Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22476 del 22/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22476 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA

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sul ricorso 13055-2013 proposto da:
CATAUDO FELICE C1 DFLC45S03H742E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo
Studio Legale Associato ISABELLA-ZAFFINA, rappresentato e
difeso dall’avv. CARLO ISABELLA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
CATAUDO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato SESTITO SALVATORE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PALERMO GENNARO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 22/10/2014

avverso la sentenza n. 1383/2012 della CORTE D’APPELLO di
t

CATANZARO del 30.11.2012, depositata il 29/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO

udito per il controricorrente l’Avvocato Gennaro Palermo che ha
chiesto di essere autorizzato a produrre copia della convenzione tra il
Comune di Lamezia Terme ed i proprietari dei lotti interessati
all’edificazione (atto datato 17.7.2013), a confutazione
dell’affermazione relativa alla mancata realizzazione di un vincolo di
destinazione urbanistica, quale affermato in ricorso, nonché visure
storiche a riconciliazione dei dati catastali espressi nel ricorso con
quelli indicati nella convenzione. Il collegio si riserva ogni
provvedimento in merito all’ammissibilità della produzione. L’avvocato
Palermo si riporta alle proprie difese.

***
Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione
ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di
manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per
1

il suo rigetto.
Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e sono state
effettuate le comunicazioni alle parti costituite; il ricorrente ha
depositato memoria.
Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue.
“Osserva in fatto e in diritto
1. Con citazione del 14/5/1992 conveniva in giudizio il fratello Felice

i

chiedendo che fosse ordinata la cessazione di molestie su un

n

appezzamento di terreno di sua proprietà.

Ric. 2013 n. 13055 sez. M2 – ud. 17-06-2014
-2-

PROTO;

Catuado Felice in riconvenzionale chiedeva dichiararsi il suo acquisto
per usucapione del fondo in contestazione.
Con sentenza del 15/11/2000 il Tribunale rigettava la domanda
riconvenzionale ritenendo non esaminabile la domanda di usucapione

solo con la comparsa conclusionale.
La Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello di Cataudo Felice
rilevando che non era provato il possesso ultraventennale e che
correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile la
domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. in quanto
proposta solo in comparsa conclusionale e qualificabile con domanda
nuova perché fondata su causa petendi diversa.
Il ricorso per Cassazione di Cataudo Felice era accolto da questa
Corte con sentenza 21/2/2007 n. 11239.
Questa Corte rilevava che nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e
degli altri diritti reali di godimento, che sono individuati solo in base al
loro contenuto (con riferimento cioè, al bene che ne costituisce
l’oggetto), la “causa petendi” si identifica con il diritto stesso la cui
deduzione, necessaria ai fini della prova del diritto, .non ha alcuna
funzione di specificazione della domanda. Pertanto, l’allegazione in
appello (e a più forte ragione nel corso del giudizio di primo grado)
dell’acquisto per usucapione abbreviata non costituisce domanda
nuova rispetto a quella di usucapione ordinaria inizialmente proposta
con riferimento allo stesso bene, poiché – indipendentemente dalla
necessità di provare ulteriori elementi costitutivi della fattispecie
acquisitiva – viene rivendicato il medesimo diritto.
Questa Corte rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello
di Catanzaro, che, nell’esaminare la domanda di usucapione proposta
dal convenuto ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., doveva accertare se, nel
Ric. 2013 n. 13055 sez. M2 – ud. 17-06-2014

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speciale ex art. 1159 bis c.c. in quanto inammissibilmente proposta

caso concreto, ricorressero o meno i presupposti per il suo
accoglimento.
Nel giudizio, riassunto da Cataudo Felice, si costituiva Cataudo
Pasquale che produceva il certificato di destinazione urbanistica del

La Corte di Appello di Catanzaro acquisiva il documento rilevando
che la produzione era consentita perché l’attività istruttoria era resa
necessaria dalla sentenza della Cassazione che aveva delegato al giudice
del rinvio il compito di accertare se ricorressero i presupposti per
l’accoglimento della domanda di usucapione speciale.
La Corte di Appello, quindi, con sentenza del 29/12/2012, rigettava
l’appello e confermava la sentenza appellate ritenendo assolutamente
ostativa all’accoglimento della domanda la circostanza che il fondo in
contestazione, alla data del 1971, in base al programma di
fabbricazione, avesse una destinazione diversa da quella agricola
essendo destinato a uffici, locali pubblici, grandi magazzini,
autorimesse pubbliche e private in percentuale e abitazioni.
Cataudo Felice ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Cataudo Pasquale ha resistito con controricorso.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 345
commi secondo e terzo c.p.c..
Il ricorrente sostiene che il giudizio di rinvio conseguente alla
pronuncia di annullamento della cassazione è un giudizio chiuso e che
pertanto la Corte di Appello, giudice del rinvio, non avrebbe dovuto
ammettere la produzione del certificato di destinazione urbanistica, né
avrebbe dovuto contestare l’elemento delle ruralità del fondo; aggiunge
che, siccome con la comparsa conclusionale del primo grado era stato
richiesto il riconoscimento dell’usucapione speciale, l’appellato
avrebbe dovuto già contestare nel giudizio di appello i presupposti per
Ric. 2013 n. 13055 sez. M2 – uci, 17-06-2014
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fondo in contestazione.

l’usucapione speciale ed eventualmente produrre documentazione in
quella sede.
2.1 H motivo è manifestamente infondato in quanto le difese (come
quelle qui in esame), volte a contestare i fatti costitutivi del diritto
azionato dall’attore possono essere svolte anche in appello e nel

La produzione documentale d’altra parte si era resa necessaria in
diretta conseguenza della sentenza della cassazione che aveva rimesso
al giudice del rinvio il compito di accertare l’esistenza dei presupposti
per raccoglimento della domanda di usucapione speciale, mentre il
giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile tale domanda e la
Corte di Appello grado che aveva confermato l’inammissibilità, con la
conseguenza che non era stato neppure dato ingresso alla relativa
attività istruttoria e deduttiva sul punto, resasi necessaria solo a seguito
della sentenza della Corte di Cassazione.
Occorre aggiungere che l’onere di provare gli elementi costituitivi
dell’usucapione speciale gravava sull’attore in riconvenzionale con la
conseguenza che anche la prova della destinazione agricola del fondo
sulla base dello strumento urbanistico avrebbe dovuto essere fornita
dal medesimo; infatti, nell’usucapione speciale per la piccola proprietà
rurale, l’oggetto del diritto è un bene che deve presentare connotati del
tutto specifici, materiali e giuridici quali la classificazione rurale del
fondo, insistenza in un territorio classificato montano e una
attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla
legge speciale (L. n. 346 del 1976; L. n. 97 del 1994).
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1159 bis c.c. e sostiene che sarebbe irrilevante la
diversa destinazione urbanistica di cui al programma di fabbricazione
perché catastalmente il terreno è qualificato come fondo rustico e la
Ric. 2013 n. 13055 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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giudizio di rinvio, posto che non ampliano il thema decidendum.

stessa controparte aveva riconosciuto la sua destinazione a fondo
agricolo; aggiunge che i fini dell’applicazione della norma richiamata,
occorre fare riferimento all’effettiva destinazione del fondo e non a
dati formali conseguenti a provvedimenti adottati dalla P.A.
3.1 La Corte di Appello ha rilevato, sulla base della produzione della

aveva mutato la sua destinazione urbanistica nel corso del periodo di
possesso utile all’usucapione, con ciò significando che non era
maturato il quindicennio per l’usucapione al momento di mutamento
della destinazione urbanistica.
La destinazione urbanistica del bene non è elemento irrilevante al fine
della qualificazione nel fondo come fondo rustico, essendo indubbio
che un fondo destinato ad insediamenti e attività diversi da quelli
agricoli non può essere considerato fondo rustico e viene meno lo
stesso scopo della disposizione di cui all’art. 1159 bis c.c. che ha la
finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo,
obiettivo non perseguibile in presenza di una destinazione urbanistica
incompatibile.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente ha affermato il principio
che non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è
necessario che esso sia destinato in concreto all’attività agraria, atteso
che la suddetta usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo
rustico inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata ed
ordinata a una propria vicenda produttiva; ciò tuttavia non vuol dire
che la destinazione urbanistica, incompatibile con la destinazione
agricola, non possa e non debba assumere rilievo.
4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato
manifestamente infondato.
Ric. 2013 n. 13055 sez. M2 – ud. 17-06-2014

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certificazione della RA. prodotta nel giudizio di rinvio, che il terreno

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del
2012.”

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del
relatore; diviene del tutto irrilevante l’esame della documentazione,
tardivamente prodotta dal controricorrente, relativa alla concreta
destinazione edificatoria e non rurale del terreno.
In particolare, le osservazioni critiche sviluppate nella memoria del
ricorrente da un lato sono meramente ripetitive di argomenti dei quali
la relazione ha già rilevato adeguatamente l’infondatezza (il riferimento
è alla produzione documentale nel giudizio di rinvio, necessitata
proprio dal fatto che la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile
una domanda che invece nel giudizio di merito era stata ritenuta
inammissibile), dall’altro non attinge l’evidenziata ragione di
infondatezza con riferimento al fatto che un fondo destinato dallo
strumento urbanistico ad insediamenti e attività diversi da quelli
agricoli non può essere considerato fondo rustico e viene meno lo
stesso scopo della disposizione di cui all’art. 1159 bis c.c. che ha la
finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo,
obiettivo non perseguibile in presenza di una destinazione urbanistica
incompatibile.
Ne discende il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
Il ricorso è stato notificato dopo 31/1/2013 e pertanto sussistono i
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di
Ric. 2013 n. 13055 sez. M2 – ud. 17-06-2014
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***

contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del
2002.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
pagare al controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione
che liquida in euro 2.500 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
introdotto dall’art. 1 comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 17/6/2014 nella camera di consiglio della sesta
sezione civile.

t

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