Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22472 del 27/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7701-2015 proposto da:

M.R., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNA ANTONELLA VIRARDI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

pronunciando nei giudizi riuniti originati da un sinistro stradale in cui erano rimaste coinvolte la vettura di M.R. (condotta dal figlio C.P.) e quella condotta da Ma.Gi., il Tribunale di Catanzaro dichiarò la cessazione della materia del contendere, per avvenuta transazione, in relazione alla domanda proposta da M.R. e C.N. (anche in rappresentanza dei figli minori), per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte del figlio P. (deceduto nella collisione), e in ordine alla domanda avanzata da Ci.Da., trasportato a bordo dell’autovettura condotta dal C., per il ristoro dei danni conseguiti alle lesioni riportate; accolse, inoltre, la domanda di rivalsa proposta dalla Winterthur s.p.a. nei confronti dell’assicurata M.R., dichiarando l’inoperatività della copertura assicurativa (ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali di polizza) per il fatto che il conducente C.P. era risultato privo di patente di guida;

la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame della M. rilevando che era pacifico che il C. era sprovvisto della patente e, per altro verso, che la M. non aveva offerto prove idonee a dimostrare che la circolazione del mezzo era avvenuta contro la sua volontà (così da consentire di escludere in radice “l’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore nei confronti del danneggiato per ragioni diverse dalle limitazioni contrattuali di polizza”);

la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’intimata UGF Assicurazione s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a., società incorporante della Winterthur).

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3, “nonchè dei principi generali in materia di presunzioni e di onere della prova”: la M. assume che “l’assoluta mancanza di istruzione della causa, sia in primo che in secondo grado, ha (…) ingenerato l’impossibilità oggettiva della odierna ricorrente di fornire la prova liberatoria della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 3”, ossia di dimostrare di avere “adottato tutte le misure atte ad evitare che il figlio o terzi potessero prendere in uso la vettura”, e lamenta che siano stati trascurati elementi indiziari che, letti nel loro complesso, avrebbero consentito di escludere la responsabilità della proprietaria;

il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè la “omessa valutazione di prova decisiva”, sull’assunto che “la Corte territoriale avrebbe dovuto espletare la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, dalla quale si sarebbe potuto acclarare che la circolazione del veicolo (era) avvenuta prohibente domino”;

i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, in quanto svolti in totale difetto di autosufficienza (circa il contenuto dei capitoli di prova testimoniale che avrebbero potuto fornire la prova liberatoria e circa l’indicazione degli elementi indiziari che sarebbero stati trascurati), oltrechè inidonei ad individuare specifici errores iuris e tesi, piuttosto, a sollecitare un non consentito diverso apprezzamento di merito in ordine al fatto che la circolazione fosse avvenuta prohibente domino;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia in punto di spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte della intimata;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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