Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22471 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21429/2010 proposto da:

E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato

ANTONUCCI ENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato IMBIMBO Massimo

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI – ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), nella qualità

di Impresa per la gestione dei danni a carico del Fondo Garanzia per

le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona dei

legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORVIETO

24, FABBRICATO 4 SC. A, presso la Dott.ssa CATERINA CASALE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RUFFILLI Cesare giusta procura

alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2010 del TRIBUNALE di AVELLINO del

3/05/2010, depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenzia impugnata, riformando quella del Giudice di pace di Avellino, ha, per quanto qui rileva, accolto l’appello della Compagnia quale FGVS, e respinto la domanda di risarcimento della conducente del ciclomotore, ritenendo che la prova raccolta in primo grado non fosse stata convincente in ordine all’effettiva sussistenza del sinistro a carico di veicolo rimasto sconosciuto, tenuto conto che dalla testimonianza del N. non era emerso neanche il punto d’urto tra i veicoli e che nulla aveva documentato l’istante in ordine al danno riportato dal ciclomotore.

2 – Ricorre per cassazione l’ E. con un motivo, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo; la compagnia assicuratrice resiste con controricorso.

3. – La censurai è manifestamente priva di pregio.

3.1. – Come emerge dalla motivazione innanzi riepilogata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti ed ha verificato che non risultava provato che si fosse verificato uno scontro tra veicoli.

Così operando il Tribunale, lungi dall’incorrere nei lamentati vizi motivazionali, ha fatto corretta applicazione dei canoni in tema di ripartizione dell’onere probatorio: nella specie, incombeva sull’odierno ricorrente l’onere di provare che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi prevista dalla legge, dovendosi ribadire che il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, lett. a), deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell’altro veicolo non identificato (Cass. n. 12304/05;

8086/95).

3.2. Deve affermarsi, pertanto, confermando consolidati orientamenti di questa S.C., che il motivo si risolve in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie e dei fatti, come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospetta vizi di motivazione, la censura non tiene conto, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886//08 e 21062/09, in motivazione). La sentenza impugnata, invece, ha congniamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La parte non ha presentato memoria.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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