Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22477 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9994-2011 proposto da:

P.A.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA BOTTONI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PI.MA. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PASCAZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GREGORIO ARENA,

ANGELO CASILE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10284/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2010 R.G.N. 9342/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MUCCIFUORA STEFANO per delega avvocato BOTTONI

DONATELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 12.12.2005 veniva rigettata la domanda proposta da P.A.P. diretta, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Pi.Ma., titolare della “(OMISSIS)”, alla condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, di TFR, ferie e permessi non dovuti in relazione al 4^ livello CCNL nonchè alla regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assicurativa della posizione della P.. La Corte di appello di Roma con sentenza del 10.5.2010 rigettava l’appello della P.; la Corte territoriale osservava che non erano emersi, anche alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, gli indici caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. Era risultata una estrema familiarità tra la P. e la Pi. posto che la prima autorganizzava all’interno della cartolibreria spazi autonomi di attività per la riparazione di vestiti o il confezionamento di oggetti di bricolage. La presenza nella cartolibreria dell’appellante era ampiamente giustificata da questa attività liberamente autorganizzata anche se in qualche occasione l’appellante aveva potuto dare una mano per non restare inoperosa. In ogni caso appariva difficile da ipotizzare un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per circa dieci anni senza alcuna retribuzione continuativa. Non erano emersi elementi di prova, peraltro, in ordine all’eterodirezione della prestazione anche dal punto di vista strettamente organizzativo. I testi favorevoli alla tesi della appellante erano stati molto vaghi al punto che il teste F. aveva affermato di aver visto l’appellante nella cartoleria tutto l’anno, mentre era pacifica la chiusura estiva.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la P. con un motivo; resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si allega l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: i testi avevano confermato di aver visto la P. nella cartolibreria; non era neppure emerso che i lavori di piccola sartoria e di bricolage fossero stati svolti nell’orario lavorativo. Nel ricorso si era specificata la retribuzione percepita, certamente insufficiente. Inoltre la P. era stata vista vendere i libri ed incassarne il prezzo e quindi la pretesa familiarità tra le parti non poteva escludere la sussistenza di un lavoro subordinato. Da ultimo era emerso che la Pi. dava istruzioni lavorative alla lavoratrice.

Il motivo appare infondato. L’esclusione della sussistenza di un lavoro subordinato tra le parti è stato motivato dal Giudice di appello con una motivazione congrua e logicamente coerente con riferimento a plurimi elementi. In primo luogo per 10 anni la ricorrente avrebbe tollerato una situazione lavorativa nella quale non godeva di una retribuzione continuativa. Il fatto che sia stata dedotta una retribuzione non significa che sia stata provata la circostanza della corresponsione di un compenso fisso, tant’è che nella seconda parte del motivo non si riportano elementi da cui inferire che il dedotto compenso sia mai stato corrisposto con continuità. La dazione di piccole “regalie” di denaro da parte della Pi. nelle festività appare perfettamente compatibile con il rapporto di familiarità di cui parla la sentenza impugnata Inoltre la sentenza di appello riferisce della possibilità per la ricorrente di autorganizzare spazi autonomi di attività all’interno della cartolibreria attraverso riparazione di vestiti e il confezionamento di oggetti di bricolage, attività che in realtà sembra poco compatibile con la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato visto che si svolgeva negli stessi locali ove si sarebbe svolto un rapporto riconducibile all’art. 2094 c.c.. Infine la Corte di appello ha escluso che si stata offerta la prova di un’eterodirezione della prestazione: il fatto che la ricorrente abbia potuto saltuariamente “dare una mano” (seguendo nell’occasione anche qualche direttiva della Pi.) nella cartolibreria ove esercitava autonomamente l’attività prima ricordata è ammesso anche nella sentenza impugnata e di certo non prova che il rapporto sia configurabile come un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto l’accertamento compiuto si fonda su argomentate affermazioni che sono collegate a precisi elementi processuali, mentre le censure (peraltro incentrate su sommarie ricostruzioni per stralci delle dichiarazioni dei testi, non si sa neppure se di tutti quelli sentiti in giudizio) appaiono di merito, dirette ad una ” rivalutazione del fatto”, come tale inammissibile in questa sede.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA