Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22472 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 16/10/2020), n.22472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. TONI Novik – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 546/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G. di P.M. & c. s.a.s., in persona del socio

accomandatario P.S., rappresentato e difeso dall’avv.to

Innocenzo Militerni elett. dom. presso lo studio in Roma, Piazza del

Popolo n. 18;

-controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 542/1/10 del 4 ottobre 2010, depositata il 5 novembre

2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP) il signor P.S., quale legale rappresentante della ditta P.G. di P.M. & C, s.a.s., esercente commercio di olio e vino (di seguito, il contribuente o la società), impugnò l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA relativa al 1991, con cui l’agenzia delle entrate, sulla base d’indagini svolte dalla Guardia di finanza anche presso terzi, aveva induttivamente accertato evasione d’imposta per Lire 551.090.000 ed irrogato sanzioni per Lire 736.103.000, a fronte dell’omessa tenuta di libri contabili obbligatori e di operazioni commerciali ritenute inesistenti.

2.- L’adita Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo la pretesa fiscale non fondata su validi elementi presuntivi e contrastata da un giudicato penale. L’appello proposto dall’ufficio fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) con analoga motivazione.

3.- Il ricorso per cassazione proposto dall’agenzia delle entrate fu accolto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 29389/2008, che rinviò, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra CTR della Campania.

4.- La società ha riassunto la causa, concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

5.- Con sentenza n. 542/1/10, depositata il 5 novembre 2010, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la “affermata mancanza di irregolarità nella documentazione contabile, ad onta di quanto risultato dalla verifica fiscale”, in base ad un “riscontro documentale effettuato da questo collegio” andava “ragionevolmente fatta risalire alla mancata identificazione causa-effetto da parte dell’organo verificatore, che ha sistematicamente evitato necessari ed oculati collegamenti tra le carenze riscontrate e le verifiche poste in atto” ed ha dichiarato assorbita ogni ulteriore questione.

6.- Il ricorso dell’agenzia è affidato a tre motivi, cui il contribuente reagisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto.

7.- Il contribuente ha depositato memoria illustrativa all’unico scopo “di riportare i più recenti interventi di questa Ecc.ma Corte nella materia oggetto della presente controversia”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Le eccezioni preliminari di inammissibilità sono destituite di fondamento:

– quanto a quella di tardività si rileva che la sentenza è stata depositata il 5 novembre 2010, per cui, tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di 46 giorni, il termine ultimo per la notifica scadeva il 21 dicembre 2011. Il ricorso, pertanto, trasmesso a mezzo posta in questa data, deve ritenersi tempestivamente proposto, atteso che, al fine della verifica della tempestività del notifica del ricorso occorre avere riguardo, al momento in cui la parte notificante ha esaurito tutte le attività di impulso del procedimento notificatorio alla stessa richieste e che si esauriscono con la consegna delle copie del ricorso all’organo competente ad eseguire la notifica (Ufficiale giudiziario o ufficio postale), rimanendo estranee alla sfera di controllo del notificante le attività successive;

– anche quelle di mancanza di autosufficienza e di specificità sono infondate giacchè, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, il ricorso in esame contiene specifiche, intellegibili ed esaurienti argomentazioni idonee a delineare la quaestio juris e a motivatamente censurare le affermazioni contenute nella sentenza impugnata; inoltre sono stati allegati i documenti richiamati e riportati, per estratto, i brani del PVC ritenuti rilevanti.

2.- Con il primo motivo di ricorso l’agenzia denuncia violazione degli artt. 2699 e ss. c.c., nonchè dell’ art. 384 c.p.c. – omessa, o comunque insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5);

– evidenzia che la sentenza impugnata, nel ritenere regolare la documentazione contabile, si poneva in contrasto con gli accertamenti compiuti dagli organi verificatori (riportati, come detto, per estratto) e con quanto affermato nella sentenza rescindente;

– con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 – omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o in subordine n. 5), sul rilievo che la sentenza sarebbe priva di qualsiasi motivazione riconoscibile a sostegno dell’infondatezza delle eccezioni dell’ufficio, anche nel richiamo nella medesima fatto alla sentenza del giudice di legittimità che aveva accolto le tesi dell’ufficio;

– con il terzo motivo di ricorso, l’agenzia si duole della violazione degli artt. 384 c.p.c. e 654 c.p.p. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)), laddove la CTR sembrerebbe attribuire rilevanza agli esiti del processo penale, in contrasto con quanto statuito con la sentenza del giudice di legittimità.

3.- I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati;

– va ribadito che: -“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);

– la motivazione della CTR si presenta perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nella parte in cui assembla, senza nessun filo logico, parti estrapolate dalla sentenza di questa Corte, evoca un proprio riscontro documentale, non altrimenti specificato, contrastante con gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, che avevano evidenziato plurime e specifiche irregolarità (riportate a pag. 9 del ricorso), e richiede una evanescente e non definibile “identificazione causa-effetto da parte dell’organo verificatore, che ha sistematicamente evitato necessari ed oculati collegamenti tra le carenze riscontrate e le verifiche poste in atto”;

– parimenti incomprensibile è il richiamo fatto dalla CTR alla sentenza della Corte di cassazione (“alla luce del giudicato conseguente alla sentenza R.G.N. 18755/06 cron. 29389 della quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione”) per rigettare le “eccezioni” dell’ufficio, sentenza che, al contrario, dopo aver affermato che la circostanza che “la società non aveva libri contabili obbligatori ed essenziali e teneva quelli presenti in modo da non rendere identificabili le attività svolte” (ricorso, pagg. 6 – 7), non forma oggetto di specifica confutazione nella sentenza impugnata”, aveva censurato che non fossero stati indicati “gli elementi e le ragioni atti a giustificare il palese contrasto di questo assunto coi risultati della verifica fiscale”.

4.- Così motivando, è dunque evidente che la sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate nell’arresto giurisprudenziale citato, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente”, ossia del tutto mancante, ponendosi sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.

5.- La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

Il terzo motivo, formulato “per tuziorismo”, è assorbito.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Campania per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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