Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22474 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 16/10/2020), n.22474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 1521-20 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

B.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Bianchi e

Caludio Coggiati con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Lazio n. 20/C.

– Controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Centrale sezione di

Bologna n. 2165/2002 depositata il 16 novembre 2011;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione ‘tributaria Centrale – sezione di Bologna n. 011 depositata il 16 novembre 2011.

La vicenda trae origine dalla notifica della cartella esattoriale n. (OMISSIS), in data 9 febbraio 1989, relativa al pagamento di Euro 104.668,00 richiesti al contribuente con gli avvisi di accertamento, notificatigli il (OMISSIS), relativi agli anni dal 1976 al 1980 per recupero IRPEF, ILOR.

Pertanto egli aveva in data 10/11/1982, presentato una “dichiarazione integrativa” al Centro di Servizio di Milano, chiedendo la definizione automatica della pretesa tributaria, in applicazione del condono di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 16, senza impugnare gli avvisi notificatigli.

L’Ufficio distrettuale delle II.DD. di Fiorenzuola d’Arda, stante l’irrevocabilità della dichiarazione integrativa, alla luce del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1, ritenendo non applicabile la sentenza della Corte Cost. n. 175/86, procedeva all’iscrizione a ruolo della somma, in base ai tabulati trasmessagli dal Centro di Servizio di Milano. Faceva seguito la cartella esattoriale che ha dato luogo alla controversia in esame.

Il contribuente opponeva quest’ultima, con ricorso alla Commissione tributaria di primo grado in data 13/02/1989, indirizzando, erroneamente, il ricorso stesso al Centro di Servizio di Milano, poi pervenuto solo l’otto marzo 1990 all’Ufficio Distrettale II DD di Fiorenzuola d’Arda, cui il ricorso avrebbe dovuto essere diretta per competenza.

La Commissione di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per la sua tardività, perchè superati i sessanta giorni dalla notifica della “cartella”, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16.

Il contribuente adiva, quindi, la Commissione di secondo grado, che ne accoglieva il gravame.

L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Centrale- Sezione di Bologna che confermava la precedente decisione, favorevole al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha basato il ricorso in esame su due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, che la Commissione Tributaria Centrale sezione di Bologna fosse incorsa in violazione di legge, per non aver rilevato che il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza fosse tardiva, come da quest’ultima rilevato, e che, quindi, la decisione della Commissione tributaria di secondo grado, che l’aveva invece ritenuto tempestiva, era errata per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16.

Il motivo di ricorso è fondato.

Infatti, il ricorso alla Commissione di primo grado – con cui il B. aveva impugnato l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento, in data 13.02.1989 – era stato inviato erroneamente al Centro di Servizio di Milano e pervenuto all’Ufficio distrettuale delle II.DD, solo l’otto marzo 1990, per cui il giudice adito ne aveva rilevato la tardività per il superamento del termine di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16.

E’ da ricordare – per comprendere la cadenza temporale che ha caratterizzato la vicenda – che il contribuente, ricevuti gli avvisi di accertamento per le annualità dal 1979 al 1980, notificatigli il 26 ottobre 1982 e da lui non impugnati, aveva, come detto, presentato all’Amministrazione finanziaria dichiarazione integrativa D.L. n. 429 del 1982, ex art. 16, convertito dalla L. n. 516 del 1982, con cui, il 10 novembre 1982, aveva chiesto la definizione automatica relative a quelle annualità.

L’istanza integrativa, indirizzata al Centro di Servizio di Milano, veniva da questo trasmessa per competenza, all’Ufficio di Fiorenzuola d’Arda, che procedeva all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte indicate nella dichiarazione integrativa, perchè ritenuta definitiva, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 1.

Seguiva l’emissione della “cartella” notificatagli, in data 9 febbraio 1989, dall’Agente della riscossione allora operante.

Il ricorso di primo grado, inviato il 13.02.1989, perveniva all’Ufficio l’otto marzo 1990, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto opposto, accogliendo la tesi dell’A.F..

La Commissione Centrale, condividendo, invece, la decisione sul punto della Commissione di Secondo grado, riteneva che il termine non potesse considerarsi superato, in applicazione il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2, in base al quale gli atti trasmessi, ad una articolazione interna, ancorchè incompetente, della stessa Amministrazione legittimata alla trattazione, dovevano ritenersi tempestivi se pervenuti al primo ufficio ante la scadenza del termine.

La doglianza a tale decisione, della ricorrente amministrazione, appare fondata.

La Commissione, infatti, ha applicato, impropriamente, alla tutela giurisdizionale, e al processo tributario in particolare, una normativa relativa al procedimento avverso gli atti amministrativi in sede, e con gli strumenti di tutela amministrativa, e non in via giurisdizionale.

Il D.P.R. richiamato, del resto, per la sua stessa limitante denominazione, è volto alla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi e la stessa normativa, art. 2, richiamato nel ricorso fa, appunto, riferimento esclusivamente all’iter relativo a quei procedimenti e a quell’ambito di tutela.

Ciò posto e poichè, nel caso di specie, si tratta di avvisi di accertamento “notificati” anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 ed emessi dall’Ufficio distrettuale delle II.DD. di Fiorenzuola d’Arda, la dichiarazione integrativa del B., ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 16, non poteva che essere presentata allo stesso ufficio accertatore, che poi ha iscritto a ruolo, D.L. n. 429 del 1982, ex art. 20 bis, le imposte liquidate, poi oggetto della cartella di pagamento opposta.

Pertanto, la tempestività del ricorso, avverso quest’ultima, esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 1199 del 1971, non può che essere valutata con riferimento alla data in cui il ricorrente l’ha fatta pervenire all’ufficio competente, come innanzi individuato.

In altri termini, nel caso il contribuente lo inoltri erroneamente ad altro ufficio (nella specie, al Centro di Servizio di Milano), che poi lo trasmetta a quello deputato, ove giunga oltre il termine fissato, il ricorso non può che essere considerato, dal giudice adito, tardivo.

Peraltro, il contribuente non ha contestato la competenza dell’Ufficio II.DD. per affermare, nel caso in esame, quella del Centro di Servizio, ma ha solo sostenuto, invocando una norma non pertinente, che l’inoltro ad altro ufficio della stesso plesso amministrativo era idoneo ad interrompere il termine perentorio entro cui proporre il ricorso al giudice tributario.

Ora, il D.P.R. n. 639 del 1972, art. 16, fissa il termine di sessanta giorni, dalla notifica dell’atto impugnato, proprio perchè il ricorso, giunga, entro e non oltre quel lasso temporale, sia alla segreteria della Commissione giudicante, sia, altra copia di esso, all’ufficio tributario competente.

Al riguardo, questa Corte ribadisce che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, come sostituito dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8, “richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell’originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all’ufficio tributario competente. L’osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l’ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Sez. 5, Sentenza n. 12727 del 30/08/2002; Cass. n. 14437 del 2005).

Nel caso di specie, tale lasso risulta largamente superato per entrambe le incombenze, con la conseguenza dell’invalida costituzione del rapporto processuale.

Il motivo di ricorso dell’amministrazione finanziaria va, pertanto, accolto. riconoscendosi che il giudizio d’appello non avrebbe potuto essere nè iniziata nè proseguita, per l’originaria mancata costituzione del contraddittorio.

Con il secondo motivo del ricorso principale, l’A.F. lamenta poi che la Commissione Centrale avesse ritenuto la dichiarazione integrativa del contribuente travolta anch’essa dalla decisione della Corte Costituzionale n. 175 del 1986, che aveva censurato il D.L. n. 429 del 1982, art. 16, nella parte in cui consentiva la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio fino alla scadenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa (15.3.1983), anzichè solo fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 (14.7.1982).

Gli avvisi diretti al B. erano stati notificati il 9.11.1982 e, quindi, rientravano nel novero di quelli interessati dalla suddetta pronuncia e, pertanto, la Commissione Centrale aveva ritenuto che, di conseguenza, essa si riflettesse anche sulle dichiarazioni integrative ad essi connessi, malgrado gli avvisi non fossero stati impugnati dal ricorrente.

Orbene, il motivo in esame è da ritenere assorbito, venuto meno l’interesse ad esaminarlo, presupponente il rigetto del primo.

Venendo al ricorso incidentale, è da ricordare che con esso il contribuente ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua doglianza, in merito al vizio di notificazione del ricorso dell’Ufficio, innanzi alla Commissione centrale. Questa aveva ritenuto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., che la notifica avesse raggiunto il suo scopo, con effetto sanante, dal momento che l’intimato aveva avuto conoscenza del contenuto dell’atto e la possibilità di dispiegare le sue difese, come avvenuto.

In particolare, il B. lamenta che non fossero state rispettate le formalità di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 22 e 25, nel senso che la segreteria della Commissione adita non aveva notificato copia del ricorso all’altra parte, cioè ad essa intimata, con la conseguente improcedibilità dell’appello: richiesta che con il ricorso incidentale ha ribadito.

Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, cui intende dare continuità, che “In tema di contenzioso tributario, l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348 c.p.c., comma 1, per l’inosservanza del termine, ma non anche per quella delle forme di costituzione dell’appellante. Ne consegue che, atteso il carattere di stretta interpretazione del regime di improcedibilità, in quanto derogatorio di quello, generale, di nullità, l’appello proposto nel termine di legge non può essere dichiarato improcedibile, ma è nullo, sicchè è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26437 del 16/12/2014).

Nè nella situazione esposta dal ricorrente incidentale è rilevabile un danno all’esercizio del diritto di difesa che il B. ha, infatti, esercitato anche innanzi alla Commissione Centrale, con esito per sè favorevole e con il rigetto dell’appello dell’Ufficio.

Per quanto esposto, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, decidendo nel merito, in mancanza di accertamenti in fatto per cui rinviare, la Corte rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Le spese della fase di merito possono essere compensate in ragione del suo difforme sviluppo.

Condanna il ricorrente incidentale alle spese di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente.

Compensa le spese della fase di merito. Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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