Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22471 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.27/09/2017),  n. 22471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29977-2014 proposto da:

C.L., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE BRANDI BISOGNI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11141/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

il C. convenne in giudizio D.M.D., la SARP Assicurazioni s.p.a in liquidazione coatta amministrativa e la società Assicurazioni Generali, quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni causati dal veicolo della D’. alla vettura di cui l’attore era possessore;

dichiarato dal Giudice di Pace il difetto di legittimazione attiva dell’attore, questa Corte cassò la sentenza, affermando che “il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa subire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere” (Cass. n. 4003/2006);

provvedendo in sede di rinvio, il Giudice di Pace dichiarò improponibile la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite;

decidendo sull’appello proposto dal C., il Tribunale di Napoli ha dichiarato il gravame infondato, affermando che la richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22 inviata dalla proprietaria del mezzo (erroneamente indicata nella D., anzichè in M.M.) alla Generali s.p.a. non poteva costituire idonea costituzione in mora in relazione alla pretesa risarcitoria avanzata dal C. ed escludendo – per altro verso – che la messa in mora indirizzata dal C. alla SARP potesse estendere i propri effetti nei confronti della Generali s.p.a.;

il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui non hanno resistito le intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1168,2043 e 2054 c.c. e L. n. 990 del 1969, art. 22 assumendo la legittimazione attiva del possessore alla richiesta risarcitoria, contestando che la mancanza dei dati del possessore nella richiesta inviata dalla M. alla Generali s.p.a. potesse costituire motivo di improponibilità della domanda ed evidenziando che l’impresa designata dal F.G.V.S. non poteva non avere avuto notizia dalla SARP (cui il C. aveva inviato la richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22) del fatto che legittimato al risarcimento era l’attore;

il motivo è inammissibile nella parte in cui svolge censure attinenti al profilo della legittimazione attiva del possessore all’azione risarcitoria, già definito dalla sentenza di cassazione e non esaminato nuovamente dal Tribunale;

la censura è, invece, infondata nella parte in cui contesta l’affermazione della improponibilità della domanda, atteso che:

– poichè la richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22 deve provenire dal danneggiato, avente – nel caso specifico – una posizione soggettiva distinta da quella della proprietaria, non può essere ritenuta idonea ad integrare la condizione di proponibilità della pretesa del possessore C. la costituzione in mora compiuta dalla proprietaria M.;

– poichè lo spatium deliberandi deve essere concesso all’assicuratore tenuto alla liquidazione del danno, deve escludersi che la missiva inviata dal C. alla SARP potesse produrre effetti nei confronti dell’impresa poi designata a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell’originaria assicuratrice della danneggiante, secondo un criterio analogo a quello affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al caso di impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa posta in l.c.a. (cfr. Cass. n. 1131/1999);

il ricorso va pertanto rigettato, senza alcuna pronuncia in punto di spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte delle intimate;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA