Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22474 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21592-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO CELANI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4176/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2011 r.g.n. 10535/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FERRANDO RAFFAELLA;

udito l’Avvocato MORIGI ENRICO per delega Avvocato CANI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 27 giugno 2011) respinge l’appello del Ministero dell’Ambiente avverso la sentenza n. 12274/2008 del Tribunale di Roma, che, in accoglimento del ricorso di P.M., ha dichiarato il diritto del ricorrente ad essere ripristinato nell’incarico dirigenziale di prima fascia di direttore del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche – conferitogli con D.P.C.M. 29 settembre 2000 con durata triennale e poi con durata quinquennale per effetto della proroga di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2001 – ovvero “in altro incarico equivalente” con le consequenziali pronunce finalizzate alla ricostruzione della carriera a tutti gli effetti (con decorrenza 12 agosto 2002) nonchè alla corresponsione delle differenze retributive di spettanza, oltre alla condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno da demansionamento dal (OMISSIS), liquidato in via equitativa e al pagamento delle spese giudiziali.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è infondata la censura di violazione dell’art. 102 c.p.c. perchè la domanda, per come è stata formulata, ha ad oggetto esclusivamente la illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale disposth prima della scadenza prevista nel contratto individuale, con effetti limitati alle sole parti in causa e senza alcuna richiesta neppure in via incidentale riguardante altri soggetti, il che risulta confermato dal fatto che il P. ha chiesto la reintegra nelle funzioni, nella posizione giuridica ed economica nonchè nel trattamento economico di dirigente di prima fascia con riferimento sia all’incarico revocatogli sia ad “altro incarico equivalente” e, in questi termini, è stato effettuato il relativo accertamento da parte del primo giudice;

b) nel merito, l’appello è infondato, non essendo le argomentazioni svolte dal Ministero idonee a scalfire il solido impianto decisorio della sentenza di primo grado, basato su un esame accurato degli atti e su una approfondita esegesi della normativa rilevante;

c) infatti, l’appellante non fa che ripetere le argomentazioni svolte in primo grado che sono basate sull’assunto secondo cui l’incarico del P. non sarebbe stato revocato ai sensi della L. n. 145 del 2002 e con la nota del Capo di Gabinetto del 12 agosto 2002, ma sarebbe cessato “ex lege” a seguito del D.P.R. n. 178 del 2001 entrato in vigore nel giugno 2001 e della successiva normativa;

d) questa tesi è stata specificamente confutata nella sentenza appellata e l’appellante non ha censurato, in questa sede, le plurime e puntuali osservazioni, in fatto e in diritto, ivi contenute, attraverso le quali il Tribunale ha dimostrato, in modo inequivocabile, che la cessazione dell’incarico in oggetto è stata effettuata esclusivamente in base alla L. 15 luglio 2002, n. 145 (il cui art. 3, comma 7, è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 103 del 2007 della Corte costituzionale), che è entrata in vigore l’8 agosto 2002 (pochi giorni prima della emanazione della nota suindicata), espressamente richiamata sia nella nota del 12 agosto 2002 cit. sia nella successiva nota del Capo di Gabinetto in data 3 ottobre 2002, di proposta del conferimento al P. di un incarico di studio, note che invece non contengono alcun richiamo al D.P.R. n. 178 del 2001; C) analogo tenore hanno anche i D.P.C.M. di attribuzione dei nuovi incarichi di prima fascia, come quello “ad interim” a M.G.;

f) inoltre, in base al CCNL di Comparto, vigente nel periodo 2003-2005, nel caso di ristrutturazione e riorganizzazione comportanti modifica e/o soppressioni delle competenze affidate ad un ufficio, si deve provvedere ad un nuova stipulazione dell’atto di incarico dirigenziale, assicurando all’interessato l’attribuzione di un incarico equivalente;

g) il Tribunale ha, fra l’altro, sottolineato anche come il D.P.R. n. 178 del 2001, pur essendo entrato in vigore a giugno 2001, sia stato emanato in marzo 2001, cioè prima che con il D.P.C.M. 30 aprile 2001 al P. venisse confermato l’incarico in oggetto (inizialmente attribuito nel settembre 2000 per tre anni) prorogandolo fino al 30 settembre 2005 ed ha aggiunto che la riorganizzazione del Ministero non è stata attuata con il D.P.R. n. 178 del 2001 cit., ma soltanto ad ottobre 2003 per effetto del D.P.R. n. 261 del 2003;

h) non risultano, infine, specificamente censurate nè le corrette considerazioni del Tribunale sull’essere venuta meno “ex tunc” la base normativa della revoca in oggetto per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale nè le statuizioni sulle conseguenze dell’accertata illegittimità della revoca dall’incarico e sulla quantificazione del risarcimento.

2.- Il ricorso del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in poi: MATTM) – rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato – domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, P.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost. per nullità dell’intero giudizio e, quindi della sentenza impugnata, a causa del mancato rispetto del principio del contraddittorio, derivante dal non essere stato chiamato in giudizio M.G., cui era stato conferito “ad interim” l’incarico tolto al ricorrente e neanche gli altri titolari di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale del MATTM.

Si contesta la motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata, ribadendo che tutti i soggetti suindicati vantano un interesse contrario diretto e immediato alla disposta rimozione del provvedimento di cui si tratta.

1.2.- Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178, della L. n. 145 del 2002, art. 3 degli artt. 1218 e 1463 c.c.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, , insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Si ribadisce che l’incarico in oggetto non è stato revocato ai sensi della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, (successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 103 del 2007 della Corte costituzionale) perchè era già cessato “ex lege” per effetto del D.P.R. n. 176 del 2001, entrato in vigore a giugno 2001, e della normativa successiva, che hanno determinato la soppressione delle precedenti strutture di livello dirigenziale.

Quindi, la cessazione dell’incarico del P. – conferito con D.P.C.M. 29 settembre 2000 e poi prorogato con D.P.C.M. 30 aprile 2001, fino al 30 novembre 2005 – non si dovrebbe far risalire nè al D.P.C.M. di conferimento del medesimo incarico “ad interim” ad altro dirigente nè al provvedimento del 12 agosto 2002 del Capo di Gabinetto “pro tempore” (quest’ultimo proveniente da soggetto incompetente e impropriamente risultante come emanato L. n. 145 del 2002, ex art. 3, comma 7), ma all’entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al D.P.R. n. 178 del 2001 che (diversamente dal precedente ordinamento di cui al D.P.R. n. 549 del 1999) non prevedeva più la struttura dirigenziale generale di cui si tratta.

Se il P. ha continuato a svolgere il suo incarico dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 178 del 2001 ciò sarebbe avvenuto soltanto perchè, nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento, il Ministro ha consentito la protrazione “di fatto” dei vecchi incarichi con corresponsione del relativo trattamento economico.

Ciò, però, non influisce sul fatto che, alla data della nota del 12 agosto 2002 al P. nel nuovo ordinamento di cui al D.P.R. n. 178 del 2001 non era stato conferito alcun incarico D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 19 sicchè non era ipotizzabile che con la nota stessa fosse disposta la “revoca” dell’incarico L. n. 145 del 2002, ex art. 3, comma 7, (peraltro di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri), tanto più che, per effetto del D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 – il cui iter di approvazione era all’epoca già in fase avanzata – il numero delle direzioni generali è stato ridotto.

La nota suddetta – “ancorchè infelicemente redatta” – deve quindi essere intesa come mera “ricognizione” della cessazione della fase di protrazione di fatto (disposta nel primario interesse pubblico) dell’incarico “de quo” già giuridicamente cessato da giugno 2001 (con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 178 del 2001).

Ne deriva che non sarebbe ipotizzabile alcun “inadempimento contrattuale” del MATTM, ma tutt’al più una risoluzione per oggettiva impossibilità sopravvenuta, con conseguente illegittimità e/o erroneità di ogni statuizione di condanna alla reintegrazione nell’incarico e al risarcimento dei danni.

2- Esame delle censure.

3.- Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

4.- Quanto al primo motivo, va, innanzi tutto,ò ricordato che, per giurisprudenza costante e condivisa di questa Corte:

a) al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio istaurato nei confronti di uno di essi, vi òè litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti. Pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo, ma restano limitati alle parti in causa (vedi: Cass. 13 ottobre 2008, n. 25045; Cass. 26 luglio 2006 n. 17027 e, negli stessi sensi, Cass. 23 settembre 2003 n. 14102).;

b) quando il ricorso per cassazione deduce una censura di violazione dell’art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio necessario, il potere di rilevazione d’ufficio del difetto di quella integrità non esclude l’onere del ricorrente di indicare gli atti e i documenti che evidenzino la violazione dell’art. 102 c.p.c., al fine di rendere il motivo ammissibile. Se tale onere non venga assolto, l’esercizio del potere di ufficio della Corte può aver luogo comunque, ma solo in presenza di un ricorso ammissibile, perchè siano stati dedotti altri motivi ammissibili e, in tal caso, solo se la violazione dell’art. 102 c.p.c. sia evidenziata dalle allegazioni svolte riguardo a tali motivi, dalle difese del resistente o dal tenore della decisione impugnata, al cui esame si debba procedere sulla base degli altri motivi (vedi, per tutte: Cass. 6 marzo 2012, n. 3445; Cass. 27 giugno 2007, n. 14820; Cass. 23 settembre 2003, n. 14102).

4.1.- Nel caso di specie, la Corte d’appello ha respinto la censura di violazione dell’art. 102 c.p.c. sulla base di due argomenti: a) la formulazione della domanda come diretta esclusivamente alla dichiarazione della illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale disposta prima della scadenza prevista nel contratto individuale, senza alcuna richiesta neppure in via incidentale riguardante altri soggetti; b) l’avere il ricorrente richiesto la reintegra nelle funzioni, nella posizione giuridica ed economica nonchè nel trattamento economico di dirigente di prima fascia con riferimento non solo all’incarico revocatogli ma anche ad “altro incarico equivalente”, e l’essere stato in questi termini effettuato il relativo accertamento da parte del primo giudice.

4.2.- Ebbene, a fronte di una simile motivazione congrua e logica, nonchè nella sostanza conforme alla giurisprudenza di questa Corte, volta a limitare i casi di litisconsorzio necessario, a quelli in cui ricorrano i suindicati presupposti, il MATTM ricorrente:

1) non solo inammissibilmente non offre alcuna dimostrazione della sussistenza dei presupposti che giustificherebbero l’integrazione del contraddittorio;

2) ma neppure contesta la “ratio decidendi” – da sola idonea a sorreggere la decisione sul punto – secondo cui la dimostrazione della irrilevanza dell’esito della presente controversia per M.G., cui era stato conferito “ad interim” l’incarico tolto al ricorrente e per gli altri titolari di incarichi di funzione di livello dirigenziale generale del MATTM – asseritamente litisconsorti necessari – è provata dal fatto che il ricorrente ha chiesto, e ottenuto giudizialmente, la reintegra non soltanto nell’incarico revocato, ma anche in “altro incarico equivalente”.

Trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, l’atte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827).

5.- Anche il secondo motivo è inammissibile.

5.1.- Nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nella prima parte dell’intestazione del motivo, tutte le censure si risolvono nella impropria denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, anzichè sotto il profilo della scorrettezza giuridica e della incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, unici vizi denunciabili in questa sede in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile nella specie, “ratione temporis”, antecedente la sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Al riguardo va ricordato che, in base alla suindicata disposizione, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 gennaio 2015, n. 855; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – apprezzabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella anzidetta versione, nei limiti del vizio di motivazione come ivi configurato – deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

5.2. A ciò può aggiungersi che le censure stesse risultano anche prospettate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

In particolare, è “jus receptum” che, in base al suindicato principio – che va inteso alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – il ricorrente che denunci il difetto o l’erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569).

5.3. In particolare, il Ministero ricorrente – senza neppure riprodurre nel ricorso la suddetta nota su cui incentra la proprie censure, almeno nella parte più significativa – nel secondo motivo, si limita inammissibilmente ad esprimere il proprio dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito effettuate dalla Corte romana, ripetendo le stesse censure – già ribadite in appello – basate sull’assunto secondo cui, alla data della nota del Capo di Gabinetto in data 12 agosto 2002 – “redatta infelicemente” – al P., nel nuovo ordinamento di cui al D.P.R. n. 178 del 2001, non era stato conferito alcun incarico del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 19 sicchè non era ipotizzabile che con la nota stessa fosse disposta la “revoca” dell’incarico della L. n. 145 del 2002, ex art. 3, comma 7, (peraltro di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri), tanto più che, per effetto del D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 – il cui iter di approvazione era all’epoca già in fase avanzata – il numero delle direzioni generali è stato ridotto.

5.4. A ciò va aggiunto che, nella parte finale del motivo, si sostiene che non sarebbe ipotizzabile alcun “inadempimento contrattuale” del MATTM, ma tutt’al più una risoluzione per oggettiva impossibilità sopravvenuta, con conseguente illegittimità e/o erroneità di ogni statuizione di condanna alla reintegrazione nell’incarico e al risarcimento dei danni, senza, peraltro, impugnare la statuizione della Corte territoriale secondo cui non sono state specificamente censurate in sede di gravame le statuizioni sulle conseguenze della illegittimità della revoca dall’incarico e sulla quantificazione del risarcimento, contenute nella sentenza di primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

3 – Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% nonchè accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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