Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22473 del 04/11/2016

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19956-2011 proposto da:

M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO SBAIZ,

MARINO BIN, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., (OMISSIS), in persona Del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GIORGIO

PALMISANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/03/2011 r.g.n. 1070/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’avvocato BIN MARINO;

udito l’avvocato PALMISANO LUIGI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata l’8 marzo 2011, ha confermato sul punto la decisione di primo grado che aveva accertato la sussistenza di una giusta causa in relazione al recesso in tronco operato in data (OMISSIS) dalla AXA Assicurazioni Spa nei confronti dell’agente generale M.R. per irregolarità ascrivibili “ad omesse contabilizzazioni, colposo smarrimento di quietanze, liquidazione di sinistri senza autorizzazione e mancate rimesse di premi assicurativi”.

Inoltre – per quanto qui interessa – avuto riguardo alle pretese dell’agente “di vedersi riconosciute le provvigioni per contratti stipulati da altre agenzie nel territorio a lui affidato, agenzie che si sono trovate ad operare nello stesso territorio a seguito delle varie incorporazioni e/o fusioni vissute dalla mandante” la Corte ha ritenuto “la novità e quindi l’inammissibilità della richiesta” per non essere stata introdotta ritualmente con il ricorso di primo grado; in ogni caso fermo il preliminare giudizio di inammissibilità – secondo la sentenza impugnata la pretesa sarebbe infondata “poichè la Compagnia non ha conferito altri incarichi e per gli stessi rami nella stessa zona oggetto di esclusiva in favore di altro agente, ma – del tutto diversamente – è subentrata ex lege per effetto delle fusioni nella titolarità di rapporti già esistenti”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.R. con cinque motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso AXA Assicurazioni Spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 e 1751 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza di una giusta causa di recesso per la preponente nonostante l’esistenza di un accordo aziendale, stipulato in data 28 aprile 1998, secondo il quale la società si impegnava a ricorrere alla risoluzione del rapporto per giusta causa “nei soli casi di grave inadempienza degli obblighi contrattuali, ricollegabili a dolo o colpa grave”; si lamenta che la sentenza d’appello non avrebbe tenuto in alcun conto tale delimitazione pattizia ai fini della decisione.

Con il secondo mezzo si denuncia, per altro verso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento o della sentenza per omessa pronuncia per avere la Corte territoriale omesso di considerare nella sua motivazione l’accordo aziendale innanzi citato, incorrendo nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c..

Il Collegio reputa detti motivi, esaminabili congiuntamente in quanto censurano sotto un duplice profilo il medesimo aspetto della sentenza impugnata, non meritevoli di accoglimento.

Va premesso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per pretesa violazione del canone che impone la corrispondenza del chiesto con il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sussiste solo nel caso in cui venga completamente omesso il provvedimento su di una domanda o su di un motivo di impugnazione che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25761 del 2014; Cass. n. 3756 del 2013; Cass. n. 20311 del 2011). In particolare si è precisato (Cass. n. 5444 del 2006, richiamata anche da Cass. n. 25761/2014 cit.) che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della “domanda” di appello), là dove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.

E’ quanto accade nel presente ricorso per cassazione laddove si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe valutato l’accordo aziendale del 28 aprile 1998 che avrebbe dovuto condurre ad una diversa valutazione circa la sussistenza di una giusta causa di recesso in favore della preponente.

Inoltre la Corte veneziana, dopo aver fatto espresso riferimento a detto accordo aziendale (che, quindi, è stato sicuramente valutato), ha considerato, “quanto agli elementi di fatto che supportano il giudizio di gravità”, non solo gli ammanchi riconosciuti e “ripianati” dall’agente nella misura pari ad Euro 79.981,36, ma anche “quelli – di natura parimenti contabile – relativi alle mancate rimesse del ramo danni (accertate dal CTU pari a Euro 51.000) e del ramo vita (accertate in Euro 31.000) e condivisi dal GL”, aggiungendo poi che “la pluralità e la reiterazione degli illeciti e l’entità del danno (per nulla modesto, come intende l’appellante) dimostrano una marcata totale assenza dell’attività di controllo dell’operato altrui, alla quale l’agente – che ne è stato l’evidente beneficiario – non poteva certo sottrarsi”.

Di talchè può ritenersi che la Corte di Appello, rispetto ai fatti così come dalla stessa accertati, ha espresso un giudizio di colpa grave riguardo all’operato dell’agente, così come richiesto dall’accordo aziendale, con una valutazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso che è rimessa al giudice del merito (per tutte v. Cass. n. 3595 del 2014).

Solo con argomentazione tipicamente ad abundantiam, la Corte distrettuale ha osservato che, “ammesso (ma non concesso) che i fatti addebitati all’agente non abbiano un elevato grado di colpa”, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della legittimità del recesso nel contratto di agenzia, “è sufficiente un fatto di minore consistenza per la valutazione della gravità della condotta”.

Posto che l’inciso richiamato “non concede” che nella specie i fatti addebitati al M. non assurgano al rango di colpa grave, è noto che, con il motivo di ricorso per cassazione, non è ammissibile censurare un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente autonoma ratio decidendi della medesima (v. Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 24591 del 2005; Cass. n. 7074 del 2006).

4.- Con il terzo motivo si lamenta omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando “come sia pacifico che tutti i fatti contestati al M., quando veri, in realtà consistono in comportamenti tenuti, all’insaputa del Sig. M. ed in maniera callida, da un suo impiegato”; si opina che talune partite contestate, di natura meramente contabile, sarebbero state rilevate da AXA solo in data successiva al recesso; si sostiene, infine, che emergerebbe “chiaramente dagli atti di causa che il giudice del merito ha completamente trascurato la circostanza per cui le contestazioni hanno in ogni caso riguardato un numero di pratiche estremamente ridotto rispetto a quelle trattate dall’agenzia”, con conseguente “manifesto difetto di proporzionalità che ulteriormente inficia il recesso in tronco comminato al Sig. M.”.

Anche questo mezzo di gravame va respinto in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonchè Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006, n. 18119 del 2008).

Invece parte ricorrente, lungi dal denunciare una totale obliterazione di un “fatto controverso e decisivo” che, ove valutato, avrebbe condotto, con criterio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, si è limitata, attraverso un riesame delle risultanze probatorie, a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione pro tempore vigente.

Sicchè la censura in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

5.- Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 c.c. nonchè omessa e insufficiente motivazione sull’interpretazione della domanda relativa ai diritti spettanti al M. per violazione dell’esclusiva in conseguenza delle fusioni ed incorporazioni societarie che avevano caratterizzato l’impresa mandante.

Con l’ultima doglianza si denuncia nullità del procedimento o della sentenza, in alternativa al motivo che precede, per avere la sentenza gravata “semplicisticamente asserito la novità di tale domanda… alla stregua di un semplice apriorismo, o al massimo di una motivazione gravemente insufficiente”.

I motivi, scrutinabili congiuntamente per essere affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili.

Infatti si limitano a criticare la declaratoria di inammissibilità, pronunciata dalla Corte di Appello, delle pretese dell’agente “di vedersi riconosciute le provvigioni per contratti stipulati da altre agenzie nel territorio a lui affidato, agenzie che si sono trovate ad operare nello stesso territorio a seguito delle varie incorporazioni e/o fusioni vissute dalla mandante”, trascurando di considerare che comunque la Corte ha ritenuto infondata detta domanda “poichè la Compagnia non ha conferito altri incarichi e per gli stessi rami nella stessa zona oggetto di esclusiva in favore di altro agente, ma – del tutto diversamente – è subentrata ex lege per effetto delle fusioni nella titolarità di rapporti già esistenti”.

La duplice ragione della decisione rende in radice inammissibili le censure che ne criticano solo una, a prescindere dalla correttezza dell’altra ratio decidendi, autonomamente idonea a reggere la decisione.

Infatti, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (tra le altre: Cass. n. 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001).

6.- Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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