Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22473 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/09/2019), n.22473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15494-2018 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO CALI’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1328/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.R., esercente l’attività di commercialista, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in data 6 aprile 2017 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 19982001. Riteneva la CTR che i dati rivenienti dalle dichiarazione dei redditi relative agli anni d’imposta in contestazione dimostravano la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esistenza di una attività autonoma organizzata.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’illegittimità della sentenza per erronea valutazione delle prove utili a dimostrare l’inesistenza di una attività autonoma organizzata.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.

I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Va rammentato che “In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale” (Cass. n. 22674 del 2014; in senso analogo, Cass. n. 7520 del 2016, Cass. n. 1820 e n. 16368 del 2017).

Consegue che i compensi erogati a terzi costituiscono indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che i relativi esborsi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva: difatti, in tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo” (Cass. n. 23557 del 2016).

Alla stregua di tali principi si palesa inadeguata ed incompleta la valutazione della CTR, che, limitandosi a rilevare le spese sostenute dal contribuente per ciascuna annualità, non ha operato un’analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l’utilizzo di una organizzazione autonoma.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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