Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22472 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16806-2011 proposto da:

AVVOCATURA STATO, C.F. (OMISSIS), in persona dell’Avvocato Generale

pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.M.A., C.F. (OMISSIS), B.L.M.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRAMSCI N.

20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO RIOMMI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO NESPOR, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2010 R.G.N. 816/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 11 giugno 2010) respinge l’appello della Avvocatura dello Stato avverso le sentenze n. 1441/2008 e n. 1442/2008 del Tribunale di Milano, le quali, hanno accolto le domande proposte, con distinti ricorsi, da R.M.A. e da B.L.M. – entrambe ex dipendenti dell’Ente Poste Italiane poi comandate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e poi trasferite alla Avvocatura dello Stato – al fine di ottenere l’accertamento del rispettivo diritto all’inquadramento, invece che nella posizione economica B1, in quella B2 – sempre dell’area B del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, riconoscendo altresì il diritto alle corrispondenti differenze economiche, con i soli interfessi dalle scadenze al saldo.

La Corte d’appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

a) quella di cui si tratta nella presente controversia è una fattispecie del tutto peculiare caratterizzata dal passaggio di personale da un datore di lavoro che aveva già adottato un regime privatistico ad una Pubblica Amministrazione, pertanto tale trasferimento è stato disciplinato da una apposita normativa;

b) da ciò si desume che, ai fini del necessario raffronto tra l’inquadramento di partenza e quello di arrivo è incongruo prendere in considerazione le categorie professionali vigenti presso la cessata amministrazione postale, trattandosi di dipendenti di Poste Italiane s.p.a., come si legge nel D.P.C.M. 2 ottobre 2001, art. 1 di cui si discute;

c) tale decreto non reca alcuna comparazione perchè sui limita a fare riferimento ad un criterio di raccordo tra le qualifiche di provenienza e quelle di destinazione, basandosi erroneamente sulla qualifica posseduta durante il periodo di comando anzichè individuare la “stessa qualifica” rispetto all’inquadramento posseduto presso il datore di lavoro cedente (Poste Italiane s.p.a.);

d) non ha rilievo l’argomento dell’Avvocatura dello Stato basato sulla volontarietà e non contestazione dell’inquadramento attribuito alle lavoratrici in base al suddetto decreto al momento nell’immissione nei ruoli dell’Avvocatura, non avendo l’appellante dimostrato che ciò si è verificato in conseguenza della formulazione della modulistica da compilare per la richiesta di trasferimento;

e) nel merito, non occorrono particolari considerazioni per affermare che l’Area Operativa definita dall’art. 43 del CCNL 1994 di Poste Italiane s.p.a. (nella quale erano inquadrate le lavoratrici appellate al momento del passaggio presso l’Avvocatura dello Stato) sostanzialmente non corrispondeva alla posizione B1, mentre corrispondeva alla posizione B2;

f) in sintesi il D.P.C.M. che, senza alcuna motivazione, ha disposto illegittimamente l’inquadramento in contestazione, va disapplicato, se ritenuto necessario, come è stato richiesto;

g) per il resto le sentenze appellate vanno confermate.

2.- Il ricorso dell’Avvocatura generale dello Stato domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resistono, con controricorso, R.M.A. e da B.L.M..

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposta dalle controricorrenti sul rilievo secondo cui, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 11 giugno 2010, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il giorno 11 giugno 2011, data di scadenza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile nella specie “ratione temporis” (antecedente la modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).

1.1.- Va, al riguardo, osservato che, pur essendo esatto che il termine annuale scadeva l’11 giugno 2011, come sostenuto dalle parti intimate, è però altrettanto vero che l’11 giugno 2011 era sabato.

Trova, quindi applicazione, la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, che è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al giorno 1 marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, seppure limitatamente per i termini in scadenza dopo il 4 luglio 2009, giorno di entrata della citata legge n. 69 del 2009, e non anche per quelli che risultino già scaduti a tale ultima data (per tutte: Cass. 19 dicembre 2014 n. 27048; Cass. 24 marzo 2015, n. 13166; Cass. 12 gennaio 2016, n. 310).

1.2.- Ne consegue che deve ritenersi tempestiva la notifica del presente ricorso per cassazione avvenuta – come affermano anche le controricorrenti – lunedì 13 giugno 2011, ultimo giorno utile per effetto della richiamata proroga.

2- Sintesi dei motivi di ricorso.

2.- Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione delle specifiche professionali Bl, B2, B3 di cui al CCNL 1998-2001 Comparto Ministeri, nonchè del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584, degli artt. 40-43 del CCNL 1994-1997 per il personale dipendente dell’Ente Poste Italiane e, infine, della L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3.

Si contestano le metodo e il risultato del raffronto svolto dalla Corte d’appello tra le mansioni dell’Area Operativa nella quale le lavoratrici erano inquadrate al momento del passaggio nei ruoli della Avvocatura dello Stato e quelle di cui alla posizione economica attribuita dall’Avvocatura stessa al momento dell’inquadramento.

In particolare, si sostiene che il contenuto professionale dei lavoratori inquadrati nella 4^ Categoria dell’ordinamento postale è pienamente compreso nella descrizione contrattuale della Posizione economica B1 e che lo stesso vale per il profilo professionale di “operatore di esercizio”, compreso nella 4^ Qualifica funzionale “postale” ex D.M. 5 agosto 1982, n. 4584.

Invece – diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla Corte milanese – non vi sarebbe corrispondenza tra le suddette categorie professionali “postali” e le professionalità riconducibili alla Posizione economica B2.

Di qui la piena legittimità dell’operazione di inquadramento effettuata con il D.P.C.M. 2 ottobre 2001, di cui si discute nel presente giudizio.

Si rileva, infine, che anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 503 del 2011 si desumerebbe la sussistenza di una sostanziale corrispondenza tra le otto categorie previste dall’ordinamento postale e le nove qualifiche dell’ordinamento ministeriale. Pertanto l’attribuzione nel nuovo ordinamento di una qualifica superiore a quella originariamente posseduta finirebbe con il comportare una progressione di carriera in assenza di un pubblico concorso.

2.2.- Con il secondo motivo – in subordine – si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 11, dell’art. 1337 c.c., art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1366 e 1375 c.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 1324, 1429 e 1433 c.c., dell’art. 416 c.p.c., comma 3, del D.P.C.M. 2 ottobre 2001.

Si sostiene che con il D.P.C.M. 2 ottobre 2001 si è proceduto ad un corretto inquadramento dell’ex personale postale nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato – come è accaduto anche nei confronti della R. e della B. – e che, comunque, la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, nel disciplinare la fattispecie, ha fatto espresso richiamo alla normativa sulla mobilità “volontaria o concordata”. Tale richiamo dovrebbe essere inteso come riferito alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 11, in base al quale il presente inquadramento in ruolo, riguardando lavoratori eccedentari avrebbe potuto comportare anche una dequalificazione.

Inoltre, nella specie, avvenendo il passaggio all’Amministrazione di destinazione su richiesta dei singoli dipendenti, si sarebbe verificata una “adesione sostanzialmente negoziale alle nuove condizioni di lavoro e di inquadramento”.

Si sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova, affermando che la tesi dell’Avvocatura dello Stato sulla corrispondenza delle mansioni svolte durante il periodo di comando a quelle di inquadramento (ex 4^ qf poi B1) sarebbe rimasta priva di dimostrazione e anzi sarebbe stata smentita dalle precise circostanze di fatto allegate dalle lavoratrici e non specificamente contestate.

Si ribadisce che, comunque, le interessate avevano accettato le mansioni loro attribuite nel periodo di comando, sicchè, per l’Avvocatura, dovevano considerarsi come accettate, in quanto corrispondenti alle qualifiche rispettivamente spettanti.

3 – Esame delle censure.

3.- L’esame congiunto dei due motivi di ricorso – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta al loro rigetto, per le ragioni di seguito esposte.

4.- La sentenza impugnata risulta del tutto conforme all’ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale di questa Corte manifestatosi a partire dalla sentenza n. 503 del 2011 delle Sezioni Unite – antecedente al presente ricorso – con riguardo alla peculiare fattispecie che viene in esame nel presente giudizio, per la quale, con una normativa specifica ed eccezionale, sono state estese al passaggio diretto di dipendenti privati (di Poste Italiane s.p.a.) che si trovavano in posizione di comando al 30 settembre 1998 presso Amministrazioni pubbliche le norme sulla mobilità nel lavoro pubblico, onde consentirne l’inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione pubblica di destinazione.

In base al suddetto indirizzo, unanimemente seguito dalla giurisprudenza successiva alla suindicata sentenza delle Sezioni Unite e quindi assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. 18 maggio 2011, n. 10933; Cass. 20 maggio 2011, n. 11189; Cass. 10 luglio 2013, n. 17117; Cass. 7 agosto 2014, n. 17764; Cass. 27 agosto 2014, n. 18416; Cass. 4 giugno 2015, n. 11556), si è stabilito che:

a) la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, nel prevedere l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra Pubbliche Amministrazioni alla particolare ipotesi del personale dell’Ente Poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati, poi divenuto Poste Italiane s.p.a.) in posizione di comando o fuori ruolo presso Pubbliche Amministrazioni, ha inteso valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una Pubblica Amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione (vedi anche Cass. SU 10 novembre 2010, n. 22800);

b) è da escludere che su tali questioni possa operare autoritativamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M., atto avente natura amministrativa (in quanto proveniente da una autorità esterna al rapporto di lavoro) che non può assolvere la funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro (mancando un fondamento normativo all’esercizio di tale potere), avendo invece l’unico scopo di dare attuazione alla disciplina di cui al D.L. n. 163 del 1995, art. 4 (che ha attributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il solo compito di operare il trasferimento);

c) pertanto, è anche da escludere ogni automatismo in materia, sia con riferimento al D.P.C.M. di inquadramento, non avendo l’equiparazione ivi contenuta efficacia vincolante – visto che il suddetto atto amministrativo non assolve alla funzione di determinare la disciplina del rapporto di lavoro, ma solamente a quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra Pubbliche Amministrazioni – sia con riferimento alla trasposizione orizzontale nelle posizioni economiche del CCNL comparto Ministeri (ex qualifiche funzionali);

d) in sintesi, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente Poste Italiane, effettuato ai sensi del citato D.L. n. 163 del 1995 cit., art. 4, comma 2, verificandosi solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto, compete all’Ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti e il giudice del merito è chiamato ad effettuare la verifica sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, in base all’individuazione, nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quella di inquadramento prima del trasferimento.

5.- In applicazione dei suddetti principi si è affermato che laddove con DPCM sia stato, di autorità, disposto l’inquadramento nell’ente “ad quem”, il successivo contratto individuale non può certamente configurarsi, in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte dell’Amministrazione, come un atto di rinuncia e transazione – che soltanto potrebbe avere rilievo ex art. 2113 c.c. – e quindi la sua sottoscrizione non può, di per sè, comportare l’accettazione di un’erronea collocazione professionale, stante il suddetto diritto dei lavoratori ad essere assunti in un inquadramento equivalente a quello di provenienza e l’obbligo delle Amministrazioni di destinazione – risultante anche dal contratto individuale – di procedere all’assunzione nelle corrispondenti qualifiche. Pertanto, se non risulta essere intercorso tra le parti uno specifico accordo al suddetto riguardo, non può certamente ritenersi che i lavoratori abbiano prestato acquiescenza all’inquadramento disposto dalla Pubblica amministrazione, in assenza di alcuna manifestazione esplicita o implicita in tali sensi (vedi, per tutte: Cass. SU n. 503 del 2011 cit. nonchè Cass. SU 24 ottobre 2007, n. 22268).

6.- Ne discende che certamente non può rappresentare un argomento idoneo a scalfire il suddetto “diritto vivente” l’assunto dell’Avvocatura dello Stato ricorrente secondo cui – per la particolare vicenda di cui si tratta – dovrebbe farsi riferimento alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 11, per effetto del richiamo alla normativa sulla mobilità “volontaria o concordata”, contenuto nella L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, visto che comunque il quadro di riferimento della disciplina di cui all’art. 53 cit. era il lavoro pubblico – di approdo degli ex dipendenti postali – e questo è del tutto evidente nel comma 10, in cui viene espressamente citato il D.Lgs. n. 29 del 1993.

4 – Conclusioni.

7.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Avvocatura dello Stato ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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