Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22474 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21853/2010 proposto da:

B.S. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAPISARDI

48, presso lo studio dell’avvocato CARDUCCI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COTRONA Vincenzo giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 693/2010 del TRIBUNALE di PRATO del 4/05/10,

depositata il 05/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, parzialmente riformando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, ritenuto che il giudice di prime cure non avesse sufficientemente valutato le risultanze della C.T.U., nella quale il perito, dopo aver descritto le infiltrazioni riscontrate nell’immobile del M., aveva ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dal B. nel sopralluogo, i lavori di spostamento del tubo erano stati da quest’ultimo eseguito verso fine 1999 – inizio 2000 e che la causa delle infiltrazioni era individuabile nei lavori eseguiti dal B. nel sovrastante appartamento descritti alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata.

2 – Ricorre per cassazione il B. con un motivo, deducendo illogicità della motivazione per incongruità nella valutazione dei fatti posti a base della presunzione sulla sussistenza del nesso d causalità tra i lavori da lui posti in essere e le infiltrazioni in causa. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

3.1. – La censura è manifestamente priva di pregio. Come emerge dalla motivazione innanzi riepilogata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti dando conto del perchè riteneva insufficientemente valutate dal giudice di prime cure le risultanze della C.T.U. ed ha verificato che da queste risultavano sia l’epoca di effettuazione dei lavori sia l’attribuibilita a questi delle infiltrazioni subite dal M..

3.2. Rispetto alla congrua e corretta ricostruzione della causa delle infiltrazioni operata dal giudice di appello, la censura implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione;

n. 5797/05; 15693/04). I vizi motivazionali denunciatali in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione). La sentenza impugnata, lungi dall’essere affetta dai lamentati vizi motivazionali, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

3.3. Nè può essere fondatamente eccepito un incongruo ricorso a valutazioni presuntive, dovendosi ribadire che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato (come nella specie, per quanto innanzi rilevato), sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi comunque rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi – come avvenuto nella specie – ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorieta del ragionamento decisorio (Cass. n. 8023/09; 15737/03).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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