che: dalle varie fonti esaminate non era dato evincere i presupposti della protezione sussidiaria, sub art. 14, lett. C mentre il ricorrente non aveva allegato alcuna condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, difettando dunque, sul punto, una vera e propria critica del provvedimento impugnato.

E.E. ricorre in cassazione con unico motivo.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 6, 13 Convenzione CEDU, art. 47 Carta diritti fond. UE, art. 46 direttiva n. 32/2013, artt. 24 e 111 Cost., per la mancata indicazione delle risultanze istruttorie sulle quali è stata fondata la decisione impugnata, considerando in particolare che nell’atto d’appello sono state individuate fonti diverse, più risalenti rispetto a quelle utilizzate nella decisione impugnata.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello avrebbe deciso senza utilizzare le fonti citate in appello, violando il diritto di difesa.

Va osservato, anzitutto, che il ricorrente non ha trascritto la parte dell’atto d’appello che indicava le fonti il cui esame sarebbe stato omesso, sicché è preclusa al collegio la valutazione della pertinenza e decisività delle asserite fonti.

La Corte territoriale ha comunque pronunciato sulla base di fonti aggiornate, al 2017 e 2018, nel pieno assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria.

Nulla per le spese, poiché il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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