Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22474 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 6345 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

HOTEL FATA MORGANA DI M.G. & C. S.a.s. (C.F.: non

indicato), in persona del socio accomandatario, legale

rappresentante pro tempore, M.G. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Aldo De Caridi (C.F.: DCR LDA 56A31 H224D);

– ricorrente –

nei confronti di:

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura B.G., quale rappresentante di

CASTELLO FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Giuseppe

Grillo (C.F.: GRL GPP 70D01 H224D);

– controricorrente –

nonchè

CO.R.ES. S.c.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in proprio e quale

rappresentante di MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

(P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

SO.R.AL. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore N.L. (C.F.: non indicato);

Materiale Elettrico di C.G. (C.F.: non indicato);

NO.Ci. (C.F.: non indicato) quale custode giudiziario nella

procedura esecutiva n. 29/1996;

FEBERT S.n.c. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.

1069/2015, depositata in data 28 agosto 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

18 luglio 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione;

l’avvocato Giovanni Caprara, per delega dell’avvocato Giuseppe

Grillo, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso del procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da Medio Credito Toscano S.p.A. (e nel quale vi era stato l’intervento di altri creditori), la società Hotel Fata Morgana di M.G. & C. S.a.s., ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’immobile pignorato pronunciato dal giudice dell’esecuzione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria.

Ricorre la società Hotel Fata Morgana di M.G. & C. S.a.s., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di Castello Finance S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la verifica di ammissibilità del ricorso.

Dagli atti emerge che la società ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile assoggettato ad espropriazione forzata in suo danno da Medio Credito Toscano S.p.A., in una procedura esecutiva in cui vi era stato l’intervento di altri creditori, aggiudicazione avvenuta in favore dell’avvocato A. Nucera, per persona da nominare. Sia Medio Credito Toscano S.p.A. (creditore procedente) che l’avvocato Nucera (aggiudicatario provvisorio) non risultano peraltro aver partecipato al giudizio di merito, e ad essi non è stato notificato il ricorso.

Dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e nella sentenza impugnata non è però possibile evincere in alcun modo se nel corso della procedura esecutiva il creditore procedente sia stato estromesso o sostituito da altro creditore, quali fossero i creditori intervenuti al momento dell’opposizione, e neanche è possibile evincere se (atteso che è pacifico che l’esecuzione non sia stata sospesa) l’aggiudicazione definitiva dell’immobile sia stata pronunciata in favore dello stesso avvocato Nucera, o in favore di diverso soggetto da questi nominato, ed eventualmente l’identità di tale soggetto, nè se questi abbia provveduto al versamento del prezzo e se il decreto di trasferimento dell’immobile sia stato mai emesso.

In tale situazione, in primo luogo non è possibile stabilire se il contraddittorio sia stato integro nel giudizio di merito (sulla necessaria partecipazione al giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo alla regolarità dell’aggiudicazione di tutti i creditori, procedente ed intervenuti, nonchè dell’aggiudicatario, oltre che del debitore, si vedano ad es., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 4876 del 16/11/1989, Rv. 464237 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 26/10/1992, Rv. 479133 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5591 del 23/06/1997, Rv. 505380 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 09/09/1998, Rv. 518731 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11187 del 15/05/2007, Rv. 597775 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 30/01/2009, Rv. 606590 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011, Rv. 616875 – 01) e, di conseguenza, se lo stesso procedimento di primo ed unico grado sia stato validamente instaurato e si sia regolarmente svolto, e se la sentenza impugnata sia valida o radicalmente nulla per difetto di contraddittorio; non è neanche possibile, inoltre, comprendere se il provvedimento di aggiudicazione impugnato (evidentemente provvisoria, in favore dell’offerente per persona da nominare) abbia poi dato luogo ad aggiudicazione definitiva ed in favore di quale soggetto, e se, a seguito del tempestivo versamento del prezzo, sia stato trasferito l’immobile pignorato, ovvero se l’aggiudicazione sia stata revocata e detto immobile sia stato nuovamente posto in vendita (il che assume, naturalmente, decisiva rilevanza ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento dell’aggiudicazione).

Si tratta di circostanze essenziali ai fini della comprensione dei fatti che hanno dato luogo al giudizio e ai fini della individuazione dell’esatto oggetto dello stesso e degli elementi dell’azione esercitata dalla debitrice con l’opposizione agli atti esecutivi. Le suddette circostanze non sono d’altra parte desumibili neanche dalla sentenza impugnata (e in realtà neanche possono desumersi con certezza dal fascicolo di ufficio del giudizio di opposizione, essendo necessario a tal fine verificare gli atti della procedura esecutiva) e quindi avrebbero certamente dovuto essere esposte dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

In mancanza, la Corte non è in condizione di verificare in concreto – anche di ufficio – sia la regolare e completa instaurazione del contraddittorio che la sussistenza dell’interesse ad agire (cfr. in proposito Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01: “il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata”; conf., tra le tante: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013, Rv. 627682 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01), ed il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, per insufficiente esposizione dei fatti, ai sensi del richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (il che esime dal riportare in dettaglio il contenuto dei singoli motivi di esso).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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