Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22474 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/09/2019), n.22474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16192-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO 3,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLO PICCININNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 21 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Basilicata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.L. contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, venivano recuperati a tassazione costi indeducibili, accertando un maggior reddito d’impresa. La CTR, nel confermare la pronuncia della commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente perchè l’atto impugnato era stato notificato oltre il 31 dicembre 2013, riteneva che, nella fattispecie, non potesse trovare applicazione, sulla base di “un ragionevole bilanciamento della tutela degli interessi coinvolti”, il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario. Osservava, quindi, testualmente: “Il criterio cardine della materia è da rinvenirsi non tanto nel diritto di difesa quanto nel principio di ragionevolezza, qualificato come bilanciamento di beni giuridici in conflitto e tale, a parere della Commissione, non può essere identificato in una non sincronica attività del notificante (richiesta il 25.11.13) e la conoscenza legale (02.01.14) del destinatario”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 25 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 60, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nonchè degli artt. 137 e ss. c.p.c., per avere la CTR, in contrasto con le disposizioni richiamate, affermato che il principio di scissione degli effetti non opera nella fattispecie in virtù di un asserito e non meglio precisato “bilanciamento dei beni giuridici in conflitto”, che “non può essere identificato in una non sincronica attività del notificante (richiesta il 25.11.13) e la conoscenza legale (02.01.14) del destinatario”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione ovvero per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Va ribadito che:

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 4964/2017, in motivazione); – “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

Nella specie, la CTR ha escluso che potesse trovare applicazione il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario, sulla base delle seguenti testuali argomentazioni: “Il criterio cardine della materia è da rinvenirsi non tanto nel diritto di difesa quanto nel principio di ragionevolezza, qualificato come bilanciamento di beni giuridici in conflitto e tale, a parere della Commissione, non può essere identificato in una non sincronica attività del notificante (richiesta il 25.11.13) e la conoscenza legale (02.01.14) del destinatario”.

Siffatta motivazione, per come formulata, rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, integrando, dunque, un’ipotesi di “motivazione apparente” e ponendosi al di sotto del “minimo costituzionale”.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA