Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22471 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 06/08/2021), n.22471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14687/2019 proposto da:

L.L., del foro di Potenza, elettivamente domiciliato

presso lo studio del legale in Potenza via Isca del Pioppo n. 67

(PEC avvocatomeccavito.pec.giuffre’.it) e rappresentato e difeso

dall’avvocato Mecca Vito;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) L.L.. A sostegno della decisione è stato affermato che il racconto fornito, anche in audizione giudiziale, è generico ed inattendibile in relazione all’invocato rischio di essere ucciso nel proprio villaggio per le incursioni del gruppo nomade “Fulani” e che emerge quale effettiva ragione dell’espatrio, la motivazione economica.

In relazione alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), sulla base delle fonti esaminate, è stata esclusa l’esposizione al rischio di violenza indiscriminata per le regioni del Sud.

In relazione alla protezione umanitaria, non vengono ravvisate condizioni di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha prospettato difese la parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotto l’erroneo apprezzamento da parte dei giudici di primo grado dei fatti esposti dal ricorrente nell’audizione. La narrazione è stata invece puntuale, specie in relazione all’episodio più grave d’invasione del villaggio da parte dei Fulani che uccidevano chiunque si opponesse all’incursione. Tra le vittime il padre del ricorrente. In una successiva incursione veniva anche incendiata la casa del ricorrente, il quale prima si rifugiava nella foresta e successivamente raggiungeva la sorella a Canu, anch’essa vittima in precedenza di violenze da parte dei Fulani.

La motivazione del Tribunale si è rivelata apparente e per alcune circostanze riferite infondata.

Infine viene rilevato che il Tribunale non ha correttamente individuato l’area di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) che alla luce delle COI più aggiornate (rapporto 2017 EASO) presenta le gravi criticità esposte dal ricorrente.

La censura è inammissibile finendo per sostituirsi al giudizio insindacabile svolto dal Tribunale sulla vicenda narrata e sulla credibilità del ricorrente. La motivazione, ancorché sintetica, non è apparente ma esprime la valutazione negativa sull’esito dell’audizione giudiziale, precisando le ragioni della non credibilità (racconto generico ed inattendibile). La contestazione sull’individuazione esatta della regione di provenienza non è decisiva, dal momento che il rigetto della domanda di rifugio e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) si fonda sul rilievo assorbente della non credibilità del racconto.

Nel secondo motivo la medesima censura relativa alla scorretta individuazione della regione di provenienza viene in evidenza in relazione all’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c). Il (OMISSIS) è classificabile tra gli Stati collocati al centro nord della (OMISSIS) e non nel centro sud come ritenuto dal Tribunale. Inoltre è stato violato il diritto di difesa per aver indicato come fonte “una recente relazione della Commissione Nazionale d’Asilo” ed infine non risulta effettuata un’indagine specifica sul (OMISSIS).

Infine quanto al permesso umanitario non è stata considerata né la condizione psichica derivante dall’allontanamento della famiglia, né le violenze subite in Libia, né l’ampio processo d’integrazione intrapreso.

In relazione alla valutazione relativa ai requisiti richiesti dall’art. 14, lett. c) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria deve osservarsi che il Tribunale ne ha escluso la sussistenza reputando che soltanto negli Stati del Nord possono astrattamente determinarsi le condizioni richieste dalla norma. La fonte da cui si traggono le informazioni poste a base del giudizio espresso è una “recente relazione della Commissione Nazionale d’Asilo”.

Osserva il Collegio che la fonte è stata individuata nel provvedimento impugnato ed ad essa è stata data una collocazione temporale che, ancorché non tradotta in una data, può essere agevolmente determinata in relazione a quella della decisione. Il ricorrente contrappone alle informazioni provenienti dalla fonte indicata dal Tribunale, il rapporto Easo del 2017 che tuttavia identifica la situazione del (OMISSIS) come instabile nella quale “i livelli di conflitto relativamente bassi si intersecano con picchi improvvisi specie in determinati periodi critici quali le lezioni”. Le condizioni dell’area non risultano, pertanto, anche nella rappresentazione del ricorrente, caratterizzate da violenza indiscriminata per conflitto armato interno od esterno. Non rileva, di conseguenza, la collocazione geografica della regione nel centro Nord o nel centro Sud della (OMISSIS), una volta che la situazione del (OMISSIS) cosi come esposta nella censura, non avrebbe comunque imposto al giudice del merito un confronto specifico, in relazione ai requisiti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Ne consegue l’inammissibilità della censura in quanto volta nella sostanza a sostituire una propria valutazione di pericolosità della regione contrapposta a quella oggetto dell’accertamento svolto al riguardo dal tribunale.

Inammissibile infine la censura, sempre contenuta nel secondo motivo, riguardante la protezione umanitaria, dal momento che non viene neanche dedotto che il processo d’integrazione descritto sia stato allegato nel grado di merito.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza di costituzione della parte intimata non si provvede sulle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

 

 

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