Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22472 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 09/09/2019), n.22472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14909-2018 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1172/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso proposto da A.L. contro due avvisi di accertamento relativi ad IRAP per gli anni d’imposta 2010 e 2011 e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre IVA e CAP.

Impugnata la sentenza dal contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con decisione in data 20 dicembre 2017, accoglieva parzialmente l’appello e condannava l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del grado. Rilevato che la quantificazione delle spese del primo grado era inferiore ai minimi dello scaglione di riferimento, la CTR liquidava in favore del contribuente Euro 900,00, oltre IVA, CAP, spese documentate e forfettarie; condannava, altresì, l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate, in considerazione dell’esito della lite, in Euro 500,00.

Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’8 maggio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha deposito mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR liquidato, sia in primo che in secondo grado, a titolo di spese processuali, pur in presenza di apposite note specifiche, una somma (complessiva e indistinta) che si poneva al di sotto dei minimi tariffari.

La censura è fondata, non avendo la CTR, nella liquidazione delle spese sia di primo che di secondo grado, tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 in relazione al valore della controversia, pur avendo il ricorrente analiticamente indicato le voci e gli importi considerati nelle note specifiche contenute nei fascicoli di parte prodotti con il ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia con riguardo alla dedotta illegittimità del discostamento dai valori medi tariffari e per l’omessa distinta indicazione nella liquidazione degli importi relativi a ciascuna fase del giudizio.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 17 bis, art. 2233 c.c. e D.M. n. 55 del 2014, art. 4.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati, in quanto volti a censurare il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione dei compensi nell’ambito dei minimi e massimi tariffari, non essendo, inoltre, richiesta nella liquidazione delle spese processuali la specifica indicazione degli importi relativi a ciascuna fase all’interno del singolo grado di giudizio.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con il rigetto degli altri due; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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