Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22473 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21802/2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

AIELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato IMPERIA Luigi giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA TORO SPA (OMISSIS) (già Toro Ass.ni Spa) in persona del

suo Amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato ELMI Nicola, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANERI GIANFRANCO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 796/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

9/06/09, depositata il 28/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, riformando parzialmente quella di primo grado, che aveva ritenuto il concorso di colpa dell’odierno ricorrente nella misura di un terzo, ha, per quanto qui rileva, riteneva sussistenti a carico di entrambi i conducenti elementi paritari di colpa, risultando evidente che entrambe le auto al momento dell’urto avevano invaso la contrapposta corsia e non emergendo dagli atti comportamenti che potessero indurre a ritenere superata, anche in ritenuto concorso, la pari responsabilità fissata dall’art. 2054 c.c..

2 – Ricorre per cassazione il C. con un motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando la mancata ricostruzione del sinistro da parte della Corte territoriale, nonchè la contraddittorietà ed illogicità della sua motivazione;

la compagnia assicuratrice resiste con controricorso; mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

3. – La censura è manifestamente priva di pregio. Come emerge dalla motivazione innanzi riepilogata, il giudice di appello ha proceduto ad ima completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha verificato che non risultava superata la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Rispetto alla congrua e corretta ricostruzione del sinistro operata dal giudice di appello, la censura implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in realtà, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia – come nella specie – adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario in favore della parte costituita, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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