Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22471 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 24/09/2018), n.22471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3967/13, proposto da:

Comune di Atripalda, in persona del sindaco p.t., elett.te domic.

presso l’avv. Giuseppe di Salvia che lo rappres. e difende con

procura speciale a margine del ricorso, in virtù di Delib. giunta

comunale 2 maggio 2012, art. 79 unitamente a decreto di nomina

sindacale del 7.5.2012;

– ricorrente –

contro

A.I., elett.te domic. in Roma, presso Giuseppe Mazzitelli,

rappres. e difesa dall’avv. Antonio Barra con procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3740/2011 emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 7.12.2012;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 6 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.F., quale procuratrice di S.M. E. e di S.T. F., convenne innanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Atripalda esponendo che, il Comune convenuto aveva disposto l’occupazione di un suolo di loro proprietà, per un biennio a far data dal 1981 per realizzare un insediamento provvisorio in favore dei terremotati, e rilevato che l’immobile occupato non era stato restituito, chiese che il Comune fosse condannato al risarcimento dei danno. Si costituì la parte convenuta resistendo alla domanda.

Riunito il giudizio con altri connessi pendenti tra le stesse parti, il Tribunale, con sentenza emessa nel 1994, accolse la domanda, condannando il comune di Atripalda al pagamento della somma di lire 161.132,210 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla scadenza del periodo di occupazione legittima, e dell’ulteriore somma di lire 16.132.221 a titolo d’indennità di occupazione legittima, oltre interessi.

Il comune di Atripalda propose appello, accolto parzialmente dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1996, che: liquidò l’indennità d’occupazione legittima sino al 31.3.88, e l’indennità per l’occupazione illegittima sino al 2.5.89, e ritenne che la domanda risarcitoria avrebbe dovuto riguardare il commissario straordinario di Governo – che aveva ordinato l’occupazione dei beni – mentre dichiarò il difetto di giurisdizione riguardo alla domanda relativa all’impugnativa del decreto d’espropriazione, vertendosi in materia riservata al giudice amministrativo.

Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione F.F., nella citata qualità di procuratrice, A.I. quale avente causa dai S. e il Comune di Atripalda.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, dichiarò inammissibile il ricorso della Farese per carenza di mandato e confermò la decisione sull’insussistenza dell’occupazione acquisitiva, rilevando altresì che il decreto d’espropriazione, era stato emanato oltre un anno dopo la scadenza del termine stabilito e dunque in carenza di potere, sicchè il giudice ordinario avrebbe dovuto disporne la disapplicazione.

Accolto dunque il ricorso della A. e cassata la sentenza con rinvio, la stessa A. lo riassunse; si costituì il Comune di Atripalda.

Proseguito il giudizio, la Corte d’appello ha condannato il comune al pagamento in favore dell’ A. della somma di Euro 16.427,57 per occupazione legittima dal 19.4.84 al 31.3.88, nonchè della somma di Euro 36.991,83 per l’occupazione illegittima di altro terreno dall’1.4.88 al 18.5.01, oltre interessi e rivalutazione.

Il Comune di Atripalda ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’ A. con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 157 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di contraddittorio consistito nella mancata comunicazione al Comune stesso dell’ordinanza che fissava l’udienza del 30.3.2011, essendo invece stata comunicata la successiva ordinanza relativa all’udienza del 30.6.2011 alla quale il difensore del Comune non presenziò.

Al riguardo, il ricorrente ha lamentato il mancato perfezionamento della sanatoria di cui all’art. 157 c.p.c., che avrebbe invece richiesto l’effettiva presenza del difensore all’udienza successiva.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c., nonchè la nullità del procedimento per omessa rituale notifica ai litisconsorti necessari, avendo la Corte d’appello ritenuta valida la notifica all’estero ai S. a norma dell’art. 143 pur essendo nota la residenza dei destinatari all’estero.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione di norme processuali, lamentando che la Corte d’appello aveva liquidato le indennità per l’occupazione senza disporre di idonee prove.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, vanno disattese le eccezioni preliminari d’inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. In primo luogo, il ricorso è stato notificato tempestivamente il 18.1.2013 mentre la sentenza impugnata – non notificata- è stata depositata il 7.12.12.

Inoltre, non ha pregio il rilievo per cui l’inammissibilità del ricorso per tardività, deriverebbe dal fatto che la parte ricorrente aveva avuto aliunde notizia della sentenza della Corte d’appello fin dall’ottobre del 20121 come emerso in un giudizio innanzi al Tar, essendo ciò irrilevante ai fini del decorso del termine breve dell’impugnazione, in conformità del consolidato principio secondo cui il termine breve dell’impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, vale a dire di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass., ord. n. 15626/18).

Nè può essere accolta l’eccezione in ordine al profilo di cui all’art. 360bis c.p.c., alla stregua dei vari motivi formulati.

Premesso ciò, il primo motivo è infondato, poichè la Corte d’appello ha correttamente applicato l’art. 157 c.p.c. Invero, la nullità relativa costituita dalla mancata comunicazione al Comune dell’ordinanza che fissava l’udienza del 30.3.2011 è stata sanata dalla successiva comunicazione dell’ordinanza che fissava l’udienza del 30.6.2011, cui il difensore dell’ente non presenziò. Infatti, il vizio resta sanato per effetto dell’art. 157 c.p.c., se non fatto valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte la nullità possa esser rilevata d’ufficio dal giudice (Cass., ord. n. 19714/17). Nel caso concreto, dunque, la mancata comparizione del difensore all’udienza del 30.6.2011, come correttamente argomentato dal giudice di secondo grado, in conformità del richiamato orientamento di questa Corte, ha comportato implicitamente la rinuncia a far valere il vizio.

Il secondo motivo è parimenti infondato, poichè il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto valida la notifica all’estero ai S., a norma dell’art. 143 c.p.c., comma 3 dando atto che erano stati compiuti gli adempimenti di cui ai primi due commi dell’art. 142 c.p.c. nel luogo di residenza conosciuto dei destinatari negli USA. Al riguardo, i relativi adempimenti non sono andati a buon fine per cui, data l’irreperibilità dei destinatari, è stata esclusa la possibilità di eseguire le notificazioni a norma della Convenzione internazione applicabile poichè, come rilevato dal Consolato generale d’Italia, le ricerche sulla residenza dei due soggetti interessati avevano dato esito negativo, mentre le Autorità locali non avevano avviato alcuna indagine.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “in tema di notifica nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito all’estero la propria residenza, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all’estero la propria residenza risulti improntata al principio dell’acquisizione anche del dato costituito dall’indirizzo dell’interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell’A.I.R.E., deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorchè imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all’art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all’estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall’inerzia suddetta” (Cass., n. 1608/12).

Pertanto, deve ritenersi che la Corte d’appello abbia correttamente applicato il citato orientamento, ritenendo perfezionata la notificazione ex art. 143 c.p.c. dando atto delle varie ricerche eseguite e della predetta comunicazione del Consolato generale d’Italia.

Il terzo motivo è inammissibile, sia perchè non indica le norme procedurali che s’assumono violate, sia perchè tende sostanzialmente al riesame dei fatti nella parte in cui il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di idonea prova dell’importo dell’indennità liquidata senza però indicare alcuna ragione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziooche liquida nella somma di Euro 7200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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