Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22475 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 16/10/2020), n.22475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11817-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 52/1/2011, depositata il 21 marzo 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra C.S., quale titolare della ditta individuale “CIESSECI COSTRUZIONI di C.S.”, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bergamo, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF, IVA Ed IRAP per gli anni 2000, 2001 e 2002, annullando gli atti impositivi relativi alle prime due annualità d’imposta, che riteneva preclusi dal condono tombale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, mentre per l’anno 2002 aveva ridotto gli imponibili ai fini dell’IRPEF e relative addizionali, dell’IRAP e dell’IVA ad Euro 312.016,00, pari all’importo delle fatture emesse nei confronti della “Lest Edil S.r.l.”, rinvenute nel corso di verifica della Guardia di Finanza presso detta società, escludendo invece, dal maggior reddito d’impresa accertato, l’importo di assegni emessi da altra società, anch’essa oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza, tratti a favore di tale Z.G., quale titolare di altra ditta individuale di costruzioni, ma incassati dalla C..

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia congiuntamente violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 1 e art. 14, lett. c); del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1; della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione, anche come omesso esame di documenti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente, evidenziando come la CTR non abbia contestato l’esattezza del rilievo del Centro Operativo di (OMISSIS) (COP), che aveva ritenuto nulla la dichiarazione per l’anno 1997 inviata telematicamente (modello UNICO PC 1998), perchè manchevole di indicazioni anagrafiche e contabili e non conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione, lamenta l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, per contrasto con la L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 1 e 14, lett. c), laddove ha ritenuto sanate le rilevate difformità dalla produzione nel corso del primo grado di giudizio della copia del Modello UNICO in formato PC relativo al 1998, della copia del formato standard relativo ai dati contenuti nel modello PC, e della copia della dichiarazione OSRA (produttrice del software), attestante la conformità del formato PC e standard relativo alla dichiarazione Modello UNICO PC 1998, ritenendo quindi valida l’istanza di definizione agevolata per gli anni 2000 e 2001 sul presupposto della ritenuta validità della (sola) dichiarazione presentata per l’anno 1997; ancora per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, nella parte in cui la sentenza impugnata, prospettando un obbligo di collaborazione dell’Ufficio che non avrebbe informato la contribuente del rilievo promanante dal Centro Operativo di (OMISSIS), ha finito comunque col sanzionarne l’inosservanza, comminando la nullità degli atti impositivi riferiti alle annualità 2000 e 2001, che non è espressamente prevista dalla citata norma.

Infine il motivo si conclude con un ulteriore ordine di censura riferito alla dedotta carenza motivazionale dell’impugnata sentenza, in ragione del solo generico riferimento ai documenti prodotti dalla contribuente, inidoneo a spiegare perchè ad essi avrebbe dovuto essere attribuita efficacia sanante della nullità della dichiarazione trasmessa telematicamente, certificata dal Centro Operativo di (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del trattato CE, art. 10, (TUE, ora art. 4, par. 3), della Dir. n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22, (sesta Direttiva IVA), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che, qualora le modalità di presentazione della dichiarazione riferita all’anno 1997 fossero state comunque ritenute non ostative dell’applicabilità del c.d. condono tombale, nondimeno quest’ultimo avrebbe dovuto essere escluso con riferimento all’IVA, tributo armonizzato soggetto alla succitata disciplina sovranazionale, alla stregua anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia, segnatamente Corte di Giustizia CE, 17 luglio 2008, causa C-132/06, Commissione contro Italia.

3. Infine, con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia omessa o insufficiente motivazione su punti di fatto decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha escluso dai maggiori ricavi accertati (e dunque dal maggior reddito d’impresa) per l’anno 2002 i proventi legati agli assegni che, pur tratti da società terza all’ordine di Z.G., titolare di altra ditta di costruzioni, risultano essere stati incassati dalla C. presso tre diversi istituti di credito.

4. Il primo motivo, articolato secondo due diversi ordini di censure, suscettibili, in relazione alla concreta articolazione del motivo, di essere oggetto di esame autonomo (cfr. Cass. SU 6 maggio 2015, n. 9100), è fondato.

4.1. La sentenza impugnata ha reputato sufficiente a far ritenere valida la dichiarazione presentata dalla contribuente per l’anno 1997 l’unica inoltrata per l’intero periodo (sino al 2001) che avrebbe dovuto essere coperto dall’istanza di condono tombale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 1, – l’attestazione prodotta dalla società produttrice del software per la dichiarazione telematica dei redditi della conformità della modulistica utilizzata (UNICO PC) alle specifiche ministeriali.

4.2. Sennonchè, in tal modo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della duplicità del rilievo promanante dal COP, che aveva, quanto alla difformità contestata con riferimento alle anzidette specifiche ministeriali, evidenziato altresì che il modello trasmesso era carente delle necessarie indicazioni anagrafiche e contabili che ne consentissero il controllo.

E’ mancato, dunque, da parte della CTR, l’esame dello specifico documento telematico trasmesso – riprodotto dall’Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nel contesto del ricorso medesimo – esame assolutamente necessario perchè potesse essere debitamente valutata la questione, decisiva ai fini della soluzione della controversia, relativa alla validità o meno della dichiarazione inoltrata telematicamente, ciò che si riflette, pertanto, sulla altrettanto denunciata, con il primo motivo, erroneità in diritto della decisione impugnata, con riferimento all’eccepita, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nullità del documento telematico trasmesso, in relazione al disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1.

4.3. La decisività della relativa questione si pone, infatti, in relazione al disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. c), che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni inerenti al condono di cui al succitato art. 9, nel caso in cui “il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2, e per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1”, discendendo, dalla nullità dell’unica dichiarazione presentata per i periodi d’imposta sino al 2001, che l’adesione al condono non possa determinare l’invocata preclusione degli avvisi di accertamento riferiti alle annualità 2000 e 2001.

4.4. Fermo restando, inoltre, che incombe al contribuente l’onere di accertare che la telecomunicazione della dichiarazione sia andata a buon fine, deve ribadirsi che – posto che deve ritenersi sussistente una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione all’anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perchè la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione – qualora siano ipotizzate discordanze tra la dichiarazione telematica e quella cartacea non è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, trattandosi di deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all’ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, (cfr. Cass. sez. 5, ord. 16 giugno 2017, n. 15015).

5. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

6. Il terzo motivo è, al pari del primo, fondato.

Con riferimento all’atto impositivo riferito all’annualità 2002, fuori comunque dall’ambito di applicabilità del condono – nel respingere l’appello dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado nella parte ad essa sfavorevole, relativamente cioè ai proventi legati agli assegni che, pur tratti da società terza, Stamedil S.r.l., all’ordine di Z.G., quale titolare della ditta individuale Z. Costruzioni, risultano essere stati incassati dalla C. presso tre diversi istituti di credito – la sentenza impugnata, nell’escludere che i relativi importi potessero considerarsi ricavi riferiti all’attività d’impresa della C., si è limitata ad affermare che “l’Ufficio si basi su ipotesi non provate e che le presunzioni non siano nè gravi, nè precise, nè concordanti”.

6.1. Appare di tutta evidenza la sussistenza della denunciata carenza motivazionale della sentenza impugnata, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, applicabile ratione temporis al presente giudizio, anteriore alla sua sostituzione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, attesa la chiara natura apodittica della relativa statuizione che – senza prendere in esame nè singolarmente, nè complessivamente, alcuna delle presunzioni (l’essere la ditta individuale C. inadempiente agli obblighi delle dichiarazioni fiscali, versando in gravi irregolarità quanto alla tenuta delle scritture contabili, così come del resto la ditta formalmente destinataria degli importi degli assegni, il cui titolare si trovava, peraltro, nel periodo di riferimento, in stato di detenzione), tali da giustificare l’accertamento induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3, dell’imputabilità alla C., quali ricavi, dei proventi riferiti agli importi degli assegni formalmente tratti all’ordine di altra persona – ha concluso tout court nel senso che le anzidette presunzioni non fossero “nè gravi, nè precise, nè concordanti”.

7. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo ed al terzo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in relazione al primo ed al terzo motivo, dichiarato assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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