Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22476 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22316/2010 proposto da:

Z.M.R. (OMISSIS), M.M.R.

(OMISSIS), R.M.P., Z.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO Francesco, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO RONDANINI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA per atto di fusione per incorporazione di Ina Vita

SpA e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA nella Fata

Assicurazioni SpA che ha assunto la nuova denominazione di Ina

Assitalia SpA in persona del procuratore speciale dell’amministratore

delegato pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

VINCENTI Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 916/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

25.3.2010, depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gian Marco Spani (per delega

avv. Marco Vincenti) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella del Tribunale di Milano, ha, per quanto qui rileva, rigettato l’appello delle odierne ricorrenti, ritenendo che il conducente dell’auto (odierno resistente) avesse ampiamente fornito la prova liberatoria in ordine alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione dell’evento lesivo; in particolare: a) non erano ravvisabili nella condotta del F. profili di colpa generica e specifica; b) causa unica del sinistro fu la condotta del motociclista ( Z.); c) malgrado la frenata e la sterzata poste in essere, il sinistro fu inevitabile per il F., in relazione all’imprevedibilità e repentinità dell’evento ed alla rapidità del suo svolgersi.

2 – Ricorrono per cassazione le parti istanti con due motivi, resiste il F. con controricorso.

3.1. – Il primo motivo deduce motivazione omessa, ovvero insufficiente e contraddittoria, circa la sussistenza del fatto – controverso e decisivo – dell’esclusiva responsabilità del conducente del motociclo nella determinazione del sinistro e dell’assenza di responsabilità del conducente dell’auto ed inadeguata valutazione della documentazione prodotta. Il secondo denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., nonchè vizio di motivazione perchè la Corte territoriale non ha riconosciuto il concorso di colpa a carico del F., omettendo sostanzialmente di valutare le emergenze istruttorie di primo grado, così violando detta disposizione.

3.2. Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione – sono manifestamente prive di pregio, giacchè implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare e nonostante nel secondo motivo venga rubricata una violazione di legge, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

3.3. Senza contare, quanto al secondo motivo, che la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. n. 195/07; 7109/05; 477/03;

5671/00). Inoltre, nonostante la prospettazione di violazione di legge, buona parte della seconda censura è destinata a riproporre un’inammissibile diversa lettura delle risultanze della prova testimoniale, congruamente e motivatamente apprezzate nella motivazione della sentenza impugnata.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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