Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22475 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/08/2021), n.22475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10547/2020 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Simona

Maggiolini, dalla quale è rappresentato e difeso, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2615/2018 della CORTE D’APPELLO di Bologna,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.P., cittadino della (OMISSIS), impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato la protezione internazionale ed umanitaria, con ricorso che il Tribunale di Bologna respinse, rilevando che: le dichiarazioni del ricorrente erano contradditorìe, anche rispetto a quelle rese innanzi alla Commissione; non ricorrevano comunque i presupposti dello status di rifugiato; l’inattendibilità del ricorrente escludeva anche la protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b), mentre la fattispecie di cui alla lett. c) era esclusa sulla base delle fonti esaminate; non era riconoscibile la protezione umanitaria, in mancanza di condizioni individuali di vulnerabilità.

Avverso tale ordinanza propose appello I.P. che la Corte territoriale, con sentenza emessa il 17.10.18, rigettò, osservando che: era da confermare la valutazione d’inattendibilità del ricorrente nella versione dei fatti resa innanzi al Tribunale (in ordine alla minaccia di morte che avrebbe subito dai fratelli della fidanzata morta, taciuta innanzi alla Commissione), nonché il diniego di protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b); dal rapporto EASO 2017 – che superava il resoconto dal sito (OMISSIS) – si desumeva l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente; era da escludere anche la protezione umanitaria, non risultando un’attività lavorativa stabile e dunque un adeguato grado d’integrazione sociale del ricorrente, né una condizione individuale di vulnerabilità derivante dal contesto sociale e politico della Libia, ove l’istante avrebbe soggiornato prima di giungere in Italia.

I.P. ricorre in cassazione con unico motivo.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, il ricorrente chiede la remissione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in quanto il decreto impugnato non gli era stato notificato, avendone avuto conoscenza solo in data 3.3.2020 a seguito di un controllo dei fascicoli telematici polisweb. L’unico motivo denunzia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 111 Cost., non avendo la Corte d’appello, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, analizzato compiutamente le fonti citate dal ricorrente relative all’attuale situazione della (OMISSIS), ai fini della protezione umanitaria, non dando rilievo alle informazioni contenute nel sito ministeriale nel 2019 e nel rapporto EASO 2018 da cui si evinceva una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS) derivante da conflitto armato.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Al riguardo, va osservato che in mancanza della notificazione, la sentenza della Corte d’appello avrebbe dovuto essere impugnata nel termine lungo di sei mesi, di cui all’art. 323 c.p.c. Pertanto, l’istanza di remissione in termini è infondata, non venendo in rilievo, come afferma il ricorrente, il mancato rispetto del termine breve, decorrente appunto dalla notificazione del provvedimento, bensì l’osservanza del termine lungo, scaduto il 17.4.2019.

Ora, dato che il ricorso in esame è stato proposto nel marzo del 2020, ben oltre la scadenza del termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, l’istanza di rimessione in termini è infondata, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, poiché il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

 

 

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