Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22475 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/09/2019), n.22475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16319-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4849/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 22 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva – per quel che ancora rileva in questa sede – l’appello proposto dall’Agente della Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Z.L. contro l’intimazione relativa all’omesso pagamento di sette cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo. Rilevava il giudice di appello che, nell’atto di costituzione in primo grado, l’Agente della Riscossione aveva chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione in ordine alle questioni involgenti l’Agenzia delle entrate e rigettarsi le richieste concernenti il proprio operato, mentre in appello aveva chiesto, sulla base dei nuovi documenti in tale sede prodotti attestanti la notifica degli atti prodromici, il rigetto del ricorso. Riteneva, quindi, la CTR che l’appellante avesse, in tal modo, dedotto una questione nuova, inammissibile in sede di gravame. Osservava, altresì, che appariva dubbia la legittimità della produzione della documentazione in appello da parte dell’Agente della Riscossione, trattandosi di documenti di cui il giudice di primo grado aveva sancito l’inammissibilità.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 22/25 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Sostiene che erroneamente la CTR aveva ritenuto sussistere una difformità tra le pretese e le conclusioni avanzate dall’Agente della Riscossione in primo ed in secondo grado, avendo l’Agente della Riscossione nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo dedotto, oltre al preliminare difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza del ricorso introduttivo, contestandolo nel merito e concludendo per il “rigetto del ricorso avanzato da Z.L. in quanto infondato in fatto e in diritto per vizi propri nei confronti di Equitalia”. Assume che, in ogni caso, le deduzioni svolte in sede di gravame non costituivano eccezioni in senso stretto, ma mere difese, inerenti l’oggetto del giudizio così come delimitato in primo grado dal contribuente, inidonee ad ampliare il thema decidendum e deducibili in ogni stato e grado del giudizio.

La censura è fondata.

L’assunto della CTR secondo cui vi sarebbe difformità tra le pretese e conclusioni avanzate dall’Agente della Riscossione in primo grado ed in appello, avendo questi chiesto, riguardo alle questioni involgenti la posizione dell’ente impositore, nell’atto di costituzione dinanzi alla CTP, il proprio difetto di legittimazione, ed invece, nell’atto di appello, il rigetto del ricorso nel merito, non trova riscontro nelle conclusioni contenute nelle controdeduzioni in primo grado, trascritte in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, con le quali l’Agente della Riscossione aveva chiesto il “rigetto del ricorso avanzato da Z.L. in quanto infondato in fatto e in diritto per vizi propri nei confronti di Equitalia”. Con tali conclusioni, invero, l’Agente della Riscossione ha chiesto la reiezione in toto del ricorso avanzato dal contribuente, con la specificazione che riguardo al proprio operato le censure concernevano vizi propri.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere la CTR affermato che appariva dubbia la legittimità della produzione della documentazione in appello da parte dell’Agente della Riscossione, trattandosi di documenti di cui il giudice di primo grado aveva sancito l’inammissibilità.

La censura è fondata, non essendosi il giudice di appello conformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 27774 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 8927 del 2018).

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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