Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22475 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25476/2012 proposto da:

Localonga S.r.l., Immobiliare Tirrena S.r.l., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Viale Liegi n.42, presso lo studio

dell’avvocato Aloisio Roberto Giovanni, rappresentate e difese

dall’avvocato Putzolu Domenico, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ditta IECI di D.D., in persona del titolare pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Pilisiu Giovanni Maria, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 340/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2018 da FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.D., titolare della ditta I.E.C.I., proponeva una domanda a norma della L. Fall., art. 103, con cui chiedeva al giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. la restituzione dei beni mobili indicati nell’allegato di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici, concluso il 28 dicembre 1999. La pretesa era fondata sulla pattuizione relativa al riservato dominio contenuta nel predetto contratto e, insieme, sull’asserito inadempimento della committente, che non aveva versato il corrispettivo convenuto a fronte dell’esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore.

Il giudice delegato respingeva la domanda proposta da D. rilevando come i beni di cui era stata chiesta la restituzione non erano esattamente identificabili.

2. – Con ricorso depositato il 22 giugno 2001 D. proponeva opposizione a norma della L. Fall., art. 98 assumendo di essere proprietaria di tutti i beni mobili oggetto del contratto di appalto.

Con ricorso depositato il 28 marzo 2002 interveniva in giudizio Localonga s.r.l.: assumeva di aver presentato ricorso al giudice delegato per ottenere, in via tardiva, la restituzione dei medesimi beni oggetto della domanda proposta da D. e chiedeva si dichiarasse che i beni in questione erano esclusi dal novero dei cespiti appresi dalla Curatela.

Con precedente ricorso depositato il 15 febbraio 2002 Localonga aveva proposto istanza di restituzione assumendo che i beni dovevano essere ad essa restituiti, quale locatrice dell’immobile in cui era stata conduttrice (OMISSIS) in bonis, e ciò in forza di un contratto che si era oramai risolto: in detto contratto, infatti, era stato stabilito l’obbligo, a carico della locataria, di rilasciare, al termine del rapporto, tutte le opere e gli impianti occorrenti per rendere l’immobile idoneo all’uso commerciale.

Riuniti i giudizi, il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta da D. e respingeva la domanda formulata da Localonga.

3. – La Corte di appello di Cagliari, pronunciando sul gravame proposto da quest’ultima società – in esito a un giudizio in cui si erano costituiti D. e Fallimento (OMISSIS), e in cui era intervenuta volontariamente Immobiliare Tirrena s.r.l., quale avente causa di Localonga – lo respingeva.

4. – Ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte sarda Localonga e Immobiliare Tirrena: lo fanno con una impugnazione basata su tre motivi, seguita da memoria. Resiste con controricorso D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 1362,1363,1470,1472,1523,1524,1665 c.c. e ss.. Secondo la ricorrente, erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che per stabilire la prevalenza degli elementi della vendita rispetto a quelli dell’appalto, con riferimento al contratto intercorso tra D. e la società fallita, andasse preso in esame il valore dei beni ceduti rispetto all’attività svolta. Doveva invece aversi riguardo al criterio “subiettivo” e fondarsi il giudizio su come le parti avessero considerato l’opera, verificandosi se la volontà dei contraenti avesse avuto ad oggetto un dare o un facere.

Il secondo mezzo lamenta la nullità della sentenza per vizio in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., stante l’omesso esame di parte delle domande proposte dagli appellanti. Rileva l’istante che nel giudizio di merito essa aveva eccepito sia la simulazione del patto di riservato dominio che la sua inopponibilità. Su tali domande la Corte di appello aveva mancato di statuire e le questioni sollevate avevano, ad avviso del ricorrente, la precedenza, sotto il profilo logico, rispetto alle altre.

Il terzo motivo prospetta una omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Ciò, avendo riguardo sia all’affermazione per cui il valore dei beni ceduti risultava di gran lunga superiore al lavoro necessario alla loro istallazione dell’immobile, sia alla mancata pronuncia concernente le sopra menzionate eccezioni di simulazione e inopponibilità quanto alla clausola di riservato dominio.

2. – Il primo motivo e il terzo, nella parte riferita al valore dei beni, non hanno fondamento.

La Corte di appello, esaminato il contratto intercorso tra D. e la fallita (OMISSIS) ha ritenuto che esso fosse un negozio misto di vendita ed appalto, in cui assumeva prevalenza la figura della vendita “tenuto anche conto del contenuto dell’art. 12 predetto contratto, che conteneva l’espressa previsione del patto di riservato dominio”. Ha poi osservato che la nominata prevalenza trovava fondamento nel valore dei beni ceduti, di gran lunga superiore al lavoro necessario per la loro installazione nell’immobile e nella “netta separazione”, contenuta nel contratto, tra la vendita dei beni e la loro posa in opera.

E’ stato affermato, proprio con riguardo a fattispecie avente ad oggetto la vendita e l’appalto, che in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica vada individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. Sez. U. 12 maggio 2008, n. 11656, citata nella sentenza impugnata).

Ciò posto, le richiamate considerazioni della Corte di merito si sottraggono a censura, in quanto si basano su di un accertamento di fatto che non è sindacabile nella presente sede. Nè può sostenersi che il giudice del gravame abbia attribuito esclusivo rilievo al dato della prevalenza o meno del lavoro sulla materia: le osservazioni svolte dal giudice del gravame non si sono infatti esaurite nella considerazione della preponderanza del valore dei beni trasferiti rispetto a quello dell’attività svolta, ma hanno investito, come si è visto, altri profili.

D’altro canto, l’applicazione al contratto per cui è causa della disciplina del riservato dominio trova ragione, come osservato dalla Corte distrettuale, nell’art. 12 contratto concluso il quale, secondo quanto ricorda la parte controricoricorrente, prevedeva che la committente avrebbe acquistato la proprietà degli impianti solo col pagamento del saldo del corrispettivo convenuto. Un’eventuale connotazione recessiva del contratto tipico di vendita rispetto a quello di appalto, nel quadro del negozio misto concluso dalle parti (la fallita e D.), non varrebbe dunque a privare di effetti il patto di riservato dominio inserito nell’accordo (al quale anzi, secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite, fondato sulla valorizzazione di tutti gli elementi che concorrono a definire il senso del vincolo contrattuale, non possono non applicarsi le pertinenti norme codicistiche di cui agli artt. 1523 c.c. e ss.).

Non appare del resto condivisibile la censura vertente sulla mancata indicazione, in sentenza, del valore economico e della quantità del beni trasferiti: infatti, a fronte di una sentenza che manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacchè altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l’onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell’ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass. 10 giugno 2004, n. 11058). Non si coglie, infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione, dal momento che la Corte territoriale ha basato il suo giudizio sul “valore dei beni ceduti”, non già sulla sola quantità di essi (come parrebbe di contro ritenere la ricorrente, pagg. 10 s. del proprio ricorso).

Fondato è, di contro, il secondo motivo.

Infatti, la Corte di merito ha mancato di pronunciarsi sulle eccezioni di simulazione e di inopponibilità del patto di riservato dominio, che pure erano state riproposte nell’atto di appello (a pag. 19, come specificato dall’istante). La Corte di merito si è limitata a prendere posizione sul tema della “legittimazione” di Localonga nella rivendicazione dei beni mobili in contesa, ma non ha statuito alcunchè con riferimento alle due questioni che si sono indicate.

Il terzo motivo, nella parte in cui censura la sentenza per un vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 riferito alle predette eccezioni di simulazione e di inopponibilità della clausola di riservato dominio, è invece inammissibile, non configurandosi, alla stregua dell’articolazione della censura, alcuna omessa motivazione. La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25714).

3. – In conclusione, va accolto il secondo motivo e rigettati gli altri. La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il secondo motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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