Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22475 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22036/2010 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 94,

presso lo studio dell’avvocato CUCCA Antonio, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZA DI FASSA (OMISSIS), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1994 FEDERICO GONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO LUONGO giusta Delib. 21

settembre 2010, n. 120 e giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M., REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

19/01/2010, depositata il 17/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Albini Carlo (delega avvocato Luigi Manzi),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso come da relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, ritenuto che sia il conducente della motoslitta, D., che il trasportato, T., avessero concorso in misura uguale alla verificazione del sinistro e che, in particolare, il T. per non aver fatto uso nel trasporto di adeguato abbigliamento (guanti) che gli consentisse di utilizzare i maniglioni di ancoraggio; l’appello era respinto anche sul presupposto che dalle testimonianze acquisite non fosse affatto emerso che la motoslitta si fosse ribaltata, essendosi limitata la dedotta manovra di emergenza – per evitare antistanti slittini – in più deviazioni ed arrestandosi poi di traverso, sicchè non era agevole giustificare la caduta del trasportato se non con il mancato utilizzo dei maniglioni che gli avrebbero consentito di seguire le oscillazioni del mezzo anche in presenza di deviazioni.

2 – Ricorre per cassazione il T. con un motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte territoriale non abbia motivato sul perchè il movimento rotatorio (non ribaltamento) nella manovra di emergenza della motoslitta non fosse rilevante ai fini della determinazione del sinistro. Il Comune di Pozza di Fassa resiste con controricorso, gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3.1. – La censura è manifestamente priva di pregio. Come emerge dalla motivazione innanzi riepilogata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha verificato che il mancato utilizzo dei maniglioni da parte del trasportato avesse concorso a determinare l’evento (in misura paritaria con l’omessa vigilanza del conducente sulle condizioni ostative all’impiego degli stessi) sul presupposto che detto utilizzo consente al passeggero di seguire i movimenti e le oscillazioni del mezzo, senza sbilanciamenti ed alterazioni dell’equilibrio, con un assetto del corpo fermo, e trattenuto sulla motoslitta anche in presenza di deviazioni.

Rispetto alla congrua e corretta ricostruzione delle cause del sinistro operata dal giudice di appello, la censura implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione;

n. 5797/05; 15693/04). I vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886//08 e 21062/09, in motivazione). La sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dai lamentati vizi motivazionali, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.400,00 di cui Euro 6.200,00 per onorario in favore della parte costituita, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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