Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22476 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20135/2012 proposto da:

Carifin Italia S.p.a. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi

n. 330, presso lo studio dell’avvocato Iasevoli Maria Assunta, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Meconi Roberto,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS), Fallimento della Società di fatto tra

D.M.A. (titolare dell’impresa individuale (OMISSIS)) e

M.P.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il

22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato il 20 gennaio 2009, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, Carifin Italia s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di D.M.A., titolare della ditta (OMISSIS), con riferimento alla ritenuta inopponibilità alla procedura concorsuale del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società istante.

Con separato ricorso depositato il 7 giugno 2011 il fallimento della società di fatto tra D.M.A. e M.P., dopo aver premesso che era stato dichiarato il fallimento in estensione della predetta società di fatto intercorrente tra il titolare dell’impresa individuale (OMISSIS) e M., lamentava che il 10 maggio 2011 il giudice delegato avesse ritenuto opponibile alla procedura concorsuale il decreto ingiuntivo depositato a sostegno della domanda di insinuazione al passivo di Carifin e ammesso il credito vantato da questa in via ipotecaria.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto depositato il 22 maggio 2012, disponeva l’ammissione in via chirografaria del credito per l’importo di Euro 626.422,88.

2. – A tale pronuncia Carifin Italia s.p.a. oppone un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La curatela, benchè intimata, non ha svolto attività difensiva presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi posti a fondamento del ricorso possono riassumersi nei termini che seguono.

Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c.. Assume la ricorrente che aveva prodotto certificazione attestante la mancata proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo; rileva non risultasse necessario che il decreto di esecutorietà dell’ingiunzione fosse pronunciato prima della dichiarazione di fallimento, dal momento che tale provvedimento non aveva efficacia costitutiva di giudicato: giudicato che avrebbe operato, comunque, retroattivamente.

Secondo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 138,145 e 139 c.p.c.. Ad essere censurata è l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, per cui, a fronte della notificazione eseguita a mani di M.G., qualificatasi come figlia convivente della titolare della ditta (OMISSIS), non sarebbe esistito alcun familiare, convivente con D.M.A. (la titolare della richiamata ditta), che rispondesse a un tale nome. Dopo aver evidenziato che il decreto ingiuntivo era stato materialmente ricevuto da persona che si era detta “figlia” dell’intimata, la ricorrente deduce che non poteva assumere rilievo invalidante rispetto all’attuata notificazione la l’erronea identificazione del soggetto cui era stato recapitato il plico (individuato in una inesistente M.G., piuttosto che in M.F., figlia della fallita D. ed effettiva consegnataria dell’atto).

Terzo motivo: insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla validità della notifica del decreto ingiuntivo a M.P.. Deduce la ricorrente che dall’avviso di ricevimento compilato ai fini della notifica al predetto M. emergeva che l’atto era stato ricevuto da persona qualificatasi come “figlia”; inoltre la sottoscrizione apposta dal consegnatario del plico corrispondeva esattamente a quella presente sull’avviso di ricevimento del piego notificato a D.M.A. anche se, nell’occasione, era stata omessa alcuna indicazione circa il nome del consegnatario dell’atto (per modo che tale seconda notifica era stata ritenuta regolare).

Quarto motivo: insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all’opponibilità del decreto ingiuntivo ai due fallimenti. Osserva la società ricorrente che il decreto impugnato risultava essere ingiusto, in quanto aveva, da un lato, ammesso al passivo il proprio credito e, dall’altro, negato il privilegio che il giudice delegato del fallimento in estensione aveva riconosciuto “sulla scorta della piena opponibilità del decreto ingiuntivo, quantomeno al sig. M.P., socio di fatto della sig.ra D.M.A.”. Rileva, in particolare, che il giudice delegato del fallimento della società occulta era “perfettamente libero di determinarsi in ordine alla domanda” di essa ricorrente, “non trovando nessun vincolo processuale nell’esito dell’adunanza di verifica dei crediti del fallimento della sig.ra D.M.A.”.

2. – I motivi vanno nel complesso disattesi e il ricorso deve essere in conseguenza rigettato.

Si deve anzitutto precisare che il credito insinuato al passivo della ditta individuale (OMISSIS) è lo stesso che “oggetto di insinuazione al passivo della società di fatto e che, pertanto, sul punto, il Tribunale, nel giudicare dell’opposizione (L. Fall., ex art. 98, comma 2) di Carifin Italia e dell’impugnazione (L. Fall., ex art. 98, comma 3) della curatela del fallimento, dichiarato in estensione, della società di fatto, ha reso un accertamento unitario.

Ciò detto, è anzitutto infondato il primo motivo.

L’affermazione del Tribunale, secondo cui il decreto ingiuntivo non sarebbe opponibile al fallimento in quanto la pronuncia sull’esecutorietà non è intervenuta prima dell’apertura della procedura concorsuale, è del tutto corretta. E’ infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo – non munito, prima della dichiarazione di fallimento, dell’esecutorietà – non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52 (in tema: Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 11 ottobre 2017, n. 23775; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3987; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553).

Inammissibili sono, invece, il secondo e il terzo motivo, in quanto essi ineriscono a una ratio decidendi aggiuntiva rispetto a quella basata sulla inopponibilità del provvedimento monitorio alla procedura concorsuale.

Il Tribunale, infatti, al pari del giudice delegato, ha escluso che il credito vantato da Carifin nei confronti della ditta (OMISSIS) di D.M.A. potesse fondarsi sul decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della medesima, giacchè la notifica di tale decreto era da considerarsi giuridicamente inesistente, onde il provvedimento monitorio era divenuto inefficace. Al contempo, lo stesso Tribunale ha evidenziato – come si è detto – che, comunque, il decreto ingiuntivo non era opponibile al fallimento “anche sotto un altro profilo e cioè quello relativo alla mancata definitività dello stesso ai sensi dell’art. 647 c.p.c.”.

Deve in conseguenza richiamarsi la regola per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. Il motivo, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Da ultimo, non ha fondamento il quarto motivo, essendo il decreto oggetto di impugnazione immune dal vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’esclusione della natura privilegiata del credito vantato dalla società ricorrente dipende dall’accertata inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura concorsuale: evenienza, questa, che ha determinato, come conseguenza, oltre alla mancata ammissione delle spese giudiziali liquidate in sede monitoria e delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, il venir meno della ipoteche giudiziali iscritte sulla base della pronuncia dello stesso decreto (cfr. pag. 10 del provvedimento del Tribunale, oggetto del ricorso per cassazione).

3. – Il ricorso va dunque respinto, ma nulla deve statuirsi in punto di spese, non essendovi stata resistenza all’impugnazione proposta.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA