Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22470 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21068/2010 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO

Amedeo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHIA

DANILO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CESARE PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato VALENZA

Nunzio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCO

TERESIO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.R., ALLIANZA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 200/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

20/11/2009, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Valenzia Nunzio, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso come da relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1 – La sentenza impugnata, per quanto qui rileva: a) ha dichiarato cessata la materia del contendere tra il C. e l’Allianz, come da conclusioni assunte da entrambi; b) confermava, previa accurata disamina del gravame e della giurisprudenza di legittimità pertinente, la valutazione del giudice di primo grado in ordine al concorso di colpa del pedone ( C., che aveva attraversato nonostante il rosso) nella misura di 3/4 e della conducente del veicolo investitore (la R., per la velocità sostenuta mantenuta) nella misura di 1/4.

2 – Ricorre per cassazione il C., con due motivi; resiste la R. con controricorso; l’Allianz non ha svolto attività difensiva.

3. – Entrambi i motivi sono manifestamente privi di pregio.

3.1. Il primo perchè non sussiste omissione di pronuncia allorchè non vi sia obbligo per il giudice di pronunciare, ovvero quando dalla decisione sia desumibile l’assorbimento o l’implicita pronunzia sulla questione proposta: nella specie, non poteva considerarsi sussistente l’obbligo di pronunciare sul gravame incidentale, concernente l’improponibilità della domanda nei confronti della compagnia assicuratrice, per mancanza della messa in mora, dato che il giudice di appello ha emesso, su concorde richiesta delle parti, pronuncia di cessazione della materia del contendere tra dette parti con conseguente assorbimento di ogni decisione su detto motivo di gravame incidentale.

3.2. Il secondo – che denuncia omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla conferma della sentenza di primo grado circa il ritenuto concorso di colpa – perchè implica accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropone, in particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, ove si tenga presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. n. 15434/04; 11007/03; v. anche Cass. n. 13085/07; 4009 e 4660/06).

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria che si limita a ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, con la precisazione che, quanto alla manifesta infondatezza del primo motivo, non sussisteva obbligo di pronuncia perchè la domanda oggetto di detta censura non risulta riproposta nel gravame incidentale, come emerge dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata (cosi dovendosi ritenere integrato e modificato il punto 3.1. della relazione);

che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario in favore della parte costituita, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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