Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22473 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20184-2015 proposto da:

FANTASY DRINK SAS, in persona del suo socio accomandatario e legale

rappresentante pro tempore Sig. G.R., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COCA COLA HBC ITALIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 693/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 4^ e 5^

motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito della mancata opposizione della Fantasy Drink di Guidotti Renzo & C. s.a.s. al decreto ingiuntivo n. 425959/12 emesso dal Giudice di Pace di Milano, l’intimante Coca Cola HBC Italia s.r.l. notificò all’ingiunta atto di precetto.

Avverso tale atto, la Fantasy Drink propose opposizione adducendo, fra l’altro, il pagamento parziale del debito in data antecedente al deposito del ricorso monitorio e le gravi difficoltà economiche conseguenti ad eventi alluvionali che avevano interessato la zona in cui aveva sede la società opponente.

Il Tribunale della Spezia rigettò l’opposizione, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova sul rilievo che “in sede di opposizione a precetto il giudice non può prendere in considerazione circostanze che potevano essere fatte valere come motivo di impugnazione del titolo di formazione giudiziale, nel processo di cognizione”.

Ricorre per cassazione la Fantasy Drink affidandosi a cinque motivi; l’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione/falsa applicazione artt. 112 e 615 c.p.c.”, lamentando che il giudice di appello non abbia compiuto una concreta valutazione delle argomentazioni dell’appellante circa la sussistenza di cause di forza maggiore, collegate ai gravi eventi alluvionali, che legittimavano l’esame da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione di questioni non dedotte con opposizione a d.i..

Il secondo motivo (“violazione/falsa applicazione art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.”) censura la Corte per non essersi attenuta ai criteri di economia processuale che avrebbero imposto l’esame delle vicende estintive del credito nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto.

Col terzo motivo (“violazione/falsa applicazione art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 1175 e 1375 c.c.”), la ricorrente lamenta che la Corte abbia omesso ogni considerazione in merito alla dedotta violazione dei principi di buona fede, correttezza e lealtà processuale in riferimento al fatto che nel ricorso monitorio erano state incluse fatture già saldate e alla circostanza che la Coca Cola non aveva dato seguito alla proposta di pagamento rateale nei termini inizialmente concordati con la debitrice.

1.1. I tre motivi – da esaminare congiuntamente – sono inammissibili in quanto volti a “riaprire” il giudizio su questioni riguardanti la fondatezza della pretesa creditoria e – quindi – la formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione a d.i. e risultano invece precluse nell’ambito dell’opposizione a precetto.

2. Il quarto motivo (che denuncia “violazione/falsa applicazione art. 480 c.p.c.”) censura la Corte per avere ritenuto infondato – sul rilievo che si trattava, al più, di mera irregolarità – l’assunto dell’appellante sulla genericità del precetto in ordine alle somme richieste per interessi, spese successive all’emissione del decreto e spese di registrazione; sostiene la ricorrente che il precetto non poteva essere considerato semplicemente irregolare perchè conteneva anche “voci non dovute, nonchè somme già corrisposte”.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non fornisce elementi idonei a cogliere gli esatti termini della denunciata genericità e – per di più – non allega che gli importi richiesti, ancorchè indicati genericamente, non fossero dovuti (fatti salvi i 5,25 Euro richiesti per interessi che già il Tribunale aveva dichiarato non dovuti e fermo restando che non può tenersi conto, in sede di opposizione a precetto, di pagamenti asseritamente eseguiti prima del deposito del ricorso monitorio).

3. Col quinto motivo (“violazione/falsa applicazione art. 91 c.p.c.”), la ricorrente si duole di essere stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello benchè la società appellata fosse rimasta contumace in tale grado di giudizio.

Il motivo è fondato (cfr, per tutte, Cass. n. 17432/2011: “la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).

La censura va dunque accolta, con cassazione della sentenza in relazione ad essa.

Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, la questione può essere decisa nel merito, dichiarandosi non dovute le spese del giudizio di appello in favore della società appellata.

4. L’esito del ricorso, che ha comportato accoglimento di uno solo dei cinque motivi proposti, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, dichiarati inammissibili gli altri motivi, accoglie il quinto, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della società appellata. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA