Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22474 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24836/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Aubry n.5, presso lo

studio dell’avvocato Torre Massimo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Veneri Massimo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per Azioni, Fallimento (OMISSIS)

S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2311/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 7 ottobre 2013 la Corte di appello di Venezia respingeva il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sua dichiarazione di fallimento.

2. – La pronuncia è stata impugnata per cassazione dalla stessa società, che ha fatto valere due motivi. Il ricorso è stato notificato alla curatela e al creditore istante, Banca Popolare di Vicenza, i quali non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 137,149,154,156 e 160 c.p.c., della L. n. 53 del 1994, art. 1 e della L. Fall., art. 15. La ricorrente ripropone, nella presente sede, l’eccezione, già svolta avanti al Tribunale e alla Corte di appello, vertente sull’inesistenza della notificazione dell’istanza di dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto del Tribunale di Verona: notificazione eseguita, ai sensi della L. n. 53 del 1994, dall’avv. Michele Croce, che era un mero domiciliatario del procuratore della Banca Popolare di Vicenza.

Il motivo non è fondato.

Il dato dell’inesistenza giuridica della notificazione è irretrattabile, in quanto coperto da giudicato interno. Nondimeno, l’affermazione della Corte di appello, secondo cui, pur in presenza della suddetta inesistenza, la costituzione dell’odierna ricorrente avrebbe avuto effetto sanante, sebbene ex nunc, appare giuridicamente corretta (in senso conforme, con riferimento a ipotesi di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, infatti: Cass. 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. 17 maggio 2005, n. 10358; Cass. 27 gennaio 1996, n. 620). Nel caso in esame, la sanatoria non retroattiva della costituzione in giudizio della debitrice poi dichiarata fallita non ha prodotto effetti invalidanti sull’ulteriore corso del giudizio, dal momento che, a seguito della detta costituzione, il giudice delegato ha provveduto a fissare una nuova udienza nel rispetto del termine di quindici giorni di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3.

2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Assume l’istante che avrebbe errato la Corte di merito a condannarla alla rifusione delle spese in favore di una parte che non si era costituita in giudizio.

Il motivo è fondato, essendo rimasta la curatela contumace nel giudizio di reclamo.

La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio con riferimento al capo relativo alle spese processuali.

3. – Tenuto conto che la ricorrente è soccombente con riferimento a un motivo e vittoriosa rispetto all’altro, le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al capo delle spese processuali e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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